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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04920/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; le conclusioni presentate, con la memoria presentata ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente che ha insistito per raccoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 febbraio 2021 (dep. il 29 marzo 2021) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - a seguito del riesame interposto nell'interesse di Angelo CACCAMO - ha confermato l'ordinanza del 7 dicembre 2020, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata del delitto di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, con l'aggravante - per quel che qui rileva - di aver agito al fine di agevolare una associazione di tipo mafioso (capo di incolpazione n. 29), nonché per aver trasportato, offerto in vendita e comunque procurato ad altri, in tre distinte ipotesi, sostanza stupefacente (capI di incolpazione nn. 30, 32 e 33).

2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione della legge penale e la mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione ai gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo.

2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) con riguardo alla circostanza aggravante - relativa al detto delitto associativo - di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo è stata prospettata la mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) sulle esigenze cautelari, in relazione al c.d. tempo silente.

3. Con la propria requisitoria scritta il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, rappresentando che i Giudici di merito avrebbero tratto dagli elementi in atti, tramite una approfondita disamina, le ragioni per le quali nella specie si siano dissimulati mediante il riferimento al commercio di "piastrelle" gli illeciti in materia di stupefacenti.

La difesa, nel corpo della memoria presentata, ha ribadito quanto dedotto con il ricorso, e in particolare con il primo motivo, a confutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo - prospettando la violazione della legge penale e la mancanza della motivazione - il ricorrente ha assunto che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di motivare specificamente sull'esistenza e sulle modalità operative del sodalizio in incolpazione (e non solo sulla sussistenza dei gravi indizi dei singoli episodi di narcotraffico), non individuandone la gerarchia né dando conto dell'appartenenza a essa del CACCAMO e del suo ruolo, delle comuni basi logistiche e della sussistenza di un accordo associativo tendenzialmente permanente (che - come ha chiarito la giurisprudenza dei legittimità - non può essere desunto soltanto dal coinvolgimento nell'acquisto di due o tre partite di stupefacente vendute da membri dell'organizzazione, essendo inoltre necessario che il pactum sceleris perduri anche dopo la consumazione dei singoli delitti programmati).

La difesa ha poi evidenziato che: - Angelo CACCAMO avrebbe preso parte a condotte illecite ex art. 73 d.p.r. 309/1990 (descritte nelle incolpazioni 30, 32 e 33) soltanto insieme alla cugina Angela PACE e allo zio Giuseppe PACE (ed anzi in una occasione in concorso soltanto con quest'ultimo), nell'arco di appena 18 giorni del mese di novembre del 2017; non consterebbe alcun contatto del ricorrente con Salvatore PISANO (cui - secondo l'ordinanza impugnata - i PACE sarebbero vicini e con il quale opererebbero) e con i numerosi soggetti cui è stato ascritta la partecipazione all'associazione ex art. 74 cit.; i collaboratori di giustizia escussi non avrebbero mai fatto riferimento al CACCAMO; - il Tribunale avrebbe attribuito alla persona sottoposta a indagini, con una motivazione apparente, il ruolo di corriere e in una occasione di procacciatore di affari, ripercorrendo la motivazione dell'ordinanza genetica che invece avrebbe dovuto censurare; - alle intercettazioni relative ai tre reati-fine predetti non si sarebbe accompagnata alcuna attività di controllo da parte della polizia giudiziaria che potesse dimostrare come i dialoghi avessero a oggetto stupefacenti; e l'ordinanza impugnata, in risposta alle allegazioni svolte con il gravame, avrebbe qualificato in maniera apodittica (per il tramite di un mero richiamo giurisprudenziale) come linguaggio criptico (volto a dissimulare che l'oggetto dei dialoghi fosse sostanza stupefacente) i riferimenti a materiale edile (mattonelle e piastrelle), disattendendo la prospettazione difensiva relativa al reale tema delle conversazioni, prospettazione del tutto verosimile (anche in ragione dell'erronea indicazione in una trascrizione di una cifra di acquisto, da imputarsi ai problemi del CACCAMO, soprannominato il muto) e confermata dal tenore dei medesimi dialoghi, travisati dal Tribunale e suscettibili di diversa interpretazione (atteso che da essi non si trarrebbe se la trattativa intavolata dal CACCAMO abbia avuto buon fine, risulterebbe che Angela PACE e Giuseppe PACE continuavano a commercializzare scorte residue di materiale edile - come dimostrato dalle fotografie offerte in produzione in sede di riesame - e il CACCAMO ha effettuato trasporti di campionatura presso gli acquirenti).

In ogni caso: - il riferimento ad importi esigui nel corso delle conversazioni, oltre a stridere con una attività illecita in materia di stupefacenti, comunque deporrebbe per la commissione di fatti di lieve entità sussumibili al più nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990; - è in atti una conversazione (in data 18 dicembre 2017), intrattenuta da Angela PACE, da cui si trae che - a seguito dell'intervento della moglie del CACCAMO - egli non ha effettuato il trasporto a lui richiesto e ha cessato di relazionarsi con la cugina, ragion per cui è stato erroneamente determinato il tempo del commesso reato associativo da parte del ricorrente (profilo in ordine al quale l'ordinanza di seconda istanza ha fatto pure riferimento a due precedenti penali dell'indagato, relativi a fatti commessi in autonomia e senza il concorso dello zio e della cugina); - di conseguenza, non potrebbe attribuirsi al CACCAMO il delitto associativo in vece di più violazioni della normativa in materia di stupefacenti, commesse di volta in volta in concorso con altri.

1.1. In primo luogo, la questione della esistenza dell'associazione in incolpazione non è stata sottoposta al Tribunale, innanzi al quale la difesa ha in realtà negato la sussistenza di un compendio indiziario idoneo ad affermare che il CACCAMO ne era partecipe.

Se, allora, si considera che: - «in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi.

Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01; Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013 - dep. 2014, Palmas, Rv. 258553 - 01); - e che, quantunque il riesame di una misura cautelare personale sia un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, tanto che il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare, quando l'impugnazione sia limitata solo a taluni dei presupposti applicativi della misura, rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste un obbligo motivazionale attenuato, in quanto il tribunale del riesame, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, può anche limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa ribadendo l'adeguatezza della motivazione (Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 03); ne discende che in parte qua il motivo è inammissibile, essendo sufficiente aggiungere che l'ordinanza impugnata ha comunque dato conto - in maniera senz'altro esaustiva rispetto alle allegazioni difensive che attenevano alla partecipazione del CACCAMO alla societas - della sussistenza della medesima organizzazione, indicando tra i suoi membri in particolare Giuseppe e Angela PACE, persone di fiducia di Salvatore PISANO, vertice dell'omonima cosca di 'ndrangheta, e preposte a sovrintendere al traffico di stupefacenti nell'interesse di quest'ultima.rkTI, Quanto, poi, alla partecipazione del CACCAMO all'associazione dedita al traffico di stupefacenti, l'ordinanza impugnata - nell'ottica gravemente indiziaria che qui rileva - ha espresso una motivazione congrua e logica, sulla scorta degli elementi di fatto passati in rassegna dallo stesso provvedimento e confutando la prospettazione difensiva.

In particolare. il Tribunale: - ha esposto in maniera analitica le ragioni per cui ha ritenuto che nei dialoghi intercettati la menzione di materiale edile in realtà dissimulasse il riferimento alla sostanza vietata, segnatamente: rappresentando che la coindagata Angela PACE, cugina del CACCAMO, in realtà non svolgesse più attività in tale settore da molti anni (tanto che il sistema di videosorveglianza attivato nel corso delle indagini non ha mai registrato la presenza della donna presso il magazzino dell'impresa che esercitava e la stessa Angela PACE, conversando con terzi, ha espressamente negato di operare ancora in tale settore merceologico); rilevando come Angela PACE e il CACCAMO abbiano inteso usare cautele per evitare captazioni, nel corso dei dialoghi intercettati si sia fatto riferimento al prezzo al chilo della res da acquistare e alla prova «di un bel pezzo» di essa, nonché a sostanza «pura al 100%» e alla «spesa»; rimarcando la risalenza nel tempo della fatture prodotte dalla difesa al fine di dimostrare che il riferimento alla «nera» da acquistare avesse riguardo a un tipo di mattonelle; puntualizzando che anche se, come assunto dal CACCAMO nel corso dell'interrogatorio di garanza (e in assenza di elementi a sostegno del proprio asserto), il soggetto di cognome IETTO menzionato nel corso dei dialoghi fosse in effetti commerciante, ciò non sarebbe di per sé dimostrativo del fatto che lo stesso non si occupasse di fornire stupefacenti; ancora, riportando il timore espresso da Angela PACE che il CACCAMO e Giuseppe PACE, mentre si trovavano in Campania, fossero stati arrestati; - e quanto ai reati fine in incolpazione, ha indicato più in dettaglio le conversazioni dalle quali ha tratto che il CACCAMO, per l'appunto, si è recato a Battipaglia per consegnare un campione di stupefacente a Giuseppe PACE, in un'altra occasione ha trasportato in Calabria sostanza vietata unitamente allo stesso Giuseppe PACE e, infine, ha nuovamente trasportato stupefacente dalla Calabria a alla Campania.

In ragione di tale dati il Tribunale ha ritenuto il costante impegno del CACCAMO per l'esistenza e la sopravvivenza del sodalizio, in particolare in quanto egli si è prestato a più trasferte per consegnare stupefacente (o campioni di prova) a Giuseppe PACE, mentre questi era in Campania, al fine di consentirgli di ivi perseguire gli interessi del gruppo criminale calabrese.

Infine, sotto il profilo indiziario, il Tribunale ha richiamato le conversazioni dimostrative di un diretto rapporto tra il CACCAMO e il capo cosca Salvatore PISANO e dato conto dell'arresto arresto in flagranza del ricorrente nel 2018, da parte del G.O.A. di Catania perché trovato in possesso di oltre un chilogrammo di cocaina, episodio quest'ultimo ritenuto una conferma del suo ruolo di «corriere».

Rispetto a tale coacervo di elementi il ricorso ha reiterato le stesse allegazioni in fatto già disattese dal Tribunale e non si è confrontato effettivamente con l'ampia motivazione e appena compendiata (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), a ben vedere prospettando irritualmente a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento di merito degli elementi in atti (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.).

Inoltre, l'iter logico del Tribunale è conforme al diritto, nonostante la difesa abbia rimarcato il lasso di tempo limitato entro il quale hanno avuto luogo i reati fine di cui sussistono i gravi indizi, atteso che «ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata» (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677 - 01).

Ragion per cui anche le allegazioni in discorso sono inammissibili.

2. Con il secondo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - in relazione all'aggravante (inerente al detto delitto associativo) di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la difesa ha rassegnato che la sussistenza dei gravi indizi della circostanza medesima sarebbero stati ravvisati in violazione dei principi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo da Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019 - dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01, oltre che già Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261109), non considerando che il CACCAMO avrebbe agito per l'egoistica finalità di locupletazione personale e familiare (ossia dello zio Giuseppe PACE e della cugina Angela PACE), non esponendo per nulla le ragioni per cui egli, agendo con il dolo specifico di favorire i congiunti, abbia agevolato i PISANO (e pertanto l'associazione mafiosa di cui costoro fanno parte), né dando conto degli atteggiamenti mafiosi attribuibili alla persona sottoposta ad indagini.

2.1. Il motivo in esame è inammissibile per più ordini di ragioni.

Difatti, «è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura» (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01).

Nel caso in esame: - la pena massima per il reato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) - per il quale è espressamente prevista dalla legge la sola pena edittale minima - «va individuata in ventiquattro anni di reclusione, secondo la regola generale dettata dall'art. 23, comma primo, cod. pen.» (Sez.

U, n. 26350 del 24/04/2002, Fiorenti, Rv. 221656 - 01; Sez. 3, n. 7931 del 30/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262519 - 01);t - dunque, in ogni caso sussisterebbero i limiti edittali per disporre una misura cautelare personale e, in relazione al titolo di reato (che rientra tra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.), opererebbero le presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a prescindere dalla sussistenza dell'aggravante in parola; - il termine di durata massima della custodia cautelare, sia qualora sussistano i gravi indizi dell'aggravante sia allorché essi non ricorrano, è di un anno nel corso delle indagini preliminari, trattandosi di un delitto contemplato dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. (art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), cod. proc. pen.), per cui rileva soltanto che la pena edittale massima sia superiore a sei anni, nonché di un anno e sei mesi nella fase del giudizio dibattimentale (art. 303, comma 1, lett. b), n. 3), cod. proc. pen.) e di nove mesi (art. 303, comma 1, lett. b-bis), cod. proc. pen.) nel caso di giudizio abbreviato, poiché la pena edittale massima nella specie è comunque superiore superiore a venti anni; e lo stesso è a dirsi, per il medesimo ordine di considerazioni, per la durata complessiva della custodia cautelare, comunque pari a sei anni (art. 303, comma 4, cod. proc. pen.).

In secondo luogo, la questione non è stata prospettata al Collegio del riesame, dovendosi richiamare sul punto quanto già esposto al par. 1.1.

3. Con il terzo motivo è stata prospettata la mancanza della motivazione, a proposito della sussistenza delle esigenze cautelari, in relazione al c.d. tempo silente.

Più in dettaglio, il ricorso ha allegato che il Collegio distrettuale non avrebbe considerato che i fatti per cui si procede si collocherebbero nel novembre del 2017, che dalla già richiamata intercettazione del 18 dicembre 2017 sarebbe emerso che il CACCAMO si è rifiutato di fare da corriere e che da allora la ritenuta compagine criminosa si è sciolta.

Dunque, il CACCAMO non potrebbe in alcun modo reiterare la condotta, la motivazione sul punto sarebbe generica, non farebbe riferimento al dato cronologico appena indicato ed avrebbe del tutto omesso di motivare sul terzo e sul quarto motivo di riesame con i quali si era denunciata l'insussistenza del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione, in violazione dei princìpi giurisprudenziali sul punto che hanno chiarito pure come il giudizio di pericolosità non possa trarsi esclusivamente dalle modalità dei fatti, tenuto conto della giovane età dell'incensuratezza dell'indagato.

Inoltre, si è addotto pure il difetto di motivazione rispetto all'adeguatezza degli arresti domiciliari - in vece della custodia cautelare in carcere - con strumenti di controllo elettronico. 3.1.

Deve, anzitutto, osservarsi che il Tribunale ha ravvisato nella specie il solo pericolo di reiterazione e, dunque, è inconducente la prospettazione difensiva nella parte in cui ha dedotto il difetto di motivazione in ordine al pericolo di fuga.

Ciò posto, il Tribunale - oltre ad assumere che la prospettazione difensiva, incentrata sul tempo trascorso dai fatti - non fosse atta a vincere le presunzioni di legge (invero, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

«quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis» cod. proc. pen. - che contempla, tra gli altri e per quel che qui rileva, il delitto punito dall'art. 74 d.p.r. 309/1990 di cui il CACCAMO pure è stato ritenuto gravemente indiziato - «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»), ha richiamato, a sostegno della ritenuta sussistenza del periculum libertatis in discorso: l'arresto in flagranza del ricorrente (da parte del G.O.A. di Catania) successivamente ai fatti oggetto del presente procedimento (in particolare, circa un anno dopo) perché trovato in possesso di oltre un chilogrammo di cocaina (in concorso con la moglie Debora ALBANESE); nonché il suo precedente penale in maniera di armi.

E di conseguenza ha ritenuto la custodia in carcere l'unica misura adeguata, oltre che proporzionata.

Di tale complessiva motivazione - che non può dirsi omessa e fondata solo sulle presunzioni di legge - il ricorso non ha tenuto effettivamente conto, difettando pertanto di specificità e finendo, nel resto, col prospettare a questa Corte un diverso apprezzamento di fatto sul punto.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

Infine, devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; le conclusioni presentate, con la memoria presentata ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente che ha insistito per raccoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 febbraio 2021 (dep. il 29 marzo 2021) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - a seguito del riesame interposto nell'interesse di Angelo CACCAMO - ha confermato l'ordinanza del 7 dicembre 2020, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata del delitto di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, con l'aggravante - per quel che qui rileva - di aver agito al fine di agevolare una associazione di tipo mafioso (capo di incolpazione n. 29), nonché per aver trasportato, offerto in vendita e comunque procurato ad altri, in tre distinte ipotesi, sostanza stupefacente (capI di incolpazione nn. 30, 32 e 33). 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione della legge penale e la mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione ai gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) con riguardo alla circostanza aggravante - relativa al detto delitto associativo - di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) sulle esigenze cautelari, in relazione al c.d. tempo silente. 3. Con la propria requisitoria scritta il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, rappresentando che i Giudici di merito avrebbero tratto dagli elementi in atti, tramite una approfondita disamina, le ragioni per le quali nella specie si siano dissimulati mediante il riferimento al commercio di "piastrelle" gli illeciti in materia di stupefacenti. La difesa, nel corpo della memoria presentata, ha ribadito quanto dedotto con il ricorso, e in particolare con il primo motivo, a confutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo - prospettando la violazione della legge penale e la mancanza della motivazione - il ricorrente ha assunto che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di motivare specificamente sull'esistenza e sulle modalità operative del sodalizio in incolpazione (e non solo sulla sussistenza dei gravi indizi dei singoli episodi di narcotraffico), non individuandone la gerarchia né dando conto dell'appartenenza a essa del CACCAMO e del suo ruolo, delle comuni basi logistiche e della sussistenza di un accordo associativo tendenzialmente permanente (che - come ha chiarito la giurisprudenza dei legittimità - non può essere desunto soltanto dal coinvolgimento nell'acquisto di due o tre partite di stupefacente vendute da membri dell'organizzazione, essendo inoltre necessario che il pactum sceleris perduri anche dopo la consumazione dei singoli delitti programmati). La difesa ha poi evidenziato che: - Angelo CACCAMO avrebbe preso parte a condotte illecite ex art. 73 d.p.r. 309/1990 (descritte nelle incolpazioni 30, 32 e 33) soltanto insieme alla cugina Angela PACE e allo zio Giuseppe PACE (ed anzi in una occasione in concorso soltanto con quest'ultimo), nell'arco di appena 18 giorni del mese di novembre del 2017; non consterebbe alcun contatto del ricorrente con Salvatore PISANO (cui - secondo l'ordinanza impugnata - i PACE sarebbero vicini e con il quale opererebbero) e con i numerosi soggetti cui è stato ascritta la partecipazione all'associazione ex art. 74 cit.; i collaboratori di giustizia escussi non avrebbero mai fatto riferimento al CACCAMO; - il Tribunale avrebbe attribuito alla persona sottoposta a indagini, con una motivazione apparente, il ruolo di corriere e in una occasione di procacciatore di affari, ripercorrendo la motivazione dell'ordinanza genetica che invece avrebbe dovuto censurare; - alle intercettazioni relative ai tre reati-fine predetti non si sarebbe accompagnata alcuna attività di controllo da parte della polizia giudiziaria che potesse dimostrare come i dialoghi avessero a oggetto stupefacenti; e l'ordinanza impugnata, in risposta alle allegazioni svolte con il gravame, avrebbe qualificato in maniera apodittica (per il tramite di un mero richiamo giurisprudenziale) come linguaggio criptico (volto a dissimulare che l'oggetto dei dialoghi fosse sostanza stupefacente) i riferimenti a materiale edile (mattonelle e piastrelle), disattendendo la prospettazione difensiva relativa al reale tema delle conversazioni, prospettazione del tutto verosimile (anche in ragione dell'erronea indicazione in una trascrizione di una cifra di acquisto, da imputarsi ai problemi del CACCAMO, soprannominato il muto) e confermata dal tenore dei medesimi dialoghi, travisati dal Tribunale e suscettibili di diversa interpretazione (atteso che da essi non si trarrebbe se la trattativa intavolata dal CACCAMO abbia avuto buon fine, risulterebbe che Angela PACE e Giuseppe PACE continuavano a commercializzare scorte residue di materiale edile - come dimostrato dalle fotografie offerte in produzione in sede di riesame - e il CACCAMO ha effettuato trasporti di campionatura presso gli acquirenti). In ogni caso: - il riferimento ad importi esigui nel corso delle conversazioni, oltre a stridere con una attività illecita in materia di stupefacenti, comunque deporrebbe per la commissione di fatti di lieve entità sussumibili al più nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990; - è in atti una conversazione (in data 18 dicembre 2017), intrattenuta da Angela PACE, da cui si trae che - a seguito dell'intervento della moglie del CACCAMO - egli non ha effettuato il trasporto a lui richiesto e ha cessato di relazionarsi con la cugina, ragion per cui è stato erroneamente determinato il tempo del commesso reato associativo da parte del ricorrente (profilo in ordine al quale l'ordinanza di seconda istanza ha fatto pure riferimento a due precedenti penali dell'indagato, relativi a fatti commessi in autonomia e senza il concorso dello zio e della cugina); - di conseguenza, non potrebbe attribuirsi al CACCAMO il delitto associativo in vece di più violazioni della normativa in materia di stupefacenti, commesse di volta in volta in concorso con altri. 1.1. In primo luogo, la questione della esistenza dell'associazione in incolpazione non è stata sottoposta al Tribunale, innanzi al quale la difesa ha in realtà negato la sussistenza di un compendio indiziario idoneo ad affermare che il CACCAMO ne era partecipe. Se, allora, si considera che: - «in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01; Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013 - dep. 2014, Palmas, Rv. 258553 - 01); - e che, quantunque il riesame di una misura cautelare personale sia un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, tanto che il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare, quando l'impugnazione sia limitata solo a taluni dei presupposti applicativi della misura, rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste un obbligo motivazionale attenuato, in quanto il tribunale del riesame, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, può anche limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa ribadendo l'adeguatezza della motivazione (Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 03); ne discende che in parte qua il motivo è inammissibile, essendo sufficiente aggiungere che l'ordinanza impugnata ha comunque dato conto - in maniera senz'altro esaustiva rispetto alle allegazioni difensive che attenevano alla partecipazione del CACCAMO alla societas - della sussistenza della medesima organizzazione, indicando tra i suoi membri in particolare Giuseppe e Angela PACE, persone di fiducia di Salvatore PISANO, vertice dell'omonima cosca di 'ndrangheta, e preposte a sovrintendere al traffico di stupefacenti nell'interesse di quest'ultima.rkTI, Quanto, poi, alla partecipazione del CACCAMO all'associazione dedita al traffico di stupefacenti, l'ordinanza impugnata - nell'ottica gravemente indiziaria che qui rileva - ha espresso una motivazione congrua e logica, sulla scorta degli elementi di fatto passati in rassegna dallo stesso provvedimento e confutando la prospettazione difensiva. In particolare. il Tribunale: - ha esposto in maniera analitica le ragioni per cui ha ritenuto che nei dialoghi intercettati la menzione di materiale edile in realtà dissimulasse il riferimento alla sostanza vietata, segnatamente: rappresentando che la coindagata Angela PACE, cugina del CACCAMO, in realtà non svolgesse più attività in tale settore da molti anni (tanto che il sistema di videosorveglianza attivato nel corso delle indagini non ha mai registrato la presenza della donna presso il magazzino dell'impresa che esercitava e la stessa Angela PACE, conversando con terzi, ha espressamente negato di operare ancora in tale settore merceologico); rilevando come Angela PACE e il CACCAMO abbiano inteso usare cautele per evitare captazioni, nel corso dei dialoghi intercettati si sia fatto riferimento al prezzo al chilo della res da acquistare e alla prova «di un bel pezzo» di essa, nonché a sostanza «pura al 100%» e alla «spesa»; rimarcando la risalenza nel tempo della fatture prodotte dalla difesa al fine di dimostrare che il riferimento alla «nera» da acquistare avesse riguardo a un tipo di mattonelle; puntualizzando che anche se, come assunto dal CACCAMO nel corso dell'interrogatorio di garanza (e in assenza di elementi a sostegno del proprio asserto), il soggetto di cognome IETTO menzionato nel corso dei dialoghi fosse in effetti commerciante, ciò non sarebbe di per sé dimostrativo del fatto che lo stesso non si occupasse di fornire stupefacenti; ancora, riportando il timore espresso da Angela PACE che il CACCAMO e Giuseppe PACE, mentre si trovavano in Campania, fossero stati arrestati; - e quanto ai reati fine in incolpazione, ha indicato più in dettaglio le conversazioni dalle quali ha tratto che il CACCAMO, per l'appunto, si è recato a Battipaglia per consegnare un campione di stupefacente a Giuseppe PACE, in un'altra occasione ha trasportato in Calabria sostanza vietata unitamente allo stesso Giuseppe PACE e, infine, ha nuovamente trasportato stupefacente dalla Calabria a alla Campania. In ragione di tale dati il Tribunale ha ritenuto il costante impegno del CACCAMO per l'esistenza e la sopravvivenza del sodalizio, in particolare in quanto egli si è prestato a più trasferte per consegnare stupefacente (o campioni di prova) a Giuseppe PACE, mentre questi era in Campania, al fine di consentirgli di ivi perseguire gli interessi del gruppo criminale calabrese. Infine, sotto il profilo indiziario, il Tribunale ha richiamato le conversazioni dimostrative di un diretto rapporto tra il CACCAMO e il capo cosca Salvatore PISANO e dato conto dell'arresto arresto in flagranza del ricorrente nel 2018, da parte del G.O.A. di Catania perché trovato in possesso di oltre un chilogrammo di cocaina, episodio quest'ultimo ritenuto una conferma del suo ruolo di «corriere». Rispetto a tale coacervo di elementi il ricorso ha reiterato le stesse allegazioni in fatto già disattese dal Tribunale e non si è confrontato effettivamente con l'ampia motivazione e appena compendiata (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), a ben vedere prospettando irritualmente a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento di merito degli elementi in atti (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.). Inoltre, l'iter logico del Tribunale è conforme al diritto, nonostante la difesa abbia rimarcato il lasso di tempo limitato entro il quale hanno avuto luogo i reati fine di cui sussistono i gravi indizi, atteso che «ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata» (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677 - 01). Ragion per cui anche le allegazioni in discorso sono inammissibili. 2. Con il secondo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - in relazione all'aggravante (inerente al detto delitto associativo) di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la difesa ha rassegnato che la sussistenza dei gravi indizi della circostanza medesima sarebbero stati ravvisati in violazione dei principi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo da Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 - dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01, oltre che già Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261109), non considerando che il CACCAMO avrebbe agito per l'egoistica finalità di locupletazione personale e familiare (ossia dello zio Giuseppe PACE e della cugina Angela PACE), non esponendo per nulla le ragioni per cui egli, agendo con il dolo specifico di favorire i congiunti, abbia agevolato i PISANO (e pertanto l'associazione mafiosa di cui costoro fanno parte), né dando conto degli atteggiamenti mafiosi attribuibili alla persona sottoposta ad indagini. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile per più ordini di ragioni. Difatti, «è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura» (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01). Nel caso in esame: - la pena massima per il reato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) - per il quale è espressamente prevista dalla legge la sola pena edittale minima - «va individuata in ventiquattro anni di reclusione, secondo la regola generale dettata dall'art. 23, comma primo, cod. pen.» (Sez. U, n. 26350 del 24/04/2002, Fiorenti, Rv. 221656 - 01; Sez. 3, n. 7931 del 30/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262519 - 01);t - dunque, in ogni caso sussisterebbero i limiti edittali per disporre una misura cautelare personale e, in relazione al titolo di reato (che rientra tra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.), opererebbero le presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a prescindere dalla sussistenza dell'aggravante in parola; - il termine di durata massima della custodia cautelare, sia qualora sussistano i gravi indizi dell'aggravante sia allorché essi non ricorrano, è di un anno nel corso delle indagini preliminari, trattandosi di un delitto contemplato dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. (art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), cod. proc. pen.), per cui rileva soltanto che la pena edittale massima sia superiore a sei anni, nonché di un anno e sei mesi nella fase del giudizio dibattimentale (art. 303, comma 1, lett. b), n. 3), cod. proc. pen.) e di nove mesi (art. 303, comma 1, lett. b-bis), cod. proc. pen.) nel caso di giudizio abbreviato, poiché la pena edittale massima nella specie è comunque superiore superiore a venti anni; e lo stesso è a dirsi, per il medesimo ordine di considerazioni, per la durata complessiva della custodia cautelare, comunque pari a sei anni (art. 303, comma 4, cod. proc. pen.). In secondo luogo, la questione non è stata prospettata al Collegio del riesame, dovendosi richiamare sul punto quanto già esposto al par. 1.1. 3. Con il terzo motivo è stata prospettata la mancanza della motivazione, a proposito della sussistenza delle esigenze cautelari, in relazione al c.d. tempo silente. Più in dettaglio, il ricorso ha allegato che il Collegio distrettuale non avrebbe considerato che i fatti per cui si procede si collocherebbero nel novembre del 2017, che dalla già richiamata intercettazione del 18 dicembre 2017 sarebbe emerso che il CACCAMO si è rifiutato di fare da corriere e che da allora la ritenuta compagine criminosa si è sciolta. Dunque, il CACCAMO non potrebbe in alcun modo reiterare la condotta, la motivazione sul punto sarebbe generica, non farebbe riferimento al dato cronologico appena indicato ed avrebbe del tutto omesso di motivare sul terzo e sul quarto motivo di riesame con i quali si era denunciata l'insussistenza del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione, in violazione dei princìpi giurisprudenziali sul punto che hanno chiarito pure come il giudizio di pericolosità non possa trarsi esclusivamente dalle modalità dei fatti, tenuto conto della giovane età dell'incensuratezza dell'indagato. Inoltre, si è addotto pure il difetto di motivazione rispetto all'adeguatezza degli arresti domiciliari - in vece della custodia cautelare in carcere - con strumenti di controllo elettronico. 3.1. Deve, anzitutto, osservarsi che il Tribunale ha ravvisato nella specie il solo pericolo di reiterazione e, dunque, è inconducente la prospettazione difensiva nella parte in cui ha dedotto il difetto di motivazione in ordine al pericolo di fuga. Ciò posto, il Tribunale - oltre ad assumere che la prospettazione difensiva, incentrata sul tempo trascorso dai fatti - non fosse atta a vincere le presunzioni di legge (invero, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis» cod. proc. pen. - che contempla, tra gli altri e per quel che qui rileva, il delitto punito dall'art. 74 d.p.r. 309/1990 di cui il CACCAMO pure è stato ritenuto gravemente indiziato - «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»), ha richiamato, a sostegno della ritenuta sussistenza del periculum libertatis in discorso: l'arresto in flagranza del ricorrente (da parte del G.O.A. di Catania) successivamente ai fatti oggetto del presente procedimento (in particolare, circa un anno dopo) perché trovato in possesso di oltre un chilogrammo di cocaina (in concorso con la moglie Debora ALBANESE); nonché il suo precedente penale in maniera di armi. E di conseguenza ha ritenuto la custodia in carcere l'unica misura adeguata, oltre che proporzionata. Di tale complessiva motivazione - che non può dirsi omessa e fondata solo sulle presunzioni di legge - il ricorso non ha tenuto effettivamente conto, difettando pertanto di specificità e finendo, nel resto, col prospettare a questa Corte un diverso apprezzamento di fatto sul punto. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Infine, devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 9
Decreto Cassazione n. 04920/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris