CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 14354/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 3 marzo 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), con argomentazioni con le quali la difesa non si confronta; - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen. - è ugualmente indeducibile perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) ed esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM P.Q.M