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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 17447/2026

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o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 febbraio 1977 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 29 ottobre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili n. 576/2021 emessa dal Tribunale di Bari e la n. 792/2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01);preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi 1 l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01); rilevato che il Giudice dell'esecuzione ha motivato sulla distanza temporale e sulle differenze nel modus operandi (in ordine al quantitativo di sostanza stupefacente, alla entità della somma di denaro sequestrata, al luogo di commissione del fatto); considerato pertanto che il ricorrente non si confronta specificamente con le argomentazioni a fondamento del provvedimento reiettivo in relazione alla invocata continuazione sollecitando una diversa valutazione degli stessi elementi evidenziati dal Giudice dell'esecuzione; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato Inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso P.Q.Mcm me n4Così deciso il 23 aprile 2026.

Il Consigliere estensore Il Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCE1. u•p1p, 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 febbraio 1977 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 29 ottobre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili n. 576/2021 emessa dal Tribunale di Bari e la n. 792/2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari; premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01);preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi 1 l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01); rilevato che il Giudice dell'esecuzione ha motivato sulla distanza temporale e sulle differenze nel modus operandi (in ordine al quantitativo di sostanza stupefacente, alla entità della somma di denaro sequestrata, al luogo di commissione del fatto); considerato pertanto che il ricorrente non si confronta specificamente con le argomentazioni a fondamento del provvedimento reiettivo in relazione alla invocata continuazione sollecitando una diversa valutazione degli stessi elementi evidenziati dal Giudice dell'esecuzione; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato Inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso P.Q.Mcm me n4Così deciso il 23 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCE1. u•p1p, 2026
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