CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 27963/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascola, che ha concluso per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3019/18 del 29/09/2017, la Quinta Sezione di questa Corte, per quanto è qui di interesse, annullò con rinvio la sentenza del 19/07/2016 della Corte di appello di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla statuizione relativa alla confisca, rigettando nel resto il ricorso della stesso Morgante, sicché divenne irrevocabile la sua condanna per i delitti di concorso esterno in associazione mafiosa (capo 1) e di usura aggravata ai sensi dell'art. art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella I. 12 luglio 1991, n. 203 (ora, art. 416-bis.1 cod. pen.) (capi 12, 32 e 39). La confisca oggetto di annullamento era stata disposta ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla I. n. 356 del 1992 e aveva a oggetto: - i saldi attivi dei rapporti bancari intestati a [OSCURATO:PERSONA] e accesi presso [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., nonché quote comuni di investimento presso Anima sgr spa (come indicati nel decreto di sequestro preventivo del 21 febbraio 2014 e nel decreto di sequestro preventivo del 31 maggio 2014); - immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA] (come indicati nel decreto di sequestro preventivo del 21 febbraio 2014); - polizze assicurative gestite da [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni vita spa intestate a [OSCURATO:PERSONA] (come indicati nel decreto di sequestro preventivo del 21 febbraio 2014 e nel decreto di sequestro preventivo del 31 maggio 2014); - gioielli, orologi e banconote sequestrate a [OSCURATO:PERSONA] (come da verbali di sequestro del 4 marzo 2014). 2. Con sentenza deliberata in sede di rinvio in data 01/10/2018, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, disponeva la restituzione degli immobili confiscati, ad eccezione di uno acquistato nel 2010, nonché delle polizze assicurative allo stesso intestate, con conferma nel resto; con riferimento ai saldi attivi dei rapporti bancari, veniva confermata la confisca, in quanto la relativa provvista, cospicua, era ritenuta sproporzionata rispetto ai redditi leciti. 3. Investita da un nuovo ricorso per cassazione, la Prima Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 34248/20 deliberata in data 01/10/2020, annullava la sentenza allora impugnata limitatamente alla confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto i conti correnti e le quote del fondo d'investimento Anima sgr [OSCURATO:SOCIETA] la Prima Sezione che «La sentenza rescindente aveva precisamente riscontrato una carenza motivazionale, laddove il giudice di appello, nel confermare la confisca disposta ai sensi dell'art.12 -sexies legge 356/1992 (ora, art. 240-bis cod. pen.), aveva ritenuto la sproporzione fra redditi e il patrimonio senza compiere una analitica verifica, confrontandosi con i rilievi proposti dalla difesa, circa la compatibilità di ciascun acquisto con i redditi lecitamente percepiti all'epoca degli acquisti. Il giudice del rinvio ha omesso, con riferimento a tali cespiti patrimoniali, di compiere tale verifica, limitandosi a rilevarne il carattere ingente e la "netta sproporzione" con i redditi leciti, ma senza esporre alcun dato preciso in ordine all'epoca dei versamenti, all'entità degli stessi e dei redditi leciti anteriori alla acquisizione patrimoniale». 4. Investita nuovamente del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Milano, con sentenza deliberata il 17/10/2022, ha disposto il dissequestro delle quote del fondo d'investimento Anima sgr s.p.a., confermando nel resto il provvedimento appellato. 5. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano del 17/10/2022 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso i difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ascola, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 5.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 240-bis cod. pen. e vizi di motivazione. Illogicamente è stata confermata la confisca delle somme versate sui conti correnti intestati a Morgante, non avendo i giudici del rinvio colmato le lacune e le illogicità motivazionali individuate dall'ultima pronuncia di annullamento della Corte di cassazione, ponendosi anzi in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità circa la necessaria correlazione temporale tra l'epoca di commissione dei reati e le date di acquisto dei beni da confiscare. Con l'ultima sentenza di annullamento, la Corte di cassazione aveva censurato la mera apparenza della sentenza allora impugnata che si era limitata a negare la lecita provenienza dei beni confiscati senza dar conto delle ragioni della difesa e senza indicare il periodo in cui le somme sarebbero state accumulate. Erroneamente la Corte di appello, il cui perimetro cognitivo era circoscritto alla verifica dei presupposti della confisca dei conti correnti e delle quote del fondo d'investimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha effettuato un monitoraggio ad ampio spettro sulla complessiva situazione economico-reddituale del ricorrente, spingendosi fino a valutare la persuasività delle allegazioni difensive circa le vincite al gioco e le presunte compravendite di immobili "al nero", laddove, come affermato da Sez. 1, n. 1778 del 11/10/2019, non ha effetto retroattivo la regola per cui il condannato non può giustificare la provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento di evasione fiscale. 5.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 240-bis cod. pen. e vizi di motivazione. La Corte di appello non si è confrontata con le consulenze di parte, che hanno dimostrato il continuativo svolgimento dell'attività di commercio di materiali per l'edilizia da parte della famiglia di Morgante, riportando lo stato patrimoniale e il conto economico di varie società e documentando le vincite nel periodo dicembre 2011 / dicembre 2013. Con riferimento alla spesa familiare, argomento non trattato dalla sentenza impugnata, la consulenza ha evidenziato che Morgante ha sempre vissuto in una zona economicamente depressa, gestendo un'attività di tipo familiare, sicché i dati della tabella Istat dovevano essere rettificati. La sentenza, inoltre, non ha considerato che già prima dei fatti per i quali è stato condannato, il ricorrente aveva ampie disponibilità immobiliari e finanziarie (il saldo totale dei conti al 31/12/2008 ammontava a 332.148 euro), che le sue imprese avevano fatto registrare un volume d'affari pari a svariati milioni di euro e che aveva ricavato consistenti utili. 5.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 240-bis cod. pen. e del principio di "correlazione temporale" di cui a Corte cost. n. 33 del 2018 e vizi di motivazione. La Corte di appello non ha fatto applicazione del principio di ragionevolezza temporale espresso dalla sentenza n. 33 del 2018 della Corte costituzionale, confermando la confisca dei conti correnti la cui provvista risaliva ad anni di molto anteriori al tempus commissi delicti e dando atto che l'operazione più rilevante rispetto a uno dei conti di MPS risale a tre anni prima, laddove avrebbe dovuto motivare partitannente sia sulla sussistenza delle condizioni in grado di giustificare la confisca dei conti correnti, sia sull'insufficienza delle allegazioni difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il primo motivo non è fondato. Esso rivela un'intrinseca contraddittorietà lì dove, per un verso, lamenta il mancato allineamento del giudice del (secondo) rinvio al dictum della Corte di Cassazione (che, in particolare, aveva stigmatizzato la mancata individuazione dei redditi leciti anteriori all'acquisizione patrimoniale) e, per altro verso, censura il "monitoraggio ad ampio spettro" della complessiva situazione economica-reddituale di Morgante. Al riguardo, mette conto sottolineare che, ricollegandosi a un indirizzo già delineatosi nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 2469 del 23/04/1998, Bocca, Rv. 211763; Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529), la sentenza n. 33 del 2018 della Corte costituzionale ha affermato che «la presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto della misura resta circoscritta, comunque sia, in un ambito di cosiddetta "ragionevolezza temporale"», nel senso che il momento di acquisizione del bene non deve risultare «talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere «irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna». Ora, venendo in rilievo la confisca di conti correnti, la Corte di appello, proprio ai fini della valutazione circa la "ragionevolezza temporale", ha ricostruito la situazione patrimoniale e finanziaria del condannato in epoca anteriore a quella dei reati per i quali è stato condannato (specificamente indicati anche dal punto di vista temporale: concorso esterno in associazione mafiosa, dall'ottobre 2007 al marzo 2014; tre fatti di usura dal febbraio 2009 al novembre 2012), rilevando, all'esito di una diffusa analisi, che l'ipotesi della provenienza di consistenti redditi dal 1988 dall'esercizio di attività economiche di impresa lecite è priva di adeguato riscontro, in assenza di un dettaglio di costi e ricavi e di documentazione comprovante l'effettiva distribuzione di utili o di erogazione di denaro da parte delle imprese a favore di Morgante. Aggiunge la Corte distrettuale che i redditi dichiarati, oltre che esigui, provengono da lavoro dipendente o corrispondono a rendite catastali di immobili e non risultano flussi finanziari provenienti dalle società, mentre l'operatività "in nero" descritta dall'interessato preclude comunque l'individuazione della provenienza del denaro. Nei termini, in sintesi, indicati, la sentenza impugnata ha individuato o, meglio, ha escluso eventuali, significativi redditi leciti riversati sui conti oggetto di confisca, rispondendo alla censura della sentenza di annullamento: sul punto, non coglie dunque nel segno il primo motivo, mentre in ordine ai redditi frutto di operatività "in nero", la sentenza impugnata ha rilevato, con argomentazione esente da vizi logici, che detta operatività preclude comunque l'individuazione della provenienza del denaro, ossia che manca la prova della effettiva corresponsione di entrate lecite e dei relativi importi (in questi termini, e in riferimento ad analoga problematica, Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561). 3. Quanto al secondo motivo, la Corte di appello ha puntualmente esaminato la tesi difensiva circa la provenienza dei redditi dall'attività di impresa, disattendendola con motivazione esente da vizi logici e, sostanzialmente, non oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorso, che lamenta la mancata considerazione della spesa familiare, ma trascura di considerare la parte della motivazione della sentenza impugnata che esclude la riferibilità a Morgante delle prospettate vincite. 4. Infondato, infine, è il terzo motivo. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha operato la valutazione circa la "ragionevolezza temporale" tra realizzazione dei "reati spia" e incrementi dei conti oggetto di confisca, valutazione svolta attraverso la ricostruzione della sproporzione tra redditi dichiarati e redditi risultati in un ampio intervallo temporale anteriore a quello in cui furono commessi i reati per i quali è intervenuta condanna (ossia, prima del 2007); da tale sproporzione, consegue, in via logicamente consequenziale, che le somme riversate nei conti confiscati rientrano nella presunzione alla base dell'art. 240-bis cod. pen., sicché «l'accertata responsabilità per taluni reati tassativamente. elencati di particolare gravità ed allarme sociale costituisce "spia" ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose» (Sez. U, n. 27421 del 2021, Crostella, cit.). 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannat