CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 42064/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Messina con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto LUCIANO Antonino colpevole del reato di cui all'art.187 comma 8 C.d.S., per essersi rifiutato di sottoporsi al prelievo di liquidi biologici a fronte di elementi sintomatici che avevano condotto gli operanti a ritenere che il conducente del mezzo si trovasse in stato di alterazione dipendente dall'assunzione di sostanza stupefacente. 2. Ricorre il LUCIANO lamentando violazione di legge e vizio motivazionale in relazione a riconoscimento della responsabilità del prevenuto oltre ogni ragionevole dubbio, in ordine alla valenza indiziaria degli elementi sintomatici dell'avvenuta assunzione dello stupefacente. Con distinte articolazioni assume vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis e circostanze attenuanti generiche, alla modulazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le censure concernenti asserite carenze argonnentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. Invero il giudice territoriale ha congruamente rappresentato la ricorrenza del fatto reato in presenza di elementi univoci di un pregresso uso di sostanze stupefacenti, con argomenti di merito che, in quanto non manifestamente illogici, non risultano suscettibili di ulteriore sindacato in questa sede evidenziando che il carattere tecnico dell'accertamento, teso a rappresentare la misura e l'entità dell'alterazione non poteva essere surrogato dalle ammissioni del conducente anche in ragione delle garanzie difensive imposte dalla legge per la successiva utilizzabilità delle stesse. Sotto un diverso profilo il giudice distrettuale ha fornito conto delle ragioni per cui non ha inteso escludere la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e a determinare la misura del trattamento sanzionatorio, peraltro modulato sulla base di criteri edittali improntati al minimo e che pertanto l'onere motivazionale può essere adempiuto anche facendo riferimento a profili di adeguatezza. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il