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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20745/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 884/2023 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. ); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello - con motivazione congrua ed esaustiva - evidenziato l'assenza di elementi valutabili a favore dell'imputato ai fini della concessione di tali circostanze che vengono, anche con il ricorso, sollecitate sulla base della mera incensuratezza che, come noto, non costituisce elemento valutabile a favore dell'imputato se non accompagnata da altri elementi significativi di mancanza di pericolosità sociale né il ricorso si confronta con il tenore delle minacce proferite, f risultando pertanto anche generico; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 884/2023 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. ); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello - con motivazione congrua ed esaustiva - evidenziato l'assenza di elementi valutabili a favore dell'imputato ai fini della concessione di tali circostanze che vengono, anche con il ricorso, sollecitate sulla base della mera incensuratezza che, come noto, non costituisce elemento valutabile a favore dell'imputato se non accompagnata da altri elementi significativi di mancanza di pericolosità sociale né il ricorso si confronta con il tenore delle minacce proferite, f risultando pertanto anche generico; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/0
Sentenza Cassazione n. 20745/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris