CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 32959/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella emessa dal GUP del Tribunale cittadino in data 13 giugno 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 1600 di multa, essendo stato ritenuto responsabile di due furti in abitazione, commessi il 18 febbraio 2023. Il fatto è stato così ricostruito: il Protopapa, nella vicenda in esame, si era reso protagonista di due furti in abitazione, commessi, in rapida successione, all'interno di due immobili situati rispettivamente nei Comuni di Racale e Matino, dai quali aveva asportato gioielli, elettrodomestici, un computer ed altri oggetti, dopo aver forzato due aperture per l'accesso; identificato tramite sistemi di video sorveglianza, era stato tratto in arresto e trovato in possesso di una serie di oggetti riconosciuti dai derubati. La Corte distrettuale ha ritenuto ininfluente l'ammissione degli addebiti, in quanto superflua rispettoe quadro indiziario univoco e concordante; ha inoltre sottolineato i numerosi precedenti specifici carico del medesimo, confermando la recidiva ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo i motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1 Con il primo motivo, eccepisce la nullità dell'ordinanza in data 31 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di concordato ex art. 599 bis cpp. In proposito ha evidenziato che il suddetto giudice ha ritenuto erroneo l'aumento di pena per continuazione, concordato in giorni 15 di reclusione ed euro 1200 di multa, avendo rilevato che, a seguito della contestazione della recidiva ex articolo 99, comma quarto, cp, ritenuta equivalente alle attenuanti, l'aumento di pena non avrebbe potuto essere inferiore alla misura di 1/3 rispetto alla pena irrogata per il reato più grave, in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite "Filosofi" (n.31699/2016). Il ricorrente evidenzia che la Corte di merito non avrebbe potuto sovvertire il giudicato, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, richiedendo l'applicazione di ben più severo aumento per continuazione, rispetto a quello stabilito in primo grado. Ha inoltre evidenziato che la stessa Corte, immediatamente dopo il rigetto della richiesta di concordato, ha invitato le parti a concludere nel merito, senza concedere alle parti alcuna possibilità di rimodulare l'accordo, ovvero presentarne un secondo. 2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione per violazione di legge, ed in particolare dell'articolo 597 commi 1,3 e 4 cod.pen., e per inesistenza, insufficienza, contraddittorietà della motivazione, evidenziando che il rifiuto opposto dalla Corte d'appello alla richiesta dell'imputato, oggetto di specifico motivo di impugnazione, di rivedere il trattamento sanzionatorio e di diminuire l'aumento per la continuazione disposto dal giudice di primo grado, sia stato motivato ) facendo riferimento alla obbligatorietà di un aumento non inferiore ad 1/3, ai sensi dell'articolo 81 comma quattro del codice penale, ed al fatto che il giudice di primo grado aveva omesso di applicare l'ulteriore aumento per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'articolo 625 comma 2, n, 1, cod.pen. In tal modo, la Corte distrettuale sarebbe incorsa nel divieto di reformatio in peius, discostandosi dal principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite "Acquistapace" (n.7578 del 17/12/2020, RV 280539), le quali hanno affermato che "il principio devolutivo impone che, anche in materia di trattamento sanzionatorio, la cognizione del giudice di appello si eserciti unicamente sui punti relativi alle componenti di tale trattamento a cui si riferiscono specificamente i motivi di impugnazione propost4. Tanto, riguardo al caso di specie, comporta che, una volta riconosciuta la fondatezza di un motivo di appello che lamenta l'illegittima riduzione della pena in misura inferiore a quella prevista dalla legge per la diminuente del rito abbreviato, il giudice di secondo grado debba limitarsi ad adottare le conseguenti determinazioni in ordine alla rideterminazione di tale riduzione nella misura corretta, omettendo di allargare la propria decisione ad altre componenti del trattamento sanzionatorio non investite dall'impugnazione> 2.3 Con il terzo motivo, censura, per violazione di legge e vizio di motivazione, la sentenza nella parte in cui ha respinto i motivi di appello concernenti la mancata concessione delle attenuanti generiche, essendo statEobliterate dai giudici di merito la confessione dell'imputato, la lettera di scuse inviata alle persone offese e le manifestazioni di pentimento manifestate nel corso dell'udienza; tra l'altro, la Corte d'appello, in ordine alla ritenuta irrilevanza della confessione, ha espresso commenti difformi rispetto a quelli del primo giudice, benché il punto non fosse stato oggetto di censura. Allo stesso modo, in ordine alla ritenuta recidiva, intesa quale sintomo di accentuata pericolosità sociale dell'imputato, difetta del tutto\gfcuna valutazione del rapporto tra il reato in - contestazione ed i precedenti, essendosi limitato il giudice del merito, con motivazione apparente, a richiamare soltanto questi ultimi. 3.11 Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui, riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. È prevalente in giurisprudenza l'orientamento a favore dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della proposta di concordato in appello. In tali pronunce, si è condivisibilnnente osservato che il rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. va considerato ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio poiché l'illegittimo diniego si risolve in un "vulnus" al diritto di difesa dell'imputato, ledendone l'interesse ad accedere a un trattamento sanzionatorio di favore determinato dall'accordo tra le parti (Sez. 2, n. 30624 del 07/06/2023 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 284869 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 28018 del 14/02/2023 Ud. (dep. 28/06/2023 ) Rv. 284806 - 01 , Sez. 6, Sentenza n. 31556 del 13/07/2022 Ud. (dep. 23/08/2022) Rv. 283610 - 0. ) Tuttavia, il motivo, così come proposto, è manifestamente infondato, non essendo ravvisabili le lamentate violazioni del principio devolutivo e del divieto di reformatio in peius. Deve essere, innanzitutto, evidenziato che la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e, pertanto, non è ravvisabile alcuna ipotesi di reformatio in peius. Inoltre, si osserva che, nella proposta di concordato, è stato indicato l'aumento per continuazione in misura di giorni 15, laddove invece nella sentenza di primo grado, il suddetto aumento ex art. 81 cpv cod.pen. era stato determinato in misura di mesi 4. Non è possibile pertanto ritenere che la valutazione della proposta di concordato, in parte qua, non fosse devoluta al giudice d'appello, atteso che l'aumento di pena per continuazione in essa indicato era inferiore a quello stabilito dal giudice di primo grado, non ravvisandosi pertanto alcuna preclusione derivante dal fatto che la prima decisione non era stata impugnata dal P.M. Inoltre, il riferimento alla recidiva ex articolo 99, comma quarto, cod.pen., ritenuta equivalente alle attenuanti, è servito solo a specificare che l'aumento di pena per continuazione, in misura di giorni 15, indicato nella proposta di concordato, era comunque ostacolato dalla previsione contenuta nell'art.81 comma 4 c.p. Il divieto di reformatio in peius sarebbe stato ravvisabile solo se nel concordato fosse stato proposto lo stesso aumento per continuazione stabilito dal Tribunale (mesi 4), e la Corte avesse ritenuto di disattenderlo ai sensi della previsione da ultimo ricordata. Il rigetto della proposta di concordato, in relazione alla determinazione della continuazione nella minor misura di giorni 15, non ha pertanto in alcun modo violato i principi invocati dal ricorrente 1.2. Non ricorre violazione dell'articolo 602, comma 1 bis, cod.proc.pen, perché - come emerge dalla lettura del verbale di udienza dinanzi alla Corte di appello del 31 gennaio 2024, consentita in virtù della censura di vizio in procedendo -, dopo il rigetto della richiesta di concordato, la stessa Corte ha disposto procedersi oltre, invitando le parti a concludere; il difensore si è riportato ai motivi di appello e ne ha chiesto l'accoglimento, senza avanzare alcuna istanza di rimodulazione del concordato. Non è perciò applicabile il principio richiamato dal ricorrente secondo cui "In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art.602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito. (Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019 - dep. 22/11/2019, Rv. 277546 - 01). 2. Ugualmente infondato è il secondo motivo, con cui sono prospettate censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle relative al primo. Occorre solo aggiungere che il giudice d'appello non è incorso nelle lamentate violazioni del principio devolutivo, non avendo proceduto ad alcun aumento per continuazione in misura non inferiore ad 1/3, ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del codice penale, o ad aumento di pena per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'articolo 625 comma 2, n, 1, c.p.; non è perciò ravvisabile alcuna indebita estensione della sua decisione ad altre componenti del trattamento sanzionatorio non investite dall'impugnazione. La Corte distrettuale, pertanto, si è solo limitata ad osservare, incidenter tantum, che la prima decisione aveva elargito un trattamento sanzionatorio non conforme a legge, senza tuttavia rimodularlo in alcun modo, in stretta osservanza del principio devolutivo e del divieto di reformatio in peius. 3. Infondato il terzo motivo, In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime tict un giudizio di 'f^ la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20:17, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo decisivi i precedenti penali dell'imputato, la recidiva qualificata, ed hanno motivato sulla irrilevanza della confessione, data la flagranza dell'arresto, con motivazione che, alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, appare sufficiente e non manifestamente illogica. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame