Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2021

Cassazione n. 35382/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari, come da conclusioni già depositate; uditi, per i ricorrenti, i difensori, avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed avvocato [OSCURATO:PERSONA], i quali, al termine dei propri interventi, hanno insistito nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari confermava la sen- tenza 16.07.2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], con cui il tribunale di Foggia aveva condannato i predetti alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, ridotta la pena per il rito abbreviato richiesto, e ritenuta la continua- zione, in quanto dichiarati colpevoli dei reati di dichiarazione infedele, sia per le II.DD. che per l'IVA (art. 4, d.

Igs. n. 74 del 2000), in relazione al periodo di imposta 2010, e omessa dichiarazione, sia per le II.DD. che per VIVA, in relazione ai periodi di imposta 2011 e 2012, nelle qualità, il [OSCURATO:PERSONA], di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., esercente l'attività di trasporto di merci su strada e, il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante dal 14.12.2012 al 19.02.2013, con evasione di imposta superiore alle soglie di punibilità previste ex lege.

2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i predetti propongono separati ricorsi per cassazione tramite i propri difensori di fiducia, deducendo complessivamente sei motivi di seguito sommariamente indicati.

3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA], con cui vengono dedotti due motivi.

3.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge nella parte in cui la Corte d'appello ha rigettato la proposta di concordato ex art. 599-bis, c.p.p., su cui era intervenuto l'assenso del PG sul presupposto che l'applicazione della diminuente per il rito sulla sola pena base, e non anche sulla diminuente per la continuazione, avesse reso la pena finale oggetto dell'accordo illegale.

In sintesi, si ritiene errata l'affermazione della Corte d'appello che aveva rigettato l'istanza ex art. 599-bis, c.p.p., su cui si era formato il consenso delle parti, perché la riduzione per il rito era stata applicata solo sulla pena base e non anche sull'aumento per la continuazione.

Secondo il ricorrente, la valutazione della congruità e legalità della pena concordata avrebbe dovuto essere operata dal giu- dice con riferimento al risultato finale dell'accordo, indipendentemente dai singoli passaggi interni del computo, essendo irrilevanti eventuali errori di calcolo com- messi nel determinare la pena finale che, nel caso di specie, era perfettamente legale, atteso che la pena base per il reato in esame era stata determinata in 1 anno ed 8 mesi di reclusione, laddove la pena finale, determinata in 1 anno e 10 mesi di reclusione, subordinata alla sospensione condizionale e su cui era interve- nuto il consenso del PG, non risulta inferire al minimo assoluto di cui all'art. 23, c, p.

3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge per inos- servanza dell'art. 23-bis, d.l. 137/2020, conv. con modd. in I. 176/2020.

In sintesi, si duole il ricorrente perché le conclusioni del PM, comunicate telematicamente, risultano trasmesse in ritardo ed incomplete, atteso che, in vista dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla difesa erano state notificate le conclu- sioni del PG con il consenso alla richiesta di pena concordata solo in data 15.04.2021, conclusioni riguardanti solo il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e non l'attuale ri- corrente.

Rileva, peraltro, che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata rinviata per tar- diva notifica al 26.05.2021, con notifica il 17.05.2021 alla difesa dell'attuale ricor- rente, ancora una volta, delle conclusioni del coimputato e senza rispettare il ter- mine libero di giorni

10. All'udienza predetta, rigettata la proposta di concordato in appello, il collegio sollecitava le parti alle conclusioni scritte nel merito nei ter- mini di legge, senza che, alla presentazione di una nuova proposta di concordato, seguisse la comunicazione delle conclusioni del PG, né quanto alla nuova proposta di concordato che in relazione al merito, dovendosi dunque concludere che le con- clusioni del PG non sono state comunicate alla difesa.

Tale vizio, integrerebbe una nullità a regime intermedio, perché, incidendo sul diritto di intervento dell'impu- tato, sarebbe stata tempestivamente dedotta con il ricorso, primo atto utile a sol- levarla.

4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono quattro motivi.

4.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge processuale con motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle dedotte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo.

In sintesi, essendo stata la sentenza emessa all'udienza 12 luglio 2021, la difesa rileva di aver ricevuto dalla Corte d'appello la data di fissazione di tale udienza, ma non il parere del PG sulla proposta di concordato inviata con PEC del 6.06.2021, né altro parere del PG contenente le conclusioni per tale udienza, con- clusioni che non venivano nemmeno rassegnate dalla difesa del ricorrente.

Ciò integrerebbe la violazione della legge processuale dedotta.

4.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione all'art. 178, lett. b) e c), c.p.p.

In sintesi, richiamandosi al primo motivo, la difesa sostiene che quanto accaduto, ossia il mancato invio del parere e delle conclusioni del PG, favorevoli alla nuova proposta di concordato in appello sulla pena finale di 1 anno ed 8 mesi di reclusione, non avrebbe consentito alla difesa del [OSCURATO:PERSONA] di procedere con l'i- noltro delle conclusioni scritte in violazione del diritto di difesa, determinando la nullità del procedimento e della sentenza emessa.

4.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di motivazione ai sensi degli artt. 4 e 5, d.

Igs. n. 74 del 2000, ed all'art. 27 Cost.

In sintesi, si denuncia la manifesta illogicità della motivazione laddove af- ferma la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di dichiarazione infedele in quanto per legge era tenuto alla dichiarazione fiscale, non essendovi alcuna delega alla firma della dichiarazione.

Si sostiene che, se vi fosse stata la delega, il ricorrente sarebbe stato perfettamente consapevole e cosciente, laddove la predetta man- canza deporrebbe per l'estraneità del ricorrente al reato contestato, in quanto, pur essendo legale rappresentante, non fu l'effettivo firmatario della dichiarazione con l'indicazione dei dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate.

Tale circostanza sarebbe confermata dal fatto che fu il [OSCURATO:PERSONA] e non il Caput° a firmare la dichiarazione del sostituto d'imposta in data 25.03.2013, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] fosse il legale rap- presentante, ciò che comproverebbe l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] medesimo sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.

Ad analoghe considerazioni il ricorrente perviene quanto al reato sub 2), con cui viene contestata la violazione dell'art. 5, d.

Igs. n. 74 del 2000, tenuto conto del fatto che egli rivestì la carica di legale rappresentante dal 14.12.2012 al 19.02.2013, ossia per soli 13 giorni, considerando la data di scadenza per la pre- sentazione della dichiarazione, ossia il 27.12.2012, a fronte di una gestione di fatto del [OSCURATO:PERSONA] documentata e concreta e di cui i giudici di merito danno atto, con motivazione illogica e contraddittoria laddove, tuttavia, ritengono colpevole del delitto sub 2) il [OSCURATO:PERSONA].

Infine, ad analoghe conclusioni dovrebbe pervenirsi per il delitto sub 3), con cui si deduce la violazione dell'art. 5 citato per l'anno 2013, annualità rispetto alla quale egli risulterebbe amministratore di fatto della società.

Si tratterebbe di una veste non avvalorata da alcun elemento, difettando movimenti bancari ese- guiti dal ricorrente nell'anno di imposta 2012, emergendo invece una gestione dei conti correnti da parte del [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che il [OSCURATO:PERSONA] risulta aver svolto il solo ruolo di prestanome delle società gestite di fatto e concretamente dal [OSCURATO:PERSONA], difettando quindi il dolo specifico normativamente richiesto per la perse- guibilità del reo.4.4.

Deduce, con il quarto ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 133, c.p., e correlato vizio di contraddittorietà della motivazione.

In sintesi, si sostiene che la pena irrogata sarebbe eccessiva ove si consi- deri che il reato sub 2), più grave, prevede una pena base di 2 anni di reclusione, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque avuto un ruolo marginale nella vicenda.

Sarebbe stato quindi opportuno determinare la pena finale in quella oggetto della richiesta di concordato in appello, pari ad 1 anno ed 8 mesi di reclusione, su cui vi era stato il consenso del PG.

5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 6.05.2022, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per ambedue i ricorrenti.

In particolare, si rileva che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]- cenzo si presenta fondato quanto al secondo motivo di doglianza con rilievo as- sorbente.

La pronuncia della Corte di appello si presenterebbe, infatti, viziata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. che, pur tempestivamente reiterata dopo un primo rigetto del giudice per erroneità del calcolo della pena, risultava priva del richiesto parere del Procu- ratore Generale.

In proposito, ricorda il PG, questa Corte ha chiarito che non può essere pregiudicato il diritto della parte istante ad ottenere l'espressione del parere ed il conseguente esame della richiesta da parte della Corte, implicando ciò la violazione del combinato disposto degli artt. 589/3 - 599-bis/3 e 602/1-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29636 del 29/05/2019, Rv. 276541 - 01).

Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve per il PG ritenersi fondato quanto al primo motivo di doglianza con rilievo assorbente.

Ri- sulta dalla sentenza impugnata che la Corte di appello, all'udienza del 12/07/21, dopo aver rigettato la richiesta di concordato avanzata dalle parti ha proceduto alla decisione senza disporre la prosecuzione del dibattimento, così violando l'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, Rv. 277546 - 01, per cui in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impe- dita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito). [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi, trattati in presenza ai sensi dell'art. 23 co. 8 del DL n. 137/2020, a seguito di tempestiva istanza di trattazione orale, accolta, conformemente dalle conclusioni del PG, sono fondati.

2. Ed invero, entrambi i motivi di ricorso sono fondati per le considerazioni espresse dal PG, condivise da questa Corte.

3. Quanto ai motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], fondato è il secondo motivo atteso che, come risulta pacificamente dalla stessa sentenza impugnata, sulla rinnovata richiesta di concordato in appello, formalizzata dalla difesa dell'allora imputato [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non interveniva il consenso del Procuratore Generale.

Trova quindi applicazione il principio, richiamato dal PG di questa Corte, secondo cui è illegittimo il rigetto della richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. che, pur tempestivamente depositata e reiterata nella fase preliminare alla discussione in camera di consiglio, sia priva del richiesto parere del procuratore generale, non potendo essere pregiudicato il diritto della parte istante ad ottenere l'espressione dello stesso ed il conseguente esame della richie- sta da parte della corte ed essendo, comunque, possibile disporre a tal fine il rinvio del dibattimento ovvero la concessione di un termine "ad horas" (Sez. 2, n. 29636 del 29/05/2019 - dep. 08/07/2019, Rv. 276541 - 01).

4. In merito, poi, al ricorso [OSCURATO:PERSONA], coglie parimenti nel segno la doglianza difensiva sviluppata nel primo motivo, atteso che risulta altrettanto pacificamente che, sull'istanza di concordato in appello formalizzata dalla difesa dell'allora impu- tato [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il PG aveva prestato il consenso ma la Corte d'ap- pello, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'aveva "preliminarmente" ritenuta inaccoglibile non ritenendo congrua la pena come computata dalle parti alla luce dell'estrema gravità dei fatti, disponendo quindi procedersi oltre nel giudizio.

Quanto sopra integra la dedotta nullità, atteso che questa Corte ha già affermato come in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giu- dice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art.602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito. (Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019 - dep. 22/11/2019, Rv. 277546 - 01).L'accoglimento di tale, preliminare, motivo, determina l'assorbimento delle ulteriori doglianze afferenti alla responsabilità del ricorrente ed al trattamerito san- zionatorio.

5. L'impugnata sentenza dev'essere, tuttavia, annullata senza rinvio quanto al delitto sub 1), relativo al delitto di dichiarazione infedele ex art. 4, d.

Igs. n. 74 del 2000, essendo decorso il termine di prescrizione alla data dell'8 marzo 2022, esattamente quattro giorni dopo la ricezione degli atti da parte di questa Corte, termine correttamente calcolato dalla sentenza impugnata tenendo conto della sospensione intervenuta dal 12.03.2019 ex art. 159, c.p. per il periodo di mesi tre a seguito di rinvio disposto su istanza del difensore.

6. Quanto ai delitti sub 2) e sub 3), ambedue relativi ai fatti-reato di omessa dichiarazione ex art. 5, d.

Igs. n. 74 del 2000, rispettivamente con riferimento ai periodi di imposta 2011 e 2012, deve invece essere disposto l'annullamento della sentenza, con rinvio per nuovo giudizio davanti ad altra sezione della Corte d'ap- pello di Bari, maturando il relativo termine di prescrizione rispettivamente, in data 27.03.2023 (27.12.2012, aumentato di anni 10 ex art. 17, co. 1-bis, d.

Igs. n. 74 del 2000, ulteriormente aumentato di mesi 3 per la richiamata sospensione ex art.159 c.p.) ed in data 27.03.2024 (27.12.2013, aumentato di anni 10 ex art. 17, co. 1-bis, d.

Igs. n. 74 del 2000, ulteriormente aumentato di mesi 3 per la richia- mata sospensione ex art. 159 c.p.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo 1) perché estinto per prescrizione, e con trasmissione degl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari, come da conclusioni già depositate; uditi, per i ricorrenti, i difensori, avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed avvocato [OSCURATO:PERSONA], i quali, al termine dei propri interventi, hanno insistito nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari confermava la sen- tenza 16.07.2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], con cui il tribunale di Foggia aveva condannato i predetti alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, ridotta la pena per il rito abbreviato richiesto, e ritenuta la continua- zione, in quanto dichiarati colpevoli dei reati di dichiarazione infedele, sia per le II.DD. che per l'IVA (art. 4, d. Igs. n. 74 del 2000), in relazione al periodo di imposta 2010, e omessa dichiarazione, sia per le II.DD. che per VIVA, in relazione ai periodi di imposta 2011 e 2012, nelle qualità, il [OSCURATO:PERSONA], di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., esercente l'attività di trasporto di merci su strada e, il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante dal 14.12.2012 al 19.02.2013, con evasione di imposta superiore alle soglie di punibilità previste ex lege. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i predetti propongono separati ricorsi per cassazione tramite i propri difensori di fiducia, deducendo complessivamente sei motivi di seguito sommariamente indicati. 3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA], con cui vengono dedotti due motivi. 3.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge nella parte in cui la Corte d'appello ha rigettato la proposta di concordato ex art. 599-bis, c.p.p., su cui era intervenuto l'assenso del PG sul presupposto che l'applicazione della diminuente per il rito sulla sola pena base, e non anche sulla diminuente per la continuazione, avesse reso la pena finale oggetto dell'accordo illegale. In sintesi, si ritiene errata l'affermazione della Corte d'appello che aveva rigettato l'istanza ex art. 599-bis, c.p.p., su cui si era formato il consenso delle parti, perché la riduzione per il rito era stata applicata solo sulla pena base e non anche sull'aumento per la continuazione. Secondo il ricorrente, la valutazione della congruità e legalità della pena concordata avrebbe dovuto essere operata dal giu- dice con riferimento al risultato finale dell'accordo, indipendentemente dai singoli passaggi interni del computo, essendo irrilevanti eventuali errori di calcolo com- messi nel determinare la pena finale che, nel caso di specie, era perfettamente legale, atteso che la pena base per il reato in esame era stata determinata in 1 anno ed 8 mesi di reclusione, laddove la pena finale, determinata in 1 anno e 10 mesi di reclusione, subordinata alla sospensione condizionale e su cui era interve- nuto il consenso del PG, non risulta inferire al minimo assoluto di cui all'art. 23, c, p. 3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge per inos- servanza dell'art. 23-bis, d.l. 137/2020, conv. con modd. in I. 176/2020. In sintesi, si duole il ricorrente perché le conclusioni del PM, comunicate telematicamente, risultano trasmesse in ritardo ed incomplete, atteso che, in vista dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla difesa erano state notificate le conclu- sioni del PG con il consenso alla richiesta di pena concordata solo in data 15.04.2021, conclusioni riguardanti solo il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e non l'attuale ri- corrente. Rileva, peraltro, che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata rinviata per tar- diva notifica al 26.05.2021, con notifica il 17.05.2021 alla difesa dell'attuale ricor- rente, ancora una volta, delle conclusioni del coimputato e senza rispettare il ter- mine libero di giorni 10. All'udienza predetta, rigettata la proposta di concordato in appello, il collegio sollecitava le parti alle conclusioni scritte nel merito nei ter- mini di legge, senza che, alla presentazione di una nuova proposta di concordato, seguisse la comunicazione delle conclusioni del PG, né quanto alla nuova proposta di concordato che in relazione al merito, dovendosi dunque concludere che le con- clusioni del PG non sono state comunicate alla difesa. Tale vizio, integrerebbe una nullità a regime intermedio, perché, incidendo sul diritto di intervento dell'impu- tato, sarebbe stata tempestivamente dedotta con il ricorso, primo atto utile a sol- levarla. 4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono quattro motivi. 4.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge processuale con motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle dedotte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo. In sintesi, essendo stata la sentenza emessa all'udienza 12 luglio 2021, la difesa rileva di aver ricevuto dalla Corte d'appello la data di fissazione di tale udienza, ma non il parere del PG sulla proposta di concordato inviata con PEC del 6.06.2021, né altro parere del PG contenente le conclusioni per tale udienza, con- clusioni che non venivano nemmeno rassegnate dalla difesa del ricorrente. Ciò integrerebbe la violazione della legge processuale dedotta. 4.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione all'art. 178, lett. b) e c), c.p.p. In sintesi, richiamandosi al primo motivo, la difesa sostiene che quanto accaduto, ossia il mancato invio del parere e delle conclusioni del PG, favorevoli alla nuova proposta di concordato in appello sulla pena finale di 1 anno ed 8 mesi di reclusione, non avrebbe consentito alla difesa del [OSCURATO:PERSONA] di procedere con l'i- noltro delle conclusioni scritte in violazione del diritto di difesa, determinando la nullità del procedimento e della sentenza emessa. 4.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di motivazione ai sensi degli artt. 4 e 5, d. Igs. n. 74 del 2000, ed all'art. 27 Cost. In sintesi, si denuncia la manifesta illogicità della motivazione laddove af- ferma la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di dichiarazione infedele in quanto per legge era tenuto alla dichiarazione fiscale, non essendovi alcuna delega alla firma della dichiarazione. Si sostiene che, se vi fosse stata la delega, il ricorrente sarebbe stato perfettamente consapevole e cosciente, laddove la predetta man- canza deporrebbe per l'estraneità del ricorrente al reato contestato, in quanto, pur essendo legale rappresentante, non fu l'effettivo firmatario della dichiarazione con l'indicazione dei dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate. Tale circostanza sarebbe confermata dal fatto che fu il [OSCURATO:PERSONA] e non il Caput° a firmare la dichiarazione del sostituto d'imposta in data 25.03.2013, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] fosse il legale rap- presentante, ciò che comproverebbe l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] medesimo sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. Ad analoghe considerazioni il ricorrente perviene quanto al reato sub 2), con cui viene contestata la violazione dell'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, tenuto conto del fatto che egli rivestì la carica di legale rappresentante dal 14.12.2012 al 19.02.2013, ossia per soli 13 giorni, considerando la data di scadenza per la pre- sentazione della dichiarazione, ossia il 27.12.2012, a fronte di una gestione di fatto del [OSCURATO:PERSONA] documentata e concreta e di cui i giudici di merito danno atto, con motivazione illogica e contraddittoria laddove, tuttavia, ritengono colpevole del delitto sub 2) il [OSCURATO:PERSONA]. Infine, ad analoghe conclusioni dovrebbe pervenirsi per il delitto sub 3), con cui si deduce la violazione dell'art. 5 citato per l'anno 2013, annualità rispetto alla quale egli risulterebbe amministratore di fatto della società. Si tratterebbe di una veste non avvalorata da alcun elemento, difettando movimenti bancari ese- guiti dal ricorrente nell'anno di imposta 2012, emergendo invece una gestione dei conti correnti da parte del [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che il [OSCURATO:PERSONA] risulta aver svolto il solo ruolo di prestanome delle società gestite di fatto e concretamente dal [OSCURATO:PERSONA], difettando quindi il dolo specifico normativamente richiesto per la perse- guibilità del reo.4.4. Deduce, con il quarto ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 133, c.p., e correlato vizio di contraddittorietà della motivazione. In sintesi, si sostiene che la pena irrogata sarebbe eccessiva ove si consi- deri che il reato sub 2), più grave, prevede una pena base di 2 anni di reclusione, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque avuto un ruolo marginale nella vicenda. Sarebbe stato quindi opportuno determinare la pena finale in quella oggetto della richiesta di concordato in appello, pari ad 1 anno ed 8 mesi di reclusione, su cui vi era stato il consenso del PG. 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 6.05.2022, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per ambedue i ricorrenti. In particolare, si rileva che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]- cenzo si presenta fondato quanto al secondo motivo di doglianza con rilievo as- sorbente. La pronuncia della Corte di appello si presenterebbe, infatti, viziata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. che, pur tempestivamente reiterata dopo un primo rigetto del giudice per erroneità del calcolo della pena, risultava priva del richiesto parere del Procu- ratore Generale. In proposito, ricorda il PG, questa Corte ha chiarito che non può essere pregiudicato il diritto della parte istante ad ottenere l'espressione del parere ed il conseguente esame della richiesta da parte della Corte, implicando ciò la violazione del combinato disposto degli artt. 589/3 - 599-bis/3 e 602/1-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29636 del 29/05/2019, Rv. 276541 - 01). Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve per il PG ritenersi fondato quanto al primo motivo di doglianza con rilievo assorbente. Ri- sulta dalla sentenza impugnata che la Corte di appello, all'udienza del 12/07/21, dopo aver rigettato la richiesta di concordato avanzata dalle parti ha proceduto alla decisione senza disporre la prosecuzione del dibattimento, così violando l'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, Rv. 277546 - 01, per cui in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impe- dita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito). [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi, trattati in presenza ai sensi dell'art. 23 co. 8 del DL n. 137/2020, a seguito di tempestiva istanza di trattazione orale, accolta, conformemente dalle conclusioni del PG, sono fondati. 2. Ed invero, entrambi i motivi di ricorso sono fondati per le considerazioni espresse dal PG, condivise da questa Corte. 3. Quanto ai motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], fondato è il secondo motivo atteso che, come risulta pacificamente dalla stessa sentenza impugnata, sulla rinnovata richiesta di concordato in appello, formalizzata dalla difesa dell'allora imputato [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non interveniva il consenso del Procuratore Generale. Trova quindi applicazione il principio, richiamato dal PG di questa Corte, secondo cui è illegittimo il rigetto della richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. che, pur tempestivamente depositata e reiterata nella fase preliminare alla discussione in camera di consiglio, sia priva del richiesto parere del procuratore generale, non potendo essere pregiudicato il diritto della parte istante ad ottenere l'espressione dello stesso ed il conseguente esame della richie- sta da parte della corte ed essendo, comunque, possibile disporre a tal fine il rinvio del dibattimento ovvero la concessione di un termine "ad horas" (Sez. 2, n. 29636 del 29/05/2019 - dep. 08/07/2019, Rv. 276541 - 01). 4. In merito, poi, al ricorso [OSCURATO:PERSONA], coglie parimenti nel segno la doglianza difensiva sviluppata nel primo motivo, atteso che risulta altrettanto pacificamente che, sull'istanza di concordato in appello formalizzata dalla difesa dell'allora impu- tato [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il PG aveva prestato il consenso ma la Corte d'ap- pello, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'aveva "preliminarmente" ritenuta inaccoglibile non ritenendo congrua la pena come computata dalle parti alla luce dell'estrema gravità dei fatti, disponendo quindi procedersi oltre nel giudizio. Quanto sopra integra la dedotta nullità, atteso che questa Corte ha già affermato come in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giu- dice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art.602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito. (Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019 - dep. 22/11/2019, Rv. 277546 - 01).L'accoglimento di tale, preliminare, motivo, determina l'assorbimento delle ulteriori doglianze afferenti alla responsabilità del ricorrente ed al trattamerito san- zionatorio. 5. L'impugnata sentenza dev'essere, tuttavia, annullata senza rinvio quanto al delitto sub 1), relativo al delitto di dichiarazione infedele ex art. 4, d. Igs. n. 74 del 2000, essendo decorso il termine di prescrizione alla data dell'8 marzo 2022, esattamente quattro giorni dopo la ricezione degli atti da parte di questa Corte, termine correttamente calcolato dalla sentenza impugnata tenendo conto della sospensione intervenuta dal 12.03.2019 ex art. 159, c.p. per il periodo di mesi tre a seguito di rinvio disposto su istanza del difensore. 6. Quanto ai delitti sub 2) e sub 3), ambedue relativi ai fatti-reato di omessa dichiarazione ex art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, rispettivamente con riferimento ai periodi di imposta 2011 e 2012, deve invece essere disposto l'annullamento della sentenza, con rinvio per nuovo giudizio davanti ad altra sezione della Corte d'ap- pello di Bari, maturando il relativo termine di prescrizione rispettivamente, in data 27.03.2023 (27.12.2012, aumentato di anni 10 ex art. 17, co. 1-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, ulteriormente aumentato di mesi 3 per la richiamata sospensione ex art.159 c.p.) ed in data 27.03.2024 (27.12.2013, aumentato di anni 10 ex art. 17, co. 1-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, ulteriormente aumentato di mesi 3 per la richia- mata sospensione ex art. 159 c.p.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo 1) perché estinto per prescrizione, e con trasmissione degl
Sentenza Cassazione n. 35382/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris