CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01332/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell'8 gennaio 2021, emessa a seguito di giu- dizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionai- mente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'Altassi, a mezzo del proprio difensore„ ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento san- zionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, relativo all'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuci- foro, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in con- siderazione del numero non irrisorio di dosi di stupefacenti detenute. Il ricorrente non si confronta con l'apparato argomentativo della sentenza impu- gnata, essendosi limitato a richiamare la modesta entità del fatto, già considerata alla luce della riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 operata dal Tribunale, e a dedurre la presunta carenza motivazionale; non illu- stra, tuttavia, le ragioni specifiche per le quali, a suo avviso, ai fini del trattamento sanzionatorio, si sarebbe dovuta irrogare una pena di entità inferiore. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 23 nov