CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07049/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure (primo motivo) meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si vedano p. 1-2, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alle questioni sollevate con riferimento alla sussistenza degli elementi del reato); da critiche (secondo motivo) volte ad una rivalutazione delle evidenze processuali, a fronte di motivazione sul diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. priva di vizi sindacabili in questa sede; da doglianze (terzo motivo) relative al trattamento sanzionatorio aspecifiche in quanto non correlate alle ragioni della sentenza impugnata (che ha definito "generiche" le censure versate sul punto nell'appello); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 01/2022. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA],te Ersili nese [OSCURATO:PERSONA]