CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024
Cassazione n. 26688/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 del TRIBUNALE di RIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 aprile 2023 il Tribunale di Rieti condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'articolo 256 d. Igs. 152/2006. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone appello, convertito in ricorso per cassazione. Con il primo motivo chiede l'assoluzione per non avere commesso il fatto, sulla base di una diversa ricostruzione dello stesso. Con il secondo motivo chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in ragione della natura occasionale dell'attività. 3. In data 3 febbraio 2024 l'imputato faceva pervenire rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia a,1).1-•erjx05:' 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art.616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art.591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 - 02), equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19 aprile 2024.