CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33493/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21002/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA](CAI) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappre- sentante pro tempore, rappresentata e difesa [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura allegata al controri- corso, pec: , elettivamente Oggetto: tributi– operazioni ogget- tivamente inesi- stenti N.21002/23 R.G. Est. F. D’Aquino domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Ul- piano n.29 - controricorrente – avverso la sentenza della CGT di secondo grado del Molise , n. 113/03/23depositata in data 29 marzo 2023 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 5 novembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] – SO- CIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (CAI) ha impugnato un avviso di ac- certamento relativo al periodo di imposta 2013 con il quale, a seguito di verifica nei confronti di un fornitore ([OSCURATO:SOCIETA].), si accertava l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesi- stenti da parte della società contribuente e di altre società, con recu- pero di maggiori imposte, sanzioni e accessori; che la CTP di Campobasso ha accolto il ricorso; che la CTR del Molise, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo privi di pregnanza indiziaria gli indizi ad- dotti dall’Ufficio, quali presunte irregolarità dei documenti di trasporto, nonchésulla contiguità fisica dei luoghi di esercizio; in secondo luogo, la sentenza ha ritenuto offerta la prova contraria addotta dalla società contribuente, essendovi la prova che la merce è stata commercializzata presso la [OSCURATO:PERSONA] (GDO), ritenendo giustifi- cata la contiguità fisica dei luoghi di esercizio dell’attività di impresa e che i diversi passaggi di merce tra diversi anellidella catena distributiva rispondono alla finalità di consentire agli agricoltori di inserirsi nella filiera di distribuzione; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente, ulteriormente illu- strato da memoria. N.21002/23 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] Con il il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in combinato disposto con gli artt.2697, 2727, 2729 cod. civ.;osserva parte ricorrente come la sentenza impugnata non abbia fatto corretta applicazione delle regole poste a presidio della valutazione degli elementi indiziari, nonché delle regole di riparto dell’onere della prova, nonché non abbia valutato complessi- vamente tutti gli indizi addotti dall’Ufficio, quali l’omessa allegazione dei documenti di trasportoalle fatture, la natura contestuale dei paga- mentie delle operazioni, l’assenza di una logica commerciale, l’assenza di indirizzo fisico di alcune società della filiera; che con il secondo motivo si deduce, in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 2909 cod. proc. civ., 112 e 324 cod. proc. civ., nonché dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ; o sserva parte ricorrente come il giudice di appello abbia erroneamente valorizzato le conclusioni cui erano giunte altri giudici di merito, così facendo uso del principio del giudicato nel presente giudizio, laddove le sentenze invocate sa- rebbero ancora sub iudice; che il ricorrente, in allegato alla memoriain data 16 ottobre 2024, ha prodotto sentenza del Tribunale di Larino (sentenza n. 960/2023), divenuta irrevocabile in data 8 ottobre 2024, che ha assolto il legale rappresentante pro tempore della società contribuente dall’imputa- zione per il delitto di cui all’art. 8 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (emis- sione o rilascio di fatture per operazioni inesistenti), invocando l’effica- cia di giudicato della suddetta sentenza nel presente giudizio ex art. 21-bis d. lgs. ult. cit.; N.21002/23 R.G. Est. F. D’Aquino che non sussistono i presupposti per la trattazione della causa in adunanza camerale; P. Q. M. Dispone il rinvio della caus