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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 32989/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 020XT6K) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che, preso atto della qualificazione dell'atto di appello come ricorso per Cassazione, ha concluso, nel merito, con richiesta di annullamento con rinvio. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso insistendo nella richiesta di annullamento della sentenza cori ogni effetto di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata nel preambolo il Giudice di pace di Livorno ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma t 5 -ter, d.lgs. n. 286 del 1998 e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro 15.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto appello davanti al Tribunale di Livorno che lo ha dichiarato inammissibile sul rilievo che, alla luce del suo contenuto, non poteva essere convertivo in ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso avverso tale ultima ordinanza.

All'udienza del 5 Aprile 2023 questa Corte di cassazione, in accoglimento della prospettazione difensiva, ha riqualificato l'originario atto di appello in ricorso per cassazione ed ha rinviato alla successiva udienza del 9 giugno 2023 per la discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] con l'impugnazione, così riqualificata, propone tre motivi.

2.1. Con il primo denuncia mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato che ricorre solo se l'agente si trattiene nel territorio nazionale senza giustificato motivo.

Al contrario, l'imputato versava in condizioni disagiate che gli impedivano di disporre delle risorse finanziarie necessari per affrontare le spese necessarie per il viaggio di ritorno nel Paese di origine.

2.2. Con il secondo motivo deduce omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di proscioglimento della particolare tenuità del fatto

2.3. Con il terzo motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante fossero state ritualmente richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. La prima censura è generica.

Il ricorrente si è limitato a prospettare carenze in termini astratti senza nemmeno indicare se gli elementi fattuali a sostegno della configurabilità del giustificato motivo siano stati allegati in sede dibattimentale.

Peraltro, va ricordato che la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio- economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino (da ultimo, Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282216 - 01).

2. Sono, invece, fondate la seconda e la terza censura.2.1.

Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, che trova applicazione t anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto, va apffizzata per mezzo di un giudizio che deve avere ad oggetto non la fattispecie astratta di reato, ma quella concretamente realizzata; attraverso di esso, il giudice è chiamato a verificare se il fatto concreto sia particolarmente tenue alla luce di tutti gli elementi indicati dal legislatore ossia l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta, il basso grado di colpevolezza e l'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato.

Detti indici normativi devono essere congiuntamente considerati.

La «particolare tenuità» del fatto ricorre quando si sia al cospetto di «un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata» (Sez. 5, n. 29831 del 13/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 7/5/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/4/2006 Ciampa, Rev. 234577).

In particolare, sono stati enucleati alcuni indici sintomatici di particolare tenuità, che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive, tra i quali: l'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato; l'occasionalità della violazione; il ridotto grado di colpevolezza; il pregiudizio che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855).

Ove ne ricorrano i presupposti, l'istituto è applicabile al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato dell'art. 34, assurgendo a strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (Sez. 1, n. 28077 del 15/9/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 5/7/2013, Ochinca, Rv. 256825). [OSCURATO:PERSONA] di pace non ha ritenuto di dedicare nessuna attenzione alla richiesta difensiva di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, pur formulata nell'ambito delle richieste conclusive, come si evince dal verbale di udienza.

2.2. Anche la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche non ha ricevuto alcuna risposta né la giustificazione a fondamento del diniego del beneficio può trarsi implicitamente dal complessivo apparato argomentativo.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Livorno in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, verifichi se sussistano o meno le condizioni per l'applicazione della causa di esclusione della procedibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nonché delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e alla causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Giudice di pace di Livorno, in diversa persona fisica.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 020XT6K) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che, preso atto della qualificazione dell'atto di appello come ricorso per Cassazione, ha concluso, nel merito, con richiesta di annullamento con rinvio. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso insistendo nella richiesta di annullamento della sentenza cori ogni effetto di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo il Giudice di pace di Livorno ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma t 5 -ter, d.lgs. n. 286 del 1998 e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro 15.000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto appello davanti al Tribunale di Livorno che lo ha dichiarato inammissibile sul rilievo che, alla luce del suo contenuto, non poteva essere convertivo in ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso avverso tale ultima ordinanza. All'udienza del 5 Aprile 2023 questa Corte di cassazione, in accoglimento della prospettazione difensiva, ha riqualificato l'originario atto di appello in ricorso per cassazione ed ha rinviato alla successiva udienza del 9 giugno 2023 per la discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] con l'impugnazione, così riqualificata, propone tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato che ricorre solo se l'agente si trattiene nel territorio nazionale senza giustificato motivo. Al contrario, l'imputato versava in condizioni disagiate che gli impedivano di disporre delle risorse finanziarie necessari per affrontare le spese necessarie per il viaggio di ritorno nel Paese di origine. 2.2. Con il secondo motivo deduce omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di proscioglimento della particolare tenuità del fatto 2.3. Con il terzo motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante fossero state ritualmente richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima censura è generica. Il ricorrente si è limitato a prospettare carenze in termini astratti senza nemmeno indicare se gli elementi fattuali a sostegno della configurabilità del giustificato motivo siano stati allegati in sede dibattimentale. Peraltro, va ricordato che la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio- economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino (da ultimo, Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282216 - 01). 2. Sono, invece, fondate la seconda e la terza censura.2.1. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, che trova applicazione t anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto, va apffizzata per mezzo di un giudizio che deve avere ad oggetto non la fattispecie astratta di reato, ma quella concretamente realizzata; attraverso di esso, il giudice è chiamato a verificare se il fatto concreto sia particolarmente tenue alla luce di tutti gli elementi indicati dal legislatore ossia l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta, il basso grado di colpevolezza e l'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato. Detti indici normativi devono essere congiuntamente considerati. La «particolare tenuità» del fatto ricorre quando si sia al cospetto di «un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata» (Sez. 5, n. 29831 del 13/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 7/5/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/4/2006 Ciampa, Rev. 234577). In particolare, sono stati enucleati alcuni indici sintomatici di particolare tenuità, che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive, tra i quali: l'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato; l'occasionalità della violazione; il ridotto grado di colpevolezza; il pregiudizio che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855). Ove ne ricorrano i presupposti, l'istituto è applicabile al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato dell'art. 34, assurgendo a strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (Sez. 1, n. 28077 del 15/9/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 5/7/2013, Ochinca, Rv. 256825). [OSCURATO:PERSONA] di pace non ha ritenuto di dedicare nessuna attenzione alla richiesta difensiva di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, pur formulata nell'ambito delle richieste conclusive, come si evince dal verbale di udienza. 2.2. Anche la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche non ha ricevuto alcuna risposta né la giustificazione a fondamento del diniego del beneficio può trarsi implicitamente dal complessivo apparato argomentativo. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Livorno in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, verifichi se sussistano o meno le condizioni per l'applicazione della causa di esclusione della procedibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nonché delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e alla causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Giudice di pace di Livorno, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, i
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