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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07685/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 34830/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 15 dicembre 2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 14 aprile 2020 del Tribunale di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nello spaccio di 1.050 grammi lordi di hashish e di 833 grammi lordi di marijuana, pari a complessive 51.032 dosi medie.

2. La difesa degli imputati presenta due motivi di ricorso per cassazione.

Con il primo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità della Basili, in ragione del rapporto madre-figlio e dell'esimente dell'art. 299 cod. proc. pen.

Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono manifestamente infondati perché consistono in generiche censure di fatto che non si confrontano con la sentenza impugnata.

In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che la difesa non aveva contestato la responsabilità del figlio, ma solo quella della madre, che tuttavia risulta accertata sulla base di plurimi elementi diffusamente evidenziati in primo grado: il forte odore di canapa che gli operanti hanno percepito entrando in casa, la presenza dello stupefacente già confezionato nell'armadio comune a madre e figlio nella camera da letto condivisa da entrambi, la presenza di ulteriore marijuana già confezionata in alcune scatole di scarpe poste dietro la porta della camera, la presenza sulla scrivania di tutto il materiale necessario al confezionamento nonché dei fogli con nominativi e cifre e un telefono cellulare. [OSCURATO:PERSONA] poi non ha offerto alcuna spiegazione sulla sostanza e sul denaro, pur nti) i protestando la propria indigenza, così rinunciando a offrire una versione alternativa a quella accusatoria anche in sede di convalida.

La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa RG 34830/2021 sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Cass., Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02).

Nel caso in esame, i Giudici hanno efficacemente evidenziato che la madre, che divideva la camera da letto con il figlio, aveva fornito allo stesso uno stimolo all'azione delittuosa o comunque un maggior senso di sicurezza nella propria condotta.

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato poi correttamente motivato con riferimento all'assenza di elementi da valutare in favore e alla presenza invece di elementi che deponevano per una consolidata attività di spaccio che derivava dal pieno inserimento nel settore.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 34830/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 15 dicembre 2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 14 aprile 2020 del Tribunale di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nello spaccio di 1.050 grammi lordi di hashish e di 833 grammi lordi di marijuana, pari a complessive 51.032 dosi medie. 2. La difesa degli imputati presenta due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità della Basili, in ragione del rapporto madre-figlio e dell'esimente dell'art. 299 cod. proc. pen. Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono manifestamente infondati perché consistono in generiche censure di fatto che non si confrontano con la sentenza impugnata. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che la difesa non aveva contestato la responsabilità del figlio, ma solo quella della madre, che tuttavia risulta accertata sulla base di plurimi elementi diffusamente evidenziati in primo grado: il forte odore di canapa che gli operanti hanno percepito entrando in casa, la presenza dello stupefacente già confezionato nell'armadio comune a madre e figlio nella camera da letto condivisa da entrambi, la presenza di ulteriore marijuana già confezionata in alcune scatole di scarpe poste dietro la porta della camera, la presenza sulla scrivania di tutto il materiale necessario al confezionamento nonché dei fogli con nominativi e cifre e un telefono cellulare. [OSCURATO:PERSONA] poi non ha offerto alcuna spiegazione sulla sostanza e sul denaro, pur nti) i protestando la propria indigenza, così rinunciando a offrire una versione alternativa a quella accusatoria anche in sede di convalida. La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa RG 34830/2021 sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Cass., Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02). Nel caso in esame, i Giudici hanno efficacemente evidenziato che la madre, che divideva la camera da letto con il figlio, aveva fornito allo stesso uno stimolo all'azione delittuosa o comunque un maggior senso di sicurezza nella propria condotta. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato poi correttamente motivato con riferimento all'assenza di elementi da valutare in favore e alla presenza invece di elementi che deponevano per una consolidata attività di spaccio che derivava dal pieno inserimento nel settore. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
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