CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26358/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Milano;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Treviso, che ha insistito per l'ac-coglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in parziale ri-forma della sentenza Tribunale di Como, ha ridotto a tre anni di reclusione la penainflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione con riferimentoall’erronea valutazione della prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] in merito alconcorso dell’imputato nel reato. I giudici di merito hanno infatti erroneamentezione contestata in imputazione, quando tale definizione non si ricava dalla testi-monianza prima richiamata.2.2 Con il secondo motivo si denuncia la manifesta illogicità della motiva-zione con riguardo al riconoscimento dell’elemento soggettivo del reato per cui siprocede. La Corte d’Appello ha dedotto il dolo del reato di bancarotta fraudolentadocumentale dal semplice fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia messo a disposizione deicoimputati la Diemmepi D.O.O., abbia in seguito costituito la [OSCURATO:PERSONA] D.O.O. e,inoltre, abbia utilizzato una parte dei locali in cui la fallita aveva sede. Tuttavia,tali circostanze di fatto sono del tutto inidonee a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] fosseconsapevole delle gravi difficoltà finanziarie della società fallita e in particolaredella sua imponente situazione debitoria.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Il primo motivo si risolve, a ben vedere, nell’enfatizzazione dell’uso deltermine “architetto” da parte dei giudici di merito. Il ricorrente nega che il testeRagogna abbia utilizzato questo termine e, in particolare, gli abbia attribuito ilruolo di ideatore ed artefice dell’operazione di delocalizzazione della società fallita;ma non nega ed anzi riconosce (pagina 6 del ricorso) che il teste lo abbia pursempre indicato come colui che si è occupato di “aiutare operativamente i Perugininell’attuazione del loro progetto di delocalizzazione”. In effetti, dallo stralcio dellatestimonianza riportato nel ricorso emerge che il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il Mar-telletti, una volta saputo delle intenzioni dei Perugini, “gli ha detto: ‘se volete de-localizzare, andare in un paese dell’Est vi posso presentare qualcuno che vi pre-senta là un avvocato un commercialista’” (pagina 4 del ricorso). La stessa sentenzaimpugnata, nel definire il [OSCURATO:PERSONA], “architetto” dell’operazione ne spiega pun-tualmente le ragioni, ricollegandosi proprio alla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] in me-rito al fatto che i Perugini avessero necessità, per realizzare il loro progetto, di unaspecifica assistenza professionale e che per questo si siano rivolti al [OSCURATO:PERSONA],stipulando con lui un contratto di consulenza che prevedeva anche il godimento,da parte dell’imputato, di uno dei locali aziendali; il contributo del [OSCURATO:PERSONA] si èpoi rivelato “assolutamente essenziale e pervasivo” per concretizzare l’operazione,essendosi risolto nel porre a disposizione dei coimputati la società di cui era socio(Diemmepi D.O.O.) e un’altra costituita in seguito ([OSCURATO:PERSONA] D.O.O.) mentre,parallelamente, si procedeva al completo trasferimento dei beni mobili della so-cietà fallita. Appare pertanto appropriato e coerente il riconoscimento al Martel-letti, da parte della sentenza impugnata, di un ruolo centrale nel contesto dellaprogrammazione e dell’esecuzione dell’operazione in questione. Pertanto, la meracontestazione dell’esattezza del termine “architetto” finisce per esaurirsi su unpiano puramente formale: la Corte d'appello, al di là degli aspetti lessicali, hainfatti correttamente valorizzato un punto che risulta dalla testimonianza del Ra-gogna, cioè che, se l’iniziativa della delocalizzazione proveniva dai Perugini equindi a rigore il [OSCURATO:PERSONA] non ne era l’ideatore, tuttavia quest’ultimo si è attivatoin prima persona per organizzarla e portarla a termine. Non è dunque ravvisabilealcun vizio di travisamento della prova in merito al ruolo dell’imputato nella vi-cenda oggetto di imputazione.1.2 Quanto al secondo motivo, il ricorrente, come si è visto, sostiene chela sentenza impugnata abbia dedotto la prova del dolo esclusivamente dal godi-mento di un locale presso la sede della fallita e dalla messa a disposizione, infavore dei Perguini, delle due società prima menzionate. Si tratta però di una let-tura parziale, poiché la sentenza impugnata evidenzia anche che quasi tutti i mac-chinari della fallita sono stati ceduti alla Diemmepi, amministrata proprio dall’im-putato, e che la fattura di vendita è rimasta insoluta senza, peraltro, che maivenisse sollecitato il pagamento del corrispettivo. Entrambi i giudici di meritohanno sottolineato, inoltre, che la cessione dei macchinari in favore della societàamministrata dal ricorrente era avvenuta ancor prima di formalizzare il contrattorelativo al progetto di produzione. Non solo. Le sentenze del Tribunale e della Corted'appello ricostruiscono dettagliatamente tutto lo sviluppo dei rapporti fra il Mar-telletti, i soci della fallita e tale [OSCURATO:PERSONA], precisando che questi avevaversato un ingente finanziamento alla [OSCURATO:PERSONA] D.O.O. (che avrebbe a sua voltadovuto commercializzare i prodotti di Diemmepi e della quale, a sua volta, il Mar-telletti era amministratore), senza tuttavia che tale società iniziasse l’attività esenza che tali somme venissero mai restituite. Ebbene, si tratta di punti della sen-tenza impugnata che non sono oggetto di contestazione nel ricorso e che la Corted'appello ha valorizzato (in uno con gli altri indicati in ricorso) per dedurne il pienoe consapevole contributo del [OSCURATO:PERSONA] a quella che è stata giudicata una preor-dinata, complessa operazione distrattiva. Appare evidente, inoltre, che i giudici dimerito hanno argomentato la sussistenza del dolo del reato sulla base di una rico-struzione razionale, articolata e fondata su molteplici, convergenti e specifici datidi fatto. Trattandosi pertanto di motivazione nella quale non si colgono elementidi manifesta illogicità e con la quale il ricorso non si confronta, anche questo mo-tivo deve essere ritenuto infondato.2. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]