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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01000/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre, agli effetti civili, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di assoluzione, per insussistenza del fatto, di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al reato di lesioni personali gravi; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione circa la sussistenza del reato e la responsabilità a fini risarcitori, si esaurisce nella rivisitazione del materiale probatorio, prospettando una lettura difforme da quella esposta nella "doppia conforme assolutoria"; tuttavia esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre, agli effetti civili, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di assoluzione, per insussistenza del fatto, di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al reato di lesioni personali gravi; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione circa la sussistenza del reato e la responsabilità a fini risarcitori, si esaurisce nella rivisitazione del materiale probatorio, prospettando una lettura difforme da quella esposta nella "doppia conforme assolutoria"; tuttavia esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 01000/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris