CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 16806/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da , rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,[OSCURATO:PERSONA] 29 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Verona, in persona del Prefetto p.t. , nonché Questura di Verona, in persona del Questore p.t., -intimati- avverso l’ordinanza n. 108/21 emessa dal Giudice di pace di Verona R.G.n. 6558/20, pubblicata in data 26.2.2021, e comunicata in data 2.11.20. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 27.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Immigrazione decreto di espulsione ha presentato ricorso , affidato a tre motivi , . Con ordinanza interlocutoria del 4 maggio 2022 ( n. 24398 /22 ) , comunicata il 5agosto 2022, questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo disponendo che il ricorrente provvedesse ad effettuare la notificazione del ricorso al Prefetto di Verona. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce: 1.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 111, c omma 6 , C ost . in relazione all’art. 360 , comma 1,n.3, c.p.c.. 2.Violazione dell’art. 360, n.5, c.p.c. per omessa valutazione circa un fatto decisivo per la controversia, nonché violazionedell’art. 35, comma 7,d.lgs. n.25/2008 in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c.. 3.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 , c.p.c. . 4. N on risulta agli atti che il ricorrente abbia mai provveduto ad effettuare la notificadel ricorso al Prefetto di Verona entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza del 4 maggio 2022, avvenutail 5 agosto 2022 .Secondo la giurisprudenza di questa Corte la mancata rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (v. Cass.14742/2019; Cass. 625/2008). 5. Per quanto esp osto , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiarail ricorso inammissibile . Così deciso in R