Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46499/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso ripropone doglianze in punto di fatto, peraltro adeguatamente esaminate dalla Corte di appello, lì dove è stata ricostruita la condotta dell'imputato, anche sulla base dei filmati contenuti in un DVD (pg.3), senza che si sia espressamente e motivatamente negata la rilevanza di tale dato probatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere es sore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso ripropone doglianze in punto di fatto, peraltro adeguatamente esaminate dalla Corte di appello, lì dove è stata ricostruita la condotta dell'imputato, anche sulla base dei filmati contenuti in un DVD (pg.3), senza che si sia espressamente e motivatamente negata la rilevanza di tale dato probatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere es sore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 46499/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris