CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39380/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0490IGQ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 del GIP TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Il G.i.p. del Tribunale di Fermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in continuazione con reati oggetto di precedente condanna. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha dedotto l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nel non motivare in ordine alla riqualificazione dei fatti (contestati ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990) nell'ipotesi di cui al quinto comma del citato articolo 73, operata su richiesta dalle parti con l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di c.d. «patteggiamento» ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto sostanzialmente deducente al di là del mero richiamo anche alla violazione di legge, peraltro in termini aspecifici circa l'interesse concreto e attuale trattandosi di una (richiesta) ed eseguita riqualificazione in melius per l'imputato, l'omessa motivazione sull'operata riqualificazione e non un'erronea qualificazione giuridica del fatto o altre ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Oboroceanu, Rv. 272014 - 01, e, ancora più di recente, Sez. 4, n. 21036 del 05/04/2023, Giordano, in motivazione; Sez. 4, n. 21050 del 05/04/2023, Santaguida, in motivazione, e Sez. 4, n. 21053 del 05/04/2023, Ambrogio, in motivazione). 4. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. C