CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 34784/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato impugnazione qualificata comeappello avverso la sentenza del 3 novembre 2025, con la quale il Tribunale diMessina lo ha condannato alla pena dell’ammenda per reati in materia disicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008); impugnazione che è stata trasmessaa questa Corte dalla Corte di appello;che nel ricorso si denunciano: 1) la mancata assoluzione dell’imputato, sulrilievo dell’incoerenza delle popolazioni del teste Giuffrida, in assenza di provache i soggetti rinvenuti all’atto del controllo fossero lavoratori occupati inviolazione di legge, non essendo mai stati verbalizzate le dichiarazioni di talisoggetti, mai entrate nel fascicolo del pubblico ministero; 2) l’eccessività dellapena, in presenza di una condotta isolata, incerta nelle dinamiche e, comunque,irripetibile.Considerato che, trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell’art. 593,comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., a norma dell’art. 568, comma 5, cod.proc. pen., verificata l’oggettiva impugnabilità del provvedimento in sede dilegittimità e l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento disottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, il giudice d’appelloimpropriamente adito ha correttamente trasmesso gli atti a questa Corte (cfr.Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Rv. 220221; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018,Rv. 273738; Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Rv. 259532);che il primo motivo è inammissibile, perché diretto ad ottenere unarivalutazione di elementi fattuali, preclusa in sede di legittimità, a fronte di unamotivazione pienamente logica e coerente della sentenza impugnata;che, quanto alla prova del fatto, la stessa emerge dalle risultanzedell’ispezione, come ben evidenziato in sentenza (pagg. 3-4), restando del tuttoipotetica la prospettazione difensiva secondo cui non vi sarebbe prova dellaqualità dei soggetti trovati presso l’attività di bar ristorazione (sei lavoratori deiquali tre in nero), tenendo comunque irrilevante, su un piano logico, l’escussionedi tali soggetti, colti nell’atto di prestazioni lavorative;del tutto generico, perché sostanzialmente privo di argomentazioni asostegno, è il secondo motivo di doglianza, anche a fronte di una penacomplessivamente modesta, vista la quantità e la tipologia delle violazioni postein essere, che denotano una globale illegalità dell’attività imprenditoriale svolta,quanto al profilo della sicurezza sul lavoro (mancata formazione, mancate visitemediche, mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione eprotezione dei rischi, mancata nomina del medico competente).Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]