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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14005/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 marzo 1966, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Cagliari il 13 settembre 2021 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del primo marzo 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 13 settembre 2021 il Tribunale del riesame di Cagliari, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di tentata rapina pluriaggravata e percosse ai danni di [OSCURATO:PERSONA], porto ingiustificato di arma ed evasione.

Secondo la ricostruzione effettuata nel provvedimento impugnato, la persona offesa aveva subito un tentativo di rapina a mano armata perpetrato dall'indagato che si trovava in affidamento in prova al servizio sociale e agli arresti domiciliari, disposti in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, fissata per il giorno successivo ai fatti in esame.

Il giudice di prime cure aveva ritenuto difettare le esigenze cautelari mentre il Tribunale del riesame ha affermato la sussistenza dei presupposti richiesti per l'adozione della misura cautelare personale.

Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizi della motivazione, per non essere stata valorizzata la descrizione, non corrispondente a quella dell'indagato, offerta dalla persona offesa e dalla testimone oculare, secondo cui l'autore del fatto era una persona di media altezza, non superiore a un metro e 75 cm., di corporatura normale o magra.

Il Tribunale del riesame avrebbe valorizzato la descrizione fornita da un altro testimone oculare, corrispondente alla corporatura dell'indagato, ma la contraddittorietà delle dichiarazioni sul punto non consentirebbe di comprendere quale fosse l'aspetto fisico dell'autore del reato.

Peraltro, la persona offesa e la testimone oculare avevano indicato un'altra persona in sede di riconoscimento fotografico.

Secondo il ricorrente, poi, la compatibilità dei campioni biologici, rinvenuti nel casco, abbandonato dal reo nel luogo del reato, con il profilo genotipico dell'indagato e le immagini delle telecamere non sarebbero dati decisivi, perché queste ultime sarebbero di bassa qualità e dagli esiti degli accertamenti dattiloscopici era emerso che sul medesimo casco erano presenti oltre 14 contatti papillari, nessuno dei quali riconducibili all'indagato.

Il Tribunale, inoltre, non avrebbe spiegato perché una prova rappresentativa dovrebbe prevalere su un'altra e, in particolare, perché le dichiarazioni del testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero ritenersi prevalenti rispetto a quelle della persona offesa e dell'altro testimone oculare; perché la contraddizione sarebbe da ritenere trascurabile; perché il riconoscimento fotografico di un altro soggetto non sarebbe da considerare prova a discarico rilevante; perché l'assenza di impronte papillari sul casco e la presenza di numerose altre impronte potrebbero conciliarsi con la disponibilità esclusiva del casco in capo all'indagato; 2) manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale relazione all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale del riesame considerato che i fatti, contestati all'indagato, risalgono al mese di novembre 2016 e che i precedenti penali sono risalenti nel tempo.

Il richiamo a un fatto più recente non conferirebbe maggiore spessore al percorso argomentativo sia perché esso è stato ridimensionato alla luce della derubricazione del reato, originariamente ipotizzato, nel meno grave delitto di lesioni, sia perché ancora sub iudice.

Per di più, l'indagato si trova tuttora internato presso una colonia agricola e l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere avrebbe concreta esecuzione soltanto al momento della cessazione della misura di sicurezza detentiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 1.1 Giova premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento, emesso dal Tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».

In particolare, le Sezioni Unite, premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Tale orientamento ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte (ex multis: Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976), che, per l'appunto, hanno affermato che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. 1.2 Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata non resiste ai rilievi censori afferenti ai vizi della motivazione.

Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge, infatti, che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto 3 g dimostrata, seppure in termini di elevata probabilità, l'identificazione dell'odierno ricorrente con il soggetto coinvolto nell'illecita attività.

Secondo il Tribunale del riesame la versione dei fatti, fornita dalla persona offesa, che aveva narrato di essere stata aggredita da uno sconosciuto, che si era introdotto nella sua autovettura mentre ella si era sistemata al posto di guida, era confortata dal referto, rilasciato dal pronto soccorso dell'ospedale dove ella era stata accompagnata, e dalle dichiarazioni di due giovani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intervenuti in suo soccorso.

A fondamento della riconducibilità dei fatti all'indagato il Tribunale del riesame ha posto i seguenti elementi: 1) uno dei due giovani aveva dichiarato che l'aggressore era alto 1,80 metri, aveva una corporatura robusta, era calvo e senza barba; 2) il profilo genotipico, estratto da un campione biologico, rinvenuto sul casco, che l'aggressore aveva lasciato nell'autovettura della persona offesa e che era stato ritrovato in prossimità del luogo della tentata rapina, era compatibile con il profilo genotipico dell'indagato; alle ore 21,00 circa dello stesso giorno della rapina, avvenuta verso le ore 19,00, l'indagato è stato sorpreso mentre camminava a piedi su una via di Cagliari e non era, quindi, a casa; le immagini della telecamere di videosorveglianza riproducono un uomo calvo.

Di contro, la difesa dell'indagato, dinanzi al giudice del riesame, aveva rimarcato che la persona offesa e uno dei due sommari informatori avevano riconosciuto in foto un altro soggetto e che solo un sommario informatore aveva descritto l'aggressore come robusto, avendo la persona offesa indicato che si trattava di un soggetto con corporatura normale e l'altro sommario informatore di soggetto con corporatura molto magra.

Peraltro, il ricorrente aveva dedotto che egli è più alto delle misure indicate dalle persone sentite e, indiscussa la compatibilità del suo profilo genotipico con quello estratto da un campione biologico, rinvenuto sul casco, aveva rimarcato che sul casco erano stati rinvenuti contatti papillari, nessuno dei quali a lui riconducibile, così da far ritenere che più persone avessero avuto la disponibilità del casco.

A fronte di tali divergenze deve convenirsi con il ricorrente che è carente ed illogica la motivazione del Tribunale del riesame laddove ha affermato sia che la contraddittorietà delle suddette dichiarazioni era dovuta alla probabile ridotta visibilità, causata dall'ora della rapina, avvenuta alle ore 19.30 del 13 novembre 2016, sia che l'abbigliamento scuro, indossato dall'aggressore, poteva "giustificare le incongruenze" della sua descrizione.

Tale condizione di ridotta visibilità, infatti, era comune a tutti coloro che hanno offerto la descrizione dell'autore dei fatti e non consente di spiegare la prevalenza delle dichiarazioni di uno dei sommari informatori anziché dell'altro o della persona offesa.

Del pari, l'abbigliamento scuro dell'aggressore è un elemento che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del riesame, non è idoneo all'evidenza a far apparire come magra una persona di corporatura robusta.

Deve allora pervenirsi alla conclusione che gli apporti dichiarativi non hanno condotto ad una descrizione dell'aggressore in termini di elevata probabilità, se non con riguardo alla calvizie, riscontrata da tutte e tre le persone sentite e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Ne consegue che il Tribunale non avrebbe potuto affermare che gli elementi descrittivi, indicati da un sommario informatore soltanto, dovevano "reputarsi sufficienti a delineare i tratti fisionomici fondamentali dell'autore della rapina e a farlo identificare con l'odierno indagato".

Tale vizio ha dunque inficiato il ragionamento del Tribunale del riesame, disarticolandolo nel suo complesso, atteso che la descrizione delle sembianze fisiche del ricorrente, ritenuta "uno dei molteplici elementi che conducono al Tramonte", ha avuto un peso rilevante nella valutazione compiuta sulla gravità indiziaria.

Deve poi rilevarsi che gli altri elementi, valutati dal Tribunale, pur indicati come "molteplici", sono di fatto consistiti: - nelle immagini di videosorveglianza, in ordine alle quali, tuttavia, al di là dell'indicata calvizie dell'aggressore (v. nota del foglio 14 del provvedimento impugnato), non è stato specificato null'altro; - nell'esito di compatibilità dei campioni biologici, rinvenuti però sul casco congiuntamente a contatti papillari, non riconducibili al ricorrente; - nella riscontrata presenza dell'indagato, pur ristretto agli arresti domiciliari, in una strada di Cagliari il giorno dei fatti ma a distanza di qualche ora da essi.

Alla luce di quanto precede giova ricordare che, al fine della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi indiziari.

Al riguardo questa Corte ha affermato che è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (Sez. 1, n. 30415 del 25/9/2020, Rv. 279789; Sez.

F, n. 38881 del 30/07/2015, Pmt. in proc.

Salerno, Rv. 264515).

Nel caso in disamina, per quanto sopra esposto, la motivazione del provvedimento impugnato presenta incongruenze e fratture logiche, che rendono G/ evidente che la valutazione del compendio indiziario non è stata correttamente e adeguatamente effettuata.

Si impone, pertanto, assorbito il secondo motivo, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 marzo 1966, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Cagliari il 13 settembre 2021 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del primo marzo 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 13 settembre 2021 il Tribunale del riesame di Cagliari, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di tentata rapina pluriaggravata e percosse ai danni di [OSCURATO:PERSONA], porto ingiustificato di arma ed evasione. Secondo la ricostruzione effettuata nel provvedimento impugnato, la persona offesa aveva subito un tentativo di rapina a mano armata perpetrato dall'indagato che si trovava in affidamento in prova al servizio sociale e agli arresti domiciliari, disposti in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, fissata per il giorno successivo ai fatti in esame. Il giudice di prime cure aveva ritenuto difettare le esigenze cautelari mentre il Tribunale del riesame ha affermato la sussistenza dei presupposti richiesti per l'adozione della misura cautelare personale. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizi della motivazione, per non essere stata valorizzata la descrizione, non corrispondente a quella dell'indagato, offerta dalla persona offesa e dalla testimone oculare, secondo cui l'autore del fatto era una persona di media altezza, non superiore a un metro e 75 cm., di corporatura normale o magra. Il Tribunale del riesame avrebbe valorizzato la descrizione fornita da un altro testimone oculare, corrispondente alla corporatura dell'indagato, ma la contraddittorietà delle dichiarazioni sul punto non consentirebbe di comprendere quale fosse l'aspetto fisico dell'autore del reato. Peraltro, la persona offesa e la testimone oculare avevano indicato un'altra persona in sede di riconoscimento fotografico. Secondo il ricorrente, poi, la compatibilità dei campioni biologici, rinvenuti nel casco, abbandonato dal reo nel luogo del reato, con il profilo genotipico dell'indagato e le immagini delle telecamere non sarebbero dati decisivi, perché queste ultime sarebbero di bassa qualità e dagli esiti degli accertamenti dattiloscopici era emerso che sul medesimo casco erano presenti oltre 14 contatti papillari, nessuno dei quali riconducibili all'indagato. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe spiegato perché una prova rappresentativa dovrebbe prevalere su un'altra e, in particolare, perché le dichiarazioni del testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero ritenersi prevalenti rispetto a quelle della persona offesa e dell'altro testimone oculare; perché la contraddizione sarebbe da ritenere trascurabile; perché il riconoscimento fotografico di un altro soggetto non sarebbe da considerare prova a discarico rilevante; perché l'assenza di impronte papillari sul casco e la presenza di numerose altre impronte potrebbero conciliarsi con la disponibilità esclusiva del casco in capo all'indagato; 2) manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale relazione all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale del riesame considerato che i fatti, contestati all'indagato, risalgono al mese di novembre 2016 e che i precedenti penali sono risalenti nel tempo. Il richiamo a un fatto più recente non conferirebbe maggiore spessore al percorso argomentativo sia perché esso è stato ridimensionato alla luce della derubricazione del reato, originariamente ipotizzato, nel meno grave delitto di lesioni, sia perché ancora sub iudice. Per di più, l'indagato si trova tuttora internato presso una colonia agricola e l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere avrebbe concreta esecuzione soltanto al momento della cessazione della misura di sicurezza detentiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Giova premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento, emesso dal Tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». In particolare, le Sezioni Unite, premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte (ex multis: Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976), che, per l'appunto, hanno affermato che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. 1.2 Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata non resiste ai rilievi censori afferenti ai vizi della motivazione. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge, infatti, che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto 3 g dimostrata, seppure in termini di elevata probabilità, l'identificazione dell'odierno ricorrente con il soggetto coinvolto nell'illecita attività. Secondo il Tribunale del riesame la versione dei fatti, fornita dalla persona offesa, che aveva narrato di essere stata aggredita da uno sconosciuto, che si era introdotto nella sua autovettura mentre ella si era sistemata al posto di guida, era confortata dal referto, rilasciato dal pronto soccorso dell'ospedale dove ella era stata accompagnata, e dalle dichiarazioni di due giovani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intervenuti in suo soccorso. A fondamento della riconducibilità dei fatti all'indagato il Tribunale del riesame ha posto i seguenti elementi: 1) uno dei due giovani aveva dichiarato che l'aggressore era alto 1,80 metri, aveva una corporatura robusta, era calvo e senza barba; 2) il profilo genotipico, estratto da un campione biologico, rinvenuto sul casco, che l'aggressore aveva lasciato nell'autovettura della persona offesa e che era stato ritrovato in prossimità del luogo della tentata rapina, era compatibile con il profilo genotipico dell'indagato; alle ore 21,00 circa dello stesso giorno della rapina, avvenuta verso le ore 19,00, l'indagato è stato sorpreso mentre camminava a piedi su una via di Cagliari e non era, quindi, a casa; le immagini della telecamere di videosorveglianza riproducono un uomo calvo. Di contro, la difesa dell'indagato, dinanzi al giudice del riesame, aveva rimarcato che la persona offesa e uno dei due sommari informatori avevano riconosciuto in foto un altro soggetto e che solo un sommario informatore aveva descritto l'aggressore come robusto, avendo la persona offesa indicato che si trattava di un soggetto con corporatura normale e l'altro sommario informatore di soggetto con corporatura molto magra. Peraltro, il ricorrente aveva dedotto che egli è più alto delle misure indicate dalle persone sentite e, indiscussa la compatibilità del suo profilo genotipico con quello estratto da un campione biologico, rinvenuto sul casco, aveva rimarcato che sul casco erano stati rinvenuti contatti papillari, nessuno dei quali a lui riconducibile, così da far ritenere che più persone avessero avuto la disponibilità del casco. A fronte di tali divergenze deve convenirsi con il ricorrente che è carente ed illogica la motivazione del Tribunale del riesame laddove ha affermato sia che la contraddittorietà delle suddette dichiarazioni era dovuta alla probabile ridotta visibilità, causata dall'ora della rapina, avvenuta alle ore 19.30 del 13 novembre 2016, sia che l'abbigliamento scuro, indossato dall'aggressore, poteva "giustificare le incongruenze" della sua descrizione. Tale condizione di ridotta visibilità, infatti, era comune a tutti coloro che hanno offerto la descrizione dell'autore dei fatti e non consente di spiegare la prevalenza delle dichiarazioni di uno dei sommari informatori anziché dell'altro o della persona offesa. Del pari, l'abbigliamento scuro dell'aggressore è un elemento che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del riesame, non è idoneo all'evidenza a far apparire come magra una persona di corporatura robusta. Deve allora pervenirsi alla conclusione che gli apporti dichiarativi non hanno condotto ad una descrizione dell'aggressore in termini di elevata probabilità, se non con riguardo alla calvizie, riscontrata da tutte e tre le persone sentite e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ne consegue che il Tribunale non avrebbe potuto affermare che gli elementi descrittivi, indicati da un sommario informatore soltanto, dovevano "reputarsi sufficienti a delineare i tratti fisionomici fondamentali dell'autore della rapina e a farlo identificare con l'odierno indagato". Tale vizio ha dunque inficiato il ragionamento del Tribunale del riesame, disarticolandolo nel suo complesso, atteso che la descrizione delle sembianze fisiche del ricorrente, ritenuta "uno dei molteplici elementi che conducono al Tramonte", ha avuto un peso rilevante nella valutazione compiuta sulla gravità indiziaria. Deve poi rilevarsi che gli altri elementi, valutati dal Tribunale, pur indicati come "molteplici", sono di fatto consistiti: - nelle immagini di videosorveglianza, in ordine alle quali, tuttavia, al di là dell'indicata calvizie dell'aggressore (v. nota del foglio 14 del provvedimento impugnato), non è stato specificato null'altro; - nell'esito di compatibilità dei campioni biologici, rinvenuti però sul casco congiuntamente a contatti papillari, non riconducibili al ricorrente; - nella riscontrata presenza dell'indagato, pur ristretto agli arresti domiciliari, in una strada di Cagliari il giorno dei fatti ma a distanza di qualche ora da essi. Alla luce di quanto precede giova ricordare che, al fine della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi indiziari. Al riguardo questa Corte ha affermato che è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (Sez. 1, n. 30415 del 25/9/2020, Rv. 279789; Sez. F, n. 38881 del 30/07/2015, Pmt. in proc. Salerno, Rv. 264515). Nel caso in disamina, per quanto sopra esposto, la motivazione del provvedimento impugnato presenta incongruenze e fratture logiche, che rendono G/ evidente che la valutazione del compendio indiziario non è stata correttamente e adeguatamente effettuata. Si impone, pertanto, assorbito il secondo motivo, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc
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