Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 116/1974
ECLI:IT:COST:1974:116
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]
(imputato del delitto di procurata infermità) il giudice istruttore
presso la sezione autonoma di Cagliari del tribunale militare di Roma
(cui gli atti erano stati trasmessi, per una nuova deliberazione, dal
tribunale supremo militare, che su ricorso dell'imputato aveva
annullato per difetto di motivazione una precedente sentenza
istruttoria di proscioglimento), ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione - il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art.
348, terzo comma, c.p.m.p., il quale dispone che le sentenze
istruttorie di proscioglimento sono impugnabili con ricorso al
tribunale supremo militare per motivi di sola legittimità.
La mancata previsione di un secondo grado di giurisdizione di
merito per i giudizi che si svolgono davanti ai tribunali militari
porrebbe, senza alcuna plausibile giustificazione, secondo quanto
assume il giudice a quo, gli appartenenti alle forze armate imputati di
reati militari in una condizione di grave svantaggio rispetto a coloro
che sono giudicati dal giudice ordinario. E tale situazione di
svantaggio risulterebbe ancor meno ragionevole ove si considerasse che
anche un appartenente alle forze armate può essere giudicato dal
giudice ordinario in caso di connessione con reati commessi da chi non
ha lo status di militare.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 19 settembre 1972, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza (sotto il profilo
che la norma impugnata avrebbe già esplicato i suoi effetti nel
giudizio di merito e non potrebbe più trovare applicazione) o comunque
infondata, sia perché l'art. 24, secondo comma, della Costituzione non
garantirebbe il doppio grado della giurisdizione di merito, e sia
perché - in ogni caso - la sua esclusione nel processo militare
sarebbe giustificata dalla peculiare situazione giuridica che
caratterizza l'appartenenza alle forze armate.
:
1. - Il giudice istruttore presso la sezione autonoma di Cagliari
del tribunale militare territoriale di Roma, in sede di rinvio a
seguito di annullamento su ricorso dell'imputato, da parte del
tribunale supremo militare, di una sua precedente sentenza istruttoria
di proscioglimento, ha denunziato in riferimento alla garanzia
costituzionale dell'uguaglianza, nell'esercizio del diritto di difesa
(ai sensi degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione), l'illegittimità dell'art. 348, terzo comma, del codice
penale militare di pace, concernente l'impugnazione, davanti al
tribunale supremo militare, e per soli motivi di legittimità, delle
sentenze pronunziate a conclusione dell'istruttoria, senza che sia
previsto un secondo grado di giurisdizione di merito: in coerenza del
resto, col sistema processuale militare.
Secondo il giudice a quo la normativa impugnata comporterebbe gravi
limitazioni all'esercizio della difesa, con ingiustificata diversità
dalla disciplina di tale diritto nel processo penale ordinario,
normalmente caratterizzato dal secondo grado di merito in sede di
appello.
2. - La questione, nei sensi prospettati, è inammissibile per
palese difetto di rilevanza.
Va considerato infatti che il giudice di rinvio può giudicare solo
sui punti che furono oggetto di annullamento e sui punti che siano con
quelli annullati in relazione di connessione e di derivazione. Tali
principi vigono per il processo penale ordinario, in cui il giudizio di
rinvio consegue alla sentenza della Corte di cassazione. Ma essi non
possono non valere anche per il processo militare, poiché al tribunale
supremo militare, e fino a quando il legislatore non avrà provveduto
al suo riordinamento giusta l'art. 111 e la disposizione VI transitoria
della Costituzione, è attribuita giurisdizione di legittimità,
analoga a quella della Corte di cassazione: a norma dell'art. 387
c.p.m.p. in relazione all'art. 524 c.p.p., nonché dell'art. 261
c.p.m.p., il quale autorizza l'applicazione delle disposizioni del
codice di rito penale ordinario al processo davanti al giudice
militare, salve eccezioni, non ricorrenti nella specie.
3. - Secondo tali premesse, anche la cognizione del giudice penale
militare di rinvio risulta delimitata dalla sentenza di annullamento
del tribunale supremo militare, escludendosi che, dopo di questa, egli
sia legittimato a rilevare pretese omissioni di gradi intermedi di
gravame che, se mai, dovevano essere rilevate nel giudizio di
annullamento e che, attesi i già ricordati limiti del giudizio di
rinvio, non potrebbero influire sulla definizione di questo, anche
sotto il profilo della ritualità della sentenza che lo ha disposto.
Deve quindi ritenersi preclusa ogni questione di legittimità
costituzionale circa normative riguardanti le predette fasi
processuali.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice
penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma
primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, dal giudice istruttore
presso la sezione autonoma di Cagliari del tribunale militare
territoriale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere