CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 2020
Cassazione n. 41110/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 novembre 1989 avverso la sentenza n. 2341/2019 emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila il 21 novembre 2019 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 12 ottobre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; Letta la memoria depositata nell'interesse della ricorrente dal suo difensore, con cui sono state formulate argomentazioni a sostegno dei motivi dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 21 novembre 2019 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa il 18 giugno 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato nel resto la pronuncia impugnata. Con provvedimento del 14 gennaio 2020 la Corte d'appello di L'Aquila ha effettuato la correzione dell'errore materiale della sentenza in precedenza emessa. Premesso che l'errore era consistito nell'inserimento nella sentenza, da pronunciare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della parte motiva e del dispositivo della sentenza concernente [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha disposto che la parte motiva e la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si intendessero come da provvedimento allegato all'ordinanza di correzione. Avverso la sentenza d'appello e l'ordinanza di correzione dell'errore materiale il difensore dell'imputata ha proposto ricorsi per cassazione. Con il primo ricorso ha dedotto la nullità della sentenza per essere assente la motivazione relativa alla ricorrente; in subordine, ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione per essere stato configurato il delitto tentato di rapina, pur in difetto di atti idonei ed inequivocabilmente diretti a commettere una rapina, dovendosi al più ritenere configurato un tentato furto. Con il secondo ricorso il difensore dell'imputata ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 127 c.p.p., non vertendosi in un'ipotesi di errore materiale da correggere ma di nullità della sentenza. Ha dedotto altresì che il Collegio, che ha emesso l'ordinanza di correzione, era diverso da quello della sentenza e ha ribadito il motivo sulla non configurabilità del delitto di tentata rapina, già formulato nel primo ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 6, n. 31392 del 7/10/2020, Rv. 279888) che è nullo per difetto di motivazione il provvedimento che manchi di una delle pagine, che lo compongono, quando la motivazione, a fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell'iter logico-giuridico della decisione. Nel caso in esame, effettivamente, come dedotto nel primo motivo dei ricorsi, la motivazione della sentenza impugnata concerne una persona diversa dalla ricorrente, sicché essa è del tutto inidonea a rendere conto dell'iter logico - giuridico e delle argomentazioni che hanno sviluppato e condotto alla decisione di rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza di primo grado. Siffatta mancanza integra all'evidenza un vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che, contrariamente a quanto effettuato dalla Corte territoriale, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, prevista dall'art. 130 c.p.p., in quanto tale rimedio presuppone l'insussistenza di vizi di nullità dell'atto processuale. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata e dell'ordinanza di correzione di errore materiale, datata 14 gennaio 2020, con rinvio alla stessa Sezione della Corte d'appello di L'Aquila, che provvederà alla nuova deliberazione della motivazione della sentenza impugnata.2. Gli altri motivi dei ricorsi restano assorbiti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e l'ordinanza in data 14 gennaio 2020 con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila. Così deciso in Roma, udienza del 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il i ente [OSCURATO:PERSONA]