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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 116/1974

ECLI:IT:COST:1974:116
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] (imputato del delitto di procurata infermità) il giudice istruttore presso la sezione autonoma di Cagliari del tribunale militare di Roma (cui gli atti erano stati trasmessi, per una nuova deliberazione, dal tribunale supremo militare, che su ricorso dell'imputato aveva annullato per difetto di motivazione una precedente sentenza istruttoria di proscioglimento), ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, c.p.m.p., il quale dispone che le sentenze istruttorie di proscioglimento sono impugnabili con ricorso al tribunale supremo militare per motivi di sola legittimità.

La mancata previsione di un secondo grado di giurisdizione di merito per i giudizi che si svolgono davanti ai tribunali militari porrebbe, senza alcuna plausibile giustificazione, secondo quanto assume il giudice a quo, gli appartenenti alle forze armate imputati di reati militari in una condizione di grave svantaggio rispetto a coloro che sono giudicati dal giudice ordinario.

E tale situazione di svantaggio risulterebbe ancor meno ragionevole ove si considerasse che anche un appartenente alle forze armate può essere giudicato dal giudice ordinario in caso di connessione con reati commessi da chi non ha lo status di militare.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 19 settembre 1972, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza (sotto il profilo che la norma impugnata avrebbe già esplicato i suoi effetti nel giudizio di merito e non potrebbe più trovare applicazione) o comunque infondata, sia perché l'art. 24, secondo comma, della Costituzione non garantirebbe il doppio grado della giurisdizione di merito, e sia perché - in ogni caso - la sua esclusione nel processo militare sarebbe giustificata dalla peculiare situazione giuridica che caratterizza l'appartenenza alle forze armate. :

1. - Il giudice istruttore presso la sezione autonoma di Cagliari del tribunale militare territoriale di Roma, in sede di rinvio a seguito di annullamento su ricorso dell'imputato, da parte del tribunale supremo militare, di una sua precedente sentenza istruttoria di proscioglimento, ha denunziato in riferimento alla garanzia costituzionale dell'uguaglianza, nell'esercizio del diritto di difesa (ai sensi degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione), l'illegittimità dell'art. 348, terzo comma, del codice penale militare di pace, concernente l'impugnazione, davanti al tribunale supremo militare, e per soli motivi di legittimità, delle sentenze pronunziate a conclusione dell'istruttoria, senza che sia previsto un secondo grado di giurisdizione di merito: in coerenza del resto, col sistema processuale militare.

Secondo il giudice a quo la normativa impugnata comporterebbe gravi limitazioni all'esercizio della difesa, con ingiustificata diversità dalla disciplina di tale diritto nel processo penale ordinario, normalmente caratterizzato dal secondo grado di merito in sede di appello.

2. - La questione, nei sensi prospettati, è inammissibile per palese difetto di rilevanza.

Va considerato infatti che il giudice di rinvio può giudicare solo sui punti che furono oggetto di annullamento e sui punti che siano con quelli annullati in relazione di connessione e di derivazione.

Tali principi vigono per il processo penale ordinario, in cui il giudizio di rinvio consegue alla sentenza della Corte di cassazione.

Ma essi non possono non valere anche per il processo militare, poiché al tribunale supremo militare, e fino a quando il legislatore non avrà provveduto al suo riordinamento giusta l'art. 111 e la disposizione VI transitoria della Costituzione, è attribuita giurisdizione di legittimità, analoga a quella della Corte di cassazione: a norma dell'art. 387 c.p.m.p. in relazione all'art. 524 c.p.p., nonché dell'art. 261 c.p.m.p., il quale autorizza l'applicazione delle disposizioni del codice di rito penale ordinario al processo davanti al giudice militare, salve eccezioni, non ricorrenti nella specie.

3. - Secondo tali premesse, anche la cognizione del giudice penale militare di rinvio risulta delimitata dalla sentenza di annullamento del tribunale supremo militare, escludendosi che, dopo di questa, egli sia legittimato a rilevare pretese omissioni di gradi intermedi di gravame che, se mai, dovevano essere rilevate nel giudizio di annullamento e che, attesi i già ricordati limiti del giudizio di rinvio, non potrebbero influire sulla definizione di questo, anche sotto il profilo della ritualità della sentenza che lo ha disposto.

Deve quindi ritenersi preclusa ogni questione di legittimità costituzionale circa normative riguardanti le predette fasi processuali.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, dal giudice istruttore presso la sezione autonoma di Cagliari del tribunale militare territoriale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] (imputato del delitto di procurata infermità) il giudice istruttore presso la sezione autonoma di Cagliari del tribunale militare di Roma (cui gli atti erano stati trasmessi, per una nuova deliberazione, dal tribunale supremo militare, che su ricorso dell'imputato aveva annullato per difetto di motivazione una precedente sentenza istruttoria di proscioglimento), ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, c.p.m.p., il quale dispone che le sentenze istruttorie di proscioglimento sono impugnabili con ricorso al tribunale supremo militare per motivi di sola legittimità. La mancata previsione di un secondo grado di giurisdizione di merito per i giudizi che si svolgono davanti ai tribunali militari porrebbe, senza alcuna plausibile giustificazione, secondo quanto assume il giudice a quo, gli appartenenti alle forze armate imputati di reati militari in una condizione di grave svantaggio rispetto a coloro che sono giudicati dal giudice ordinario. E tale situazione di svantaggio risulterebbe ancor meno ragionevole ove si considerasse che anche un appartenente alle forze armate può essere giudicato dal giudice ordinario in caso di connessione con reati commessi da chi non ha lo status di militare. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 19 settembre 1972, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza (sotto il profilo che la norma impugnata avrebbe già esplicato i suoi effetti nel giudizio di merito e non potrebbe più trovare applicazione) o comunque infondata, sia perché l'art. 24, secondo comma, della Costituzione non garantirebbe il doppio grado della giurisdizione di merito, e sia perché - in ogni caso - la sua esclusione nel processo militare sarebbe giustificata dalla peculiare situazione giuridica che caratterizza l'appartenenza alle forze armate. : 1. - Il giudice istruttore presso la sezione autonoma di Cagliari del tribunale militare territoriale di Roma, in sede di rinvio a seguito di annullamento su ricorso dell'imputato, da parte del tribunale supremo militare, di una sua precedente sentenza istruttoria di proscioglimento, ha denunziato in riferimento alla garanzia costituzionale dell'uguaglianza, nell'esercizio del diritto di difesa (ai sensi degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione), l'illegittimità dell'art. 348, terzo comma, del codice penale militare di pace, concernente l'impugnazione, davanti al tribunale supremo militare, e per soli motivi di legittimità, delle sentenze pronunziate a conclusione dell'istruttoria, senza che sia previsto un secondo grado di giurisdizione di merito: in coerenza del resto, col sistema processuale militare. Secondo il giudice a quo la normativa impugnata comporterebbe gravi limitazioni all'esercizio della difesa, con ingiustificata diversità dalla disciplina di tale diritto nel processo penale ordinario, normalmente caratterizzato dal secondo grado di merito in sede di appello. 2. - La questione, nei sensi prospettati, è inammissibile per palese difetto di rilevanza. Va considerato infatti che il giudice di rinvio può giudicare solo sui punti che furono oggetto di annullamento e sui punti che siano con quelli annullati in relazione di connessione e di derivazione. Tali principi vigono per il processo penale ordinario, in cui il giudizio di rinvio consegue alla sentenza della Corte di cassazione. Ma essi non possono non valere anche per il processo militare, poiché al tribunale supremo militare, e fino a quando il legislatore non avrà provveduto al suo riordinamento giusta l'art. 111 e la disposizione VI transitoria della Costituzione, è attribuita giurisdizione di legittimità, analoga a quella della Corte di cassazione: a norma dell'art. 387 c.p.m.p. in relazione all'art. 524 c.p.p., nonché dell'art. 261 c.p.m.p., il quale autorizza l'applicazione delle disposizioni del codice di rito penale ordinario al processo davanti al giudice militare, salve eccezioni, non ricorrenti nella specie. 3. - Secondo tali premesse, anche la cognizione del giudice penale militare di rinvio risulta delimitata dalla sentenza di annullamento del tribunale supremo militare, escludendosi che, dopo di questa, egli sia legittimato a rilevare pretese omissioni di gradi intermedi di gravame che, se mai, dovevano essere rilevate nel giudizio di annullamento e che, attesi i già ricordati limiti del giudizio di rinvio, non potrebbero influire sulla definizione di questo, anche sotto il profilo della ritualità della sentenza che lo ha disposto. Deve quindi ritenersi preclusa ogni questione di legittimità costituzionale circa normative riguardanti le predette fasi processuali. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, dal giudice istruttore presso la sezione autonoma di Cagliari del tribunale militare territoriale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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