CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30146/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20557/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], non costituito, –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 6365/2019,depositata il 13 novembre 2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena s.p.a. e addetto, per conto del proprio datore di lavoro, al servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Roma, richiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle maggiori imposte dirette (IRPEF e relative addizionali regionale e comunale) trattenute dall’INPS, in veste di sostituto d’imposta, sulle somme (assegni integrativi del reddito da [OSCURATO:PERSONA] 2008-2009-2010-2011. R.G. N.20557/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] lavoro dipendente) erogate, per gli anni 2008-2009-2010-2011,in suo favore in adempimento della normativa di cui al D.M. 24 novembre 2003, n. 375, riguardante il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali”. In aggiunta a ciò, la parte contribuente chiedeva altresì di beneficiare dell’ulteriore agevolazione di cui all’art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), il quale, nella versione vigente ratione temporis, prevedeva l’applicazione di un’aliquota pari al 50% di quella ordinariamente applicata alle fattispecie analoghe. L’istanza non veniva riscontrata dall’Ufficio, e su di essa si formava il silenzio-rifiuto. 2. Proposto quindi ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Romaquesta, con sentenza n. 16911/2017, depositata l’11 luglio 2017, lo rigettava, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. 3. Interposto gravame dal contribuente , la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 6365/ 2019 , pronunciata il 24 settembre 2019 e depositata in segreteria il 13 novembre 2019 , accoglieva l’appello, ordinando il rimborso richiesto e condannando l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. 4. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di duemotivi. Non si è costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22giugno 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: R.G. N.20557/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.M. 24 novembre 2003, n. 375, nonché del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, e dell’art. 59, comma 3, della legge n. 449/1997, così come autenticamente interpretato dall’art. 26, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché, ancora, dell’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce l’Agenzia delle Entrate che gli assegni erogati in favore del ricorrente dal Fondo di solidarietà di cui al D.M. 24 novembre 2003 non sarebbero soggetti a tassazione separata, in quanto nel suddetto regolamento, riguardante il personale addetto al servizio di riscossione tributi, non vi era alcun richiamo all’art. 59, comma 3, della legge n. 449/1997 (così come interpretato in via autentica dall’art. 26, comma 23, della legge n. 448/1998), al contrario di quanto avveniva, invece, per il regolamentodi cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158, riguardante il Fondo di solidarietà del personale dipendente delle imprese di credito, che appunto richiamava il predetto art. 59, comma 3, della legge n. 449/1997, prevedente il regime di tassazione separata. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, infine, l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, l’Ufficio che, non essendo applicabile, nella specie, il regime di tassazione separata previsto dall’art. 59, comma 3, della legge n. 449/1997, non sarebbe applicabile neanche l’ulteriore beneficio previsto dal menzionato art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917/1986, e cioè il dimezzamento dell’aliquota applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità previste. 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. R.G. N.20557/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.1Il primo motivo è fondato. La materia in esame è stata regolamentata con un primo intervento normativo costituito dall’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, al fine di assicurare un sostegno al reddito dei soggetti impiegati in attività di pubblica utilità interessate da processi di ristrutturazione aziendale nel perimetro del settore pubblico, comprendente anche le attività consistenti nella raccolta ed erogazione del credito e quella di riscossione dei tributi e dei crediti erariali, ha previsto l'istituzione presso l’INPSdi fondi destinati ad erogare assegni ed indennità straordinari a favore di dipendenti, demandando alla contrattazione collettiva la definizione delle concrete modalità di erogazione degli importi. Successivamente è intervenutala legge n. 449/1997, che, all’art. 59, comma 3, ha disposto, tra l’altro, quanto segue: «Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n.357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come R.G. N.20557/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonchéin conformità all'art. 6, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'art. 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purchésiano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art.7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro». Il complesso normativo sopra passato in rassegna prevede, mediante il richiamo all'art. 17 del d.P.R. n. 917/1986, la favorevole disciplina fiscale della tassazione separata, che, tuttavia trova applicazione limitatamente alla stipula degli accordi collettivi intervenuti entro il termine del 31marzo 1998. Il regime introdotto dalla legge citata, art. 59, comma 3, ha trovato attuazione con riferimento ai dipendenti degli istituti bancari addetti a mansioni e funzioni inerenti alle attività creditizie. In particolare il D.M. 28 aprile 2000, n. 158 nell'introdurre « il Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito» ha richiamato,nelle premesse, il regime transitorio di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3. Nel preambolo si richiama il contratto collettivo nazionale R.G. N.20557/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione e nei termini previsti dalla citata disposizione legislativa. Il D.M. 24 novembre 2003, recante il « Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione tributi», non richiama nella premessa la legge n. 449 / 1997, art. 59, comma 3, ma la legge n. 662/1996, solo art. 2, comma 28 e fa riferimento al contratto collettivo stipulato nel 2001 e, quindi, oltre i termini previsti dalla citata normativa transitoria. Dalla ricognizione della suesposta normativa può quindi affermarsi che, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, il favorevole regime della tassazione separata può trovare applicazione unicamente nei riguardi del personale addetto alla attività di raccolta e distribuzione presso il pubblico del credito, come previsto dal D.M. n. 158/2000 attuativo della disciplina transitoria di cui alla legge n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, e non anche al personale addetto al servizio di riscossione dei tributi assoggettato alla diversa disciplina prevista dal D.M. n. 375/2003. Orbene risulta incontestabilmente accertamento in punto di fatto che ilricorrente, dipendente del Monte dei Paschi di Siena, abbia ricoperto mansioni di riscossione di crediti erariali e per tale ragione sia stata ammessa a beneficiare del fondo istituito per gli addetti di questo settore regolamentato dal D.M. n. 375/2003 e non del diverso fondo previsto per i lavoratori svolgenti mansioni afferenti al settore creditizio di cui al diverso D.M. n. 158/2000 (in tal senso, da ultimo, Cass. 14 aprile 2021, n. 9766; Cass. 16 febbraio 2021, n. 3956; Cass. 30 settembre 2020, n. 20805). Correttamente, pertanto, l’Ufficio ha escluso l’applicazione del regime di tassazione separata, ed ha applicato il regime di tassazione ordinaria. R.G. N.20557/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.2. Il secondo motivo , con il quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, art. 19, comma 4 bis, in relazione alla richiesta da parte della contribuente dell'aliquota agevolata prevista dal D.P.R. n.917 del 1986, art. 17, comma 4 - bis , non esaminata dai giudici di merito per effetto dell'accoglimento del motivo principale, è assorbito. 3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non necessitando ulteriore accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario proposto dal contribuente. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del contribuente, mentre quelle dei gradi di merito possono essere compensate, avuto riguardo all’esito dei giudizi. P. Q. M. Accoglie il primomotivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle