CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2021
Cassazione n. 22975/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 GON nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 maggio 2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata in data 21 gennaio 2021 dal Tribunale di Milano in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato, a seguito di arresto in flagranza e contestuale giudizio direttissimo svoltosi con l'accesso al giudizio abbreviato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, oltre statuizioni accessorie. L'accusa attiene alla formazione di documentazione falsa valida per l'espatrio ed in particolare di una carta di identità apparentemente rilasciata dall'autorità rumena con l'apposizione della propria fotografia, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, fatti accertati in data 12 gennaio 2021. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto il documento quale titolo valido per l'espatrio. La Corte non avrebbe motivato in relazione alla effettuata verifica dell'esistenza sul documento sequestrato della dicitura, che può essere eventualmente apposta, che esclude l'idoneità del titolo ad essere valido per l'espatrio. In particolare, essendo il documento redatto in lingua rumena, la verifica della presenza di clausole ostative per l'espatrio avrebbe dovuto essere effettuata da un soggetto che comprende la lingua straniera. 2.2.Con il secondo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 497 bis comma 2 cod. pen. In particolare non vi sarebbe prova che il ricorrente abbia formato il documento falso o sia concorso a formarlo secondo la regole dell'oltre ogni ragionevole dubbio, potendosi al più individuare elementi indizianti al riguardo con la conseguente qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 497- bis comma 1 cod. pen.. 2.3.Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Osserva il ricorrente che la Corte territoriale, condividendo il percorso motivazionale del giudice di primo grado, giustifica nella determinazione del quantum di pena il discostamento dai minimi edittali valorizzando le motivazioni che avevano spinto l'imputato ad esibire il documento falso e cioè la volontà di sottrarsi all'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia. Siffatta motivazione risulterebbe priva di ogni fondamento dal momento che Ndocaj ignorava la esistenza di un ordine di esecuzione nei suoi confronti, come del resto indirettamente dimostra la instaurazione di un procedimento di rescissione del giudicato pendente dinanzi alla corte di Appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono generici. Il ricorso infatti non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 2. Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado e, sulla base di giurisprudenza consolidata, ha ricondotto la fattispecie ad un corretto schema normativo (art. 497 bis comma 2 cod.pen.). La tesi del ricorrente, lamentando motivazione carente od illogica in ordine all'asserita non validità del documento per l'espatrio e alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 497 bis comma 1 cp, presenta genericità delle doglianze, mancando ogni indicazione della correlazione tra le ragioni della decisione impugnata - dove correttamente si puntualizza, rispettivamente, che la carta d'identità apparentemente emessa da un Paese UE senza diciture di limitazioni è documento valido per l'espatrio e che la fotografia del ricorrente apposta sul documento dimostra una sua partecipazione diretta alla condotta di falsificazione - e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione che, ignorando le argomentazioni del provvedimento censurato e insistendo nella mera riproposizione, non supportata da fonti a corredo, delle affermazioni già proposte dinanzi al giudice del merito, cade nel vizio di aspecificità (Cass. Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007). 3. L'ultimo motivo sul trattamento sanzionatorio è inedito, come si ricava dalla lettura dell'atto di appello. Va peraltro evidenziato che la Corte territoriale e il giudice di primo grado hanno fornito adeguata ed esaustiva motivazione in ordine ai criteri seguiti per la determinazione della pena in concreto adottata. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue, altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a