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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 gennaio 2021

Cassazione n. 30323/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto 'da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 15/01/2021; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato previsto dall'art. 367 cod. pen., commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicata separatamente.

L'imputata avrebbe reso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai carabinieri di Arborio dichiarazioni mendaci e funzionali a supportare la condotta simulatoria di [OSCURATO:PERSONA], che aveva denunciato il 31.12.2014 il furto dell'autovettura VW Golf tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà della stessa, in realtà utilizzata in un furto; all'interno della macchina erano stati trovati i documenti personali della imputata.2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.

Si assume che il reato di simulazione di reato si consuma istantaneamente e che i Giudici di merito avrebbero errato nel ritenere sussistente il concorso di persona in relazione alle sommarie informazioni rese dall'imputata - cioè da un soggetto diverso dal denunciante- su impulso della polizia giudiziaria quindici giorni dopo la denuncia di furto; al momento in cui l'imputata rese le dichiarazioni il reato sarebbe stato già perfezionato e il giudizio di responsabilità sarebbe stato formulato sul presupposto che dette dichiarazioni avrebbero avuto l'effetto di agevolare o rafforzare il proposito criminoso del soggetto denunciante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. I Giudici di merito hanno spiegato che: a) all'interno dell'autovettura utilizzata per il furto di merce ai danni di un esercizio commerciale durante la notte del 30 dicembre 2014, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], furono trovati i documenti dell'imputata e dei di lei figli; b) nel corso della mattinata del giorno seguente [OSCURATO:PERSONA] formalizzò la denuncia con cui fu dichiarato falsamente il furto dell'autovettura; c) alla redazione della denuncia assistette anche l'imputata, che, successivamente, fu assunta a sommarie informazioni con cui sostanzialmente confermò la versione della [OSCURATO:PERSONA]; d) l'imputata partecipò al furto.

Sulla base di tali elementi è stato configurato il concorso morale dell'imputata nel delitto di simulazione di reato commesso materialmente da [OSCURATO:PERSONA].

3. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e tuttavia ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101).L'atipicità del contributo causale del complice, benché positivamente stabilita dal modello codicistico dell'art. 110 cod. pen. non coincide con l'indeterminatezza (o meglio con l'indifferenza) probatoria dell'opzione causale, circa le concrete forme del manifestarsi della condotta criminosa concorsuale come fenomeno della realtà.

Secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione: - il contributo atipico del concorrente, di natura materiale o morale, deve avere una reale efficienza causale, deve essere cioè condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della "condicio sine qua non" proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto; - ai fini dell'accertamento di natura causale, che svolge una funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti e per ciò delimitativa dell'area dell'illecito, non è affatto sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo; - la tesi, che pretende di prescindere dal paradigma eziologico, tende ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità, in contrasto con il principio di tipicità e con l'affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso; - il ricorso alla causalità psichica c.d. da "rafforzamento" non consente di dissimulare l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato "le pretese difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e una nozione "debole" della stessa che, collocandosi sul terreno della teoria dell'"aumento del rischio", finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale; - poiché la condizione "necessaria" si configura come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa l'identico rigore dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell'oltre il ragionevole dubbio" che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato (così, testualmente, Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671; sul tema, per tutti, Sez.

U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese).

Dunque, si osserva acutamente in dottrina, la c.d.

"flessibilizzazione" del paradigma condizionalistico nel campo degli illeciti plurisoggettivi non può tradursi nel carattere fittizio della causalità nelle ipotesi di concorso morale, in cui, per superare la difficoltà probatoria dell'effettiva efficacia determinatrice o rafforzatrice della condotta, si abbandona lo schema condizionalistico in favore di giudizi di carattere meramente prognostico-probabilistico.Il criterio di imputazione causale dell'evento cagionato dalla condotta concorsuale costituisce il presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato e la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente.

4. I Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi indicati e, in maniera non manifestamente illogica, hanno fatto discendere la responsabilità concorsuale dell'imputata dalla circostanza che anche eMa fosse direttamente coinvolta nel furto, e dunque interessata a rendere dichiarazioni false, e che, proprio in ragione di ciò, essa fu non solo presente al momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] presentò la falsa denuncia ma, in quanto parte di un accordo preventivo, confermò le false circostanze riferite dalla coimputata allorchè fu assunta a sommarie informazioni (in tal senso, Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Magli, Rv. 250319).

Un coinvolgimento diretto nel delitto di furto, un interesse comune e far apparire falsamente quella autovettura usata per il furto della merce come oggetto di furto, una conseguente compresenza al momento della denuncia del falso delitto di furto della autovettura, una successiva conferma della falso furto dell'auto.

Rispetto a tale quadro di riferimento non assume rilievo la circostanza, valorizzata in chiave difensiva, secondo cui, avendo il delitto di simulazione di reato natura istantanea, non potrebbe l'imputata essere chiamata a rispondere di detto delitto per aver essa reso dichiarazioni dopo che il delitto era già stato perfezionato in conseguenza della falsa denuncia di furto presentata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di un assunto che non si confronta con le risultanze istruttorie da cui, come detto, emerge che Riviera aveva, in ragione di un comune pregresso interesse criminale, concordato e quindi confermato i fatti falsamente dichiarati dalla coimputata.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto 'da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 15/01/2021; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato previsto dall'art. 367 cod. pen., commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicata separatamente. L'imputata avrebbe reso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai carabinieri di Arborio dichiarazioni mendaci e funzionali a supportare la condotta simulatoria di [OSCURATO:PERSONA], che aveva denunciato il 31.12.2014 il furto dell'autovettura VW Golf tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà della stessa, in realtà utilizzata in un furto; all'interno della macchina erano stati trovati i documenti personali della imputata.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Si assume che il reato di simulazione di reato si consuma istantaneamente e che i Giudici di merito avrebbero errato nel ritenere sussistente il concorso di persona in relazione alle sommarie informazioni rese dall'imputata - cioè da un soggetto diverso dal denunciante- su impulso della polizia giudiziaria quindici giorni dopo la denuncia di furto; al momento in cui l'imputata rese le dichiarazioni il reato sarebbe stato già perfezionato e il giudizio di responsabilità sarebbe stato formulato sul presupposto che dette dichiarazioni avrebbero avuto l'effetto di agevolare o rafforzare il proposito criminoso del soggetto denunciante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. I Giudici di merito hanno spiegato che: a) all'interno dell'autovettura utilizzata per il furto di merce ai danni di un esercizio commerciale durante la notte del 30 dicembre 2014, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], furono trovati i documenti dell'imputata e dei di lei figli; b) nel corso della mattinata del giorno seguente [OSCURATO:PERSONA] formalizzò la denuncia con cui fu dichiarato falsamente il furto dell'autovettura; c) alla redazione della denuncia assistette anche l'imputata, che, successivamente, fu assunta a sommarie informazioni con cui sostanzialmente confermò la versione della [OSCURATO:PERSONA]; d) l'imputata partecipò al furto. Sulla base di tali elementi è stato configurato il concorso morale dell'imputata nel delitto di simulazione di reato commesso materialmente da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e tuttavia ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101).L'atipicità del contributo causale del complice, benché positivamente stabilita dal modello codicistico dell'art. 110 cod. pen. non coincide con l'indeterminatezza (o meglio con l'indifferenza) probatoria dell'opzione causale, circa le concrete forme del manifestarsi della condotta criminosa concorsuale come fenomeno della realtà. Secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione: - il contributo atipico del concorrente, di natura materiale o morale, deve avere una reale efficienza causale, deve essere cioè condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della "condicio sine qua non" proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto; - ai fini dell'accertamento di natura causale, che svolge una funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti e per ciò delimitativa dell'area dell'illecito, non è affatto sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo; - la tesi, che pretende di prescindere dal paradigma eziologico, tende ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità, in contrasto con il principio di tipicità e con l'affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso; - il ricorso alla causalità psichica c.d. da "rafforzamento" non consente di dissimulare l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato "le pretese difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e una nozione "debole" della stessa che, collocandosi sul terreno della teoria dell'"aumento del rischio", finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale; - poiché la condizione "necessaria" si configura come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa l'identico rigore dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell'oltre il ragionevole dubbio" che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato (così, testualmente, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671; sul tema, per tutti, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese). Dunque, si osserva acutamente in dottrina, la c.d. "flessibilizzazione" del paradigma condizionalistico nel campo degli illeciti plurisoggettivi non può tradursi nel carattere fittizio della causalità nelle ipotesi di concorso morale, in cui, per superare la difficoltà probatoria dell'effettiva efficacia determinatrice o rafforzatrice della condotta, si abbandona lo schema condizionalistico in favore di giudizi di carattere meramente prognostico-probabilistico.Il criterio di imputazione causale dell'evento cagionato dalla condotta concorsuale costituisce il presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato e la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente. 4. I Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi indicati e, in maniera non manifestamente illogica, hanno fatto discendere la responsabilità concorsuale dell'imputata dalla circostanza che anche eMa fosse direttamente coinvolta nel furto, e dunque interessata a rendere dichiarazioni false, e che, proprio in ragione di ciò, essa fu non solo presente al momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] presentò la falsa denuncia ma, in quanto parte di un accordo preventivo, confermò le false circostanze riferite dalla coimputata allorchè fu assunta a sommarie informazioni (in tal senso, Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Magli, Rv. 250319). Un coinvolgimento diretto nel delitto di furto, un interesse comune e far apparire falsamente quella autovettura usata per il furto della merce come oggetto di furto, una conseguente compresenza al momento della denuncia del falso delitto di furto della autovettura, una successiva conferma della falso furto dell'auto. Rispetto a tale quadro di riferimento non assume rilievo la circostanza, valorizzata in chiave difensiva, secondo cui, avendo il delitto di simulazione di reato natura istantanea, non potrebbe l'imputata essere chiamata a rispondere di detto delitto per aver essa reso dichiarazioni dopo che il delitto era già stato perfezionato in conseguenza della falsa denuncia di furto presentata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di un assunto che non si confronta con le risultanze istruttorie da cui, come detto, emerge che Riviera aveva, in ragione di un comune pregresso interesse criminale, concordato e quindi confermato i fatti falsamente dichiarati dalla coimputata. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorren
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