CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19461/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27-[OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; sentita l'avvocata [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, per i reati di cui all' art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (Capo 173) quale partecipe dell'associazione con il compito principale di spacciare al dettaglio la sostanza stupefacente fornita dagli Abbruzzese per il gruppo di ndrangheta dei Banana . 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, articolando quattro motivi, di seguito indicati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. per motivazione apparente stante l'assenza di valutazione autonoma dei fatti da parte dei giudici di merito dovuta all'integrale rinvio alla richiesta della pubblica accusa e mancata trascrizione delle singole imputazioni. 2.2. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 273 e 192, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. e dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto il Tribunale del riesame ha fondato i gravi indizi di colpevolezza su mere supposizioni e travisando la prova in base a 6 intercettazioni ambientali da cui risulta che Trinni: a) è solo un consumatore e non uno spacciatore; b) non ha alcuna consapevolezza, nei termini del dolo specifico richiesto dalla norma contestata e dalla giurisprudenza sul punto, di appartenere ad un'associazione dedita al narcotraffico; c) non ha mai avuto rapporti, neanche indiretti, con altri associati. Inoltre, a Trinni non sono contestati reati-fine e in una conversazione con Greco viene esaltata proprio la sua estraneità alla compagine associativa. 2.3. Il terzo motivo censura la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. in quanto il Tribunale non fornisce alcuna motivazione in ordine alla forma aggravata del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla quale mancano gli elementi concreti che la connotano anche in relazione alla natura soggettiva e al dolo intenzionale dell'art. 416-bis.1 cod. pen. nei termini indicati dalla sentenza dalle Sezioni unite del 3 marzo 2020. 2.4. Il quarto motivo censura la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in quanto il provvedimento impugnato ha fondato il pericolo di recidiva del ricorrente sulle limitate cessioni di stupefacente avvenute con [OSCURATO:PERSONA], peraltro, in assenza dell'attualità visto che l'ultima captazione risale al 2019. Inoltre, non è stata fornita alcuna motivazione adeguata circa la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. considerando le modalità del fatto, le caratteristiche della condotta criminosa e la personalità del ricorrente non gravato da precedenti per spaccio o per associazione a delinquere. Non è stata presa neanche in considerazione la misura degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico. In sostanza non risulta alcun elemento concreto su cui fondare la presunzione cautelare, vista la genericità degli elementi già valutati in relazione ai gravi indizi di colpevolezza.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e aspecificità. Premesso che alle pagine da 1 a 3 del provvedimento impugnato è riportato il capo 173 contestato a [OSCURATO:PERSONA], la censura per mancanza di autonoma valutazione non si confronta con la motivazione del Tribunale che ha condiviso e riportato ampi stralci delle intercettazioni da cui ha desunto in modo argomentato l'attività di spaccio svolta dal ricorrente; né il ricorrente ha esposto le ragioni in base alle quali il preteso deficit di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla parte pubblica, avrebbe avuto incidenza sulle valutazioni cautelari tanto da determinare un risultato concretamente diverso. La sanzione che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine non ha una dimensione formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo leva solo sul rilievo di particolari tecniche di redazione del provvedimento (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Esposito, Rv. 274760). 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, riguardanti i gravi indizi di colpevolezza, sono generici e presentati per far valere vizi non consentiti dalla legge. Il Tribunale, dopo avere inquadrato l'accertamento in esame entro un'attività investigativa più ampia, ha fondato la propria motivazione, priva di vizi di illogicità o contraddittorietà, su precisi elementi dimostrativi della sussistenza di un'associazione dedita al narcotraffico riconducibile al clan ndranghetista Abbruzzese, del gruppo dei Banana, nella città di Cosenza che si serve di soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], che hanno il compito di spacciare al dettaglio la sostanza stupefacente fornita dal clan, dunque con una precisa suddivisione di ruoli, per suddividere i proventi dell'attività di cessione. Il Tribunale, in piena adesione alla giurisprudenza di legittimità sulla connotazione del ruolo di partecipe ad un'associazione dedita al narcotraffico con l'aggravante mafiosa, ha operato un'analitica valutazione del compendio indiziario descrivendo specifici fatti e comportamenti dell'accusato significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio (Sez. 1, n. 4087 del 06/02/2018, dep. 2019, Rv. 275164). Detto compendio è costituito da plurime intercettazioni, dalli inequivocabile significato, in cui [OSCURATO:PERSONA] contratta abitualmente con gli appartenenti al clan Abbruzzese, a partire da [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia del capo, nel suo ruolo di spacciatore dell'associazione, e non solo di mero consumatore, con conversazioni che risultano intrattenute con più soggetti, o in cui si parla di altri associati (pagg. 7-12), a riprova dell'intensità e della pluralità di rapporti che ha intrecciato. La consapevolezza del ricorrente non solo di appartenere alla compagine dei Banana, dunque ad un'associazione di ndrangheta dedita al narcotraffico, ma anche di destinare i proventi della propria attività di cessione al clan nei termini indicati dall'art. 416-bis.1 cod. pen., è stata correttamente desunta dalla conversazione del 20 settembre 2018 in cui Trinni usando il pronome personale plurale ("devi pagare a noi"), si lamenta di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al quale l'interlocutore, associato del clan Abbruzzese a sua volta interno alla compagine dei Banana, risponde che non appartiene al loro gruppo. Né si ritiene che il giudizio in fatto espresso dal Tribunale e l'interpretazione del linguaggio adoperato dei soggetti intercettati sia sindacabile in questa sede (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Infine, priva di rilievo è la mancata contestazione di delitti-fine una volta accertata, come nella specie, la condotta di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 4. Il quarto motivo relativo alle esigenze cautelari è generico e manifestamente infondato. Il Tribunale ha dato atto che Trinni è gravato da numerosi precedenti per gravi reati (rapina in concorso, porto abusivo di armi in concorso, ecc.), ha reiterato l'attività illecita in questa sede contestata, a riprova della sua particolare propensione a commettere reati e, comunque, avendo commesso un delitto aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen. vale la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176), rispetto alla quale la difesa non ha addotti elementi dimostrativi della recisione dei rapporti con il contesto criminale di riferimento, tanto da non rendere necessaria la valutazione sulla richiesta gradata della misura degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp