CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 19955/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 19/11/2025 della Corte d'appello di Genova.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], chechiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 28 ottobre 2025, la Corte d’appello di Genova, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Genova del 2/11/2023, appellata da [OSCURATO:PERSONA] SanchezRamon, ritenuta la continuazione tra il reato per cui si procedeva e quelli giudicati consentenza del G.i.p. del Tribunale di Genova del 14/07/2025, irrevocabile il 30/09/2025,aumentava la pena inflitta con detta sentenza di mesi nove di reclusione ed euro 700,00 dimulta.Con l’ordinanza in epigrafe la stessa Corte d’appello, considerato che con la sentenzadel Tribunale di Genova del 2/11/2023 era stato concesso all’imputato il beneficio dellasospensione condizionale della pena, che la citata sentenza del G.i.p. del Tribunale diGenova aveva condannato il suddetto alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione edeuro 27.000 di multa e che, pertanto, la pena complessivamente inflitta all’imputato superavail limite entro cui era possibile disporre la sospensione condizionale della pena, alla cuirevoca non si procedeva per mero errore materiale, ha disposto la revoca della sospensionecondizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che si tratti dipronuncia obbligatoria non comportante alcuna valutazione discrezionale. 2. Avverso il provvedimento di correzione propone ricorso per cassazione, tramite ilproprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza dell’art.130 cod. proc. pen.Rammenta la difesa come sia pacifica, nella giurisprudenza di legittimità, la nonutilizzabilità della procedura di correzione dell’errore materiale per l’eliminazione delbeneficio della sospensione condizionale della pena di cui agli artt. 163 e ss. cod. proc. pen.erroneamente concesso, atteso che tale procedura è utilizzabile solo per errori la cuicorrezione non comporta una modificazione essenziale dell’atto, quale, invece, si avrebbenel caso di specie. Rileva che l’eliminazione di un beneficio erroneamente concesso può,invero, avvenire solo in sede di cognizione attraverso l’attivazione dei mezzi di impugnazioneprevisti dalla legge. Insiste, quindi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata in relazionea tale profilo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. Non è emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale laconferma, all'esito del giudizio di appello, della concessione della sospensione condizionaledella pena in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di causeostative, trattandosi di statuizione derivante da errore concettuale e suscettibile, pertanto, diessere rimossa soltanto per mezzo degli ordinati mezzi di impugnazione (si veda per tutteSez. 6, n. 15389 del 04/04/2024, Rescigno, Rv. 286299).Si evidenzia, del tutto condivisibilmente, nella pronuncia di questa Sezione, n. 43113del 13/07/2017, [OSCURATO:PERSONA], non massimata, che: - alla procedura di correzione di erroremateriale, prevista all'art. 130 cod. proc. pen. in riferimento a sentenze, ordinanze e decreti"inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione noncomporta una modificazione essenziale dell'atto", il giudice può fare ricorso per porrerimedio ad incongruenze ed imprecisioni o alla carenza di elementi che debbanonecessariamente essere ricompresi nel provvedimento, in modo tale, quanto al primo profilo,da adeguare l'espressione formale ed esteriorizzata della decisione assunta al suo effettivocontenuto e, quanto al secondo, da inserire mediante integrazione postuma dati necessari,non ricavati dall'esercizio successivo di un potere discrezionale; - non è consentito, invece,apportare modifiche all'atto con inserimento di elementi non inclusi nella ratio decidendi e daessa implicati, che verrebbero ad alterare il contenuto essenziale della decisione giàadottata (Sez. 1, n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio, Rv. 232939; Sez. U., n. 7945 del31/01/2008, Boccia, Rv. 238426); - in ogni caso l'errore deve essere "materiale", ossia nonmanifestazione all'esterno e, come tale, deve consentirne l'immediata rilevazione esoluzione attraverso un semplice intervento di adeguamento sostitutivo o integrativo, con laprecisazione che in questo secondo caso l'emenda sarà consentita soltanto se i dati inseritisiano in rapporto di stretta dipendenza logico-giuridica con il contenuto della decisione ecorrispondano ad una statuizione necessitata a contenuto predeterminato, perché soltanto aquesta condizione l'integrazione mantiene intangibile il contenuto essenziale del giudizio, lorende coerente con i parametri normativi di riferimento e non trasforma il rimedio dellacorrezione in un anomalo mezzo d'impugnazione, che surrettiziamente consenta di perveniread una diversa modulazione della decisione compiuta.1.2 Nel caso in esame, quindi, non si verte in una delle situazioni risolvibili mediante unintervento correttivo ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., poiché l'adozione della decisionesulla sospensione condizionale della pena inserisce una statuizione autonoma ed aggiuntivaa quelle già espresse nel dispositivo della sentenza di condanna.2. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata (resta,conseguentemente, la sospensione condizionale della pena disposta in sentenza, sullaquale dovrà provvedersi in sede di esecuzione). P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]