CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23318/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla dosimetria della pena, e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., è generico per indeterminatezza, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, giacché, non indicando gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che lo stesso motivo è altresì generico per mancanza di specificità, in ragione della mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che in ogni caso tale doglianza risulta non consentita e altresì manifestamente infondata in presenza di una motivazione esaustiva e logicamente lineare come quella esposta nel corpo della sentenza impugnata, nonché conforme ai principi di consolidata giurisprudenza di questa Corte, a tenore dei quali non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) (si veda pag. 4 della sentenza, ove il giudice basa il proprio convincimento sulle peculiarità del caso concreto e sulla vita ante acta del ricorrente, dalla quale vengono derivati i tratti negativi della sua personalità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Di P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t .LERIA [OSCURATO:PERSONA] 1N [OSCURATO:PERSONA] 24 1 2026