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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03621/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E LLO ; - con troricorrente — nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti e ricorrenti incidentali — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1532/2018 pubblicata in data 31 maggio 2018; Il Presidente titolare lette le rinunce ai ricorsi e l'accettazione del controricorrente; rilevato che del deposito degli atti di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell'art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che le rinunce al ricorso hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; 27/2023 RG 792-2019 ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E LLO ; - con troricorrente — nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti e ricorrenti incidentali — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1532/2018 pubblicata in data 31 maggio 2018; Il Presidente titolare lette le rinunce ai ricorsi e l'accettazione del controricorrente; rilevato che del deposito degli atti di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell'art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che le rinunce al ricorso hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; 27/2023 RG 792-2019 ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.
Decreto Cassazione n. 03621/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris