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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2019

Cassazione n. 18101/2026

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difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controTre D S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Puglia,Sez. distaccata di Foggia, n. 2537/2019 depositata il 23/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, l’Agenzia delleentrate ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Foggia che aveva accoltoNumero registro generale 13563/2020Numero sezionale 4534/2026Numero di raccolta generale 18101/2026Data pubblicazione 05/06/2026il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamentocon denunce di variazione espletate con procedura DOCFA, per treimmobili, indicati in catasto al foglio 63, part. 781, sub. 68-69-70.In particolare, la società aveva proposto la classe 4 mentre l’Agenziaaveva accertato, all’esito del processo di classamento attivato dallacontribuente, le diverse classi 5 e 6.Il giudice di prime cure aveva ritenuto non motivato l’avviso ed avevaconfermato la classe 4 in quanto le caratteristiche degli immobili eranorimaste immutate.2.

La C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado e respintol’appello, stante l’insussistenza dei presupposti per la rettifica delclassamento e la inidonea motivazione dell’avviso di accertamento.Secondo il giudice di merito, gli immobili de quibus non erano statioggetto di alcuna preventiva valutazione tecnica da parte dell’Agenzia e,essendo stato disatteso il classamento proposto dalla società, “l’ufficioavrebbe dovuto esporre meglio e più compiutamente le ragioni afondamento della rettifica operata, cosa che non ha fatto, considerato chein primo grado non è riuscito a motivare appieno ovvero provare lemaggiori classi accertate con l’allegazione di elementi di confronto.

Pertale motivo l’atto di accertamento non è risultato completo sin dalla suaprima formazione e non può” essere integrato ex post.2.1.

Il giudice di merito ha inoltre affermato che a fronte delle sopraindicate mancanze, il contribuente aveva dimostrato che gli immobilioggetto del classamento non avevano subito ristrutturazioni, per cui nonera giustificato un incremento della classe di merito, e che la classe quartaera in linea con quella ordinariamente attribuita ad unità immobiliari3.

Avverso la predetta decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate conquattro censure; resiste con controricorso la società contribuente.Numero registro generale 13563/2020Numero sezionale 4534/2026Numero di raccolta generale 18101/2026Data pubblicazione 05/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con la prima censura è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c.per non corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ex art. 360, comma1, n. 3 c.p.c..Il ricorrente aveva, in tesi, fondato il ricorso solo sul profilo dellamotivazione dell’avviso di accertamento e in appello non aveva propostoalcun appello incidentale.

Pertanto, la motivazione della C.T.R. sarebbe daconsiderarsi ultra petitum nella parte in cui entra nel merito delprovvedimento di revisione del classamento.La censura è infondata atteso che dal contenuto del ricorso originariodel contribuente si evince che l’impugnazione era fondata sull’assenza dimotivazione, ma anche di prova dei presupposti legali del riclassamento.2.

Con la seconda censura è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell'art. 65 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c..Con la terza censura è denunciata la violazione e falsa applicazione delcombinato disposto dell'art. 61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, dell'art. 9 delr.d.l. n. 652 del 1939, degli artt. da 19 a 26 del d.P.R. n. 1142 del 1949,in relazione ai paragrafi 21 e 22 delle istruzioni del Ministero delle Finanzedel 24 maggio 1942; il tutto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;al contempo è denunciato anche l'omesso esame di fatti decisivi dellacontroversia ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..L’Agenzia, in sostanza, si duole della circostanza che, in caso diprocedura DOCFA, è sufficientemente motivato l’avviso che contenga laconsistenza, la categoria e la classe attribuita.2.1.

I motivi sono suscettibili di trattazione congiunta.L'avviso interveniva all'esito di una procedura DOCFA attivata dallaparte privata, così da rendersi applicabile il fermo indirizzo interpretativodi legittimità secondo il quale (Cass. n. 31809/18 ed innumerevoli altre):“in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della renditaNumero registro generale 13563/2020Numero sezionale 4534/2026Numero di raccolta generale 18101/2026Data pubblicazione 05/06/2026catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo dimotivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione deidati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicatidal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza trala rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso”.

Analogamente si affermain Cass. n. 12777/18, secondo cui: “in tema di classamento di immobili,qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd.procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classestati disattesi dall’ufficio e l’eventuale discrasia derivi da una valutazionetecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia unadivergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, lamotivazione deve essere più approfondita e specificare le differenzeriscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa delcontribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso”.2.2.

Ribadito questo indirizzo, il ricorso deve essere respinto.Infatti, come innanzi evidenziato, la decisione impugnata, da un lato,ha ritenuto non motivato l’avviso e, dall’altro, nel merito, ha ritenuto nongiustificato un incremento della classe, avendo il contribuente dimostratoche gli immobili oggetto del contendere non avevano subitoristrutturazioni.

Il giudice di merito, conclusivamente, ha ritenuto correttala classe 4 proposta dal contribuente, altresì richiamando il classamentocatastale conforme di altre unità immobiliari dedotte a comparazione dalNumero registro generale 13563/2020Numero sezionale 4534/2026Numero di raccolta generale 18101/2026Data pubblicazione 05/06/2026contribuente stesso, e ritenute probanti per sovrapposizione dicaratteristiche.La decisione era quindi fondata su due autonome ragioni, estese almerito della classificazione.Sicché, come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, èsufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda ladecisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovverosia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso ilsingolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (vediCass.

Sez.

Un., n. 16602/2005, e, conformemente, Cass., Sez. 3, n.27015/2016) per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendinon censurata (Cass., Sez. 3, n. 24076/2017; Cass., Sez. 3, n.13880/2020).Il ricorso in conclusione è respinto.Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo e seguono lasoccombenza.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre 200,00 peresborsi ed accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controTre D S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Puglia,Sez. distaccata di Foggia, n. 2537/2019 depositata il 23/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, l’Agenzia delleentrate ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Foggia che aveva accoltoNumero registro generale 13563/2020Numero sezionale 4534/2026Numero di raccolta generale 18101/2026Data pubblicazione 05/06/2026il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamentocon denunce di variazione espletate con procedura DOCFA, per treimmobili, indicati in catasto al foglio 63, part. 781, sub. 68-69-70.In particolare, la società aveva proposto la classe 4 mentre l’Agenziaaveva accertato, all’esito del processo di classamento attivato dallacontribuente, le diverse classi 5 e 6.Il giudice di prime cure aveva ritenuto non motivato l’avviso ed avevaconfermato la classe 4 in quanto le caratteristiche degli immobili eranorimaste immutate.2. La C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado e respintol’appello, stante l’insussistenza dei presupposti per la rettifica delclassamento e la inidonea motivazione dell’avviso di accertamento.Secondo il giudice di merito, gli immobili de quibus non erano statioggetto di alcuna preventiva valutazione tecnica da parte dell’Agenzia e,essendo stato disatteso il classamento proposto dalla società, “l’ufficioavrebbe dovuto esporre meglio e più compiutamente le ragioni afondamento della rettifica operata, cosa che non ha fatto, considerato chein primo grado non è riuscito a motivare appieno ovvero provare lemaggiori classi accertate con l’allegazione di elementi di confronto. Pertale motivo l’atto di accertamento non è risultato completo sin dalla suaprima formazione e non può” essere integrato ex post.2.1. Il giudice di merito ha inoltre affermato che a fronte delle sopraindicate mancanze, il contribuente aveva dimostrato che gli immobilioggetto del classamento non avevano subito ristrutturazioni, per cui nonera giustificato un incremento della classe di merito, e che la classe quartaera in linea con quella ordinariamente attribuita ad unità immobiliari3. Avverso la predetta decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate conquattro censure; resiste con controricorso la società contribuente.Numero registro generale 13563/2020Numero sezionale 4534/2026Numero di raccolta generale 18101/2026Data pubblicazione 05/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c.per non corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ex art. 360, comma1, n. 3 c.p.c..Il ricorrente aveva, in tesi, fondato il ricorso solo sul profilo dellamotivazione dell’avviso di accertamento e in appello non aveva propostoalcun appello incidentale. Pertanto, la motivazione della C.T.R. sarebbe daconsiderarsi ultra petitum nella parte in cui entra nel merito delprovvedimento di revisione del classamento.La censura è infondata atteso che dal contenuto del ricorso originariodel contribuente si evince che l’impugnazione era fondata sull’assenza dimotivazione, ma anche di prova dei presupposti legali del riclassamento.2. Con la seconda censura è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell'art. 65 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c..Con la terza censura è denunciata la violazione e falsa applicazione delcombinato disposto dell'art. 61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, dell'art. 9 delr.d.l. n. 652 del 1939, degli artt. da 19 a 26 del d.P.R. n. 1142 del 1949,in relazione ai paragrafi 21 e 22 delle istruzioni del Ministero delle Finanzedel 24 maggio 1942; il tutto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;al contempo è denunciato anche l'omesso esame di fatti decisivi dellacontroversia ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..L’Agenzia, in sostanza, si duole della circostanza che, in caso diprocedura DOCFA, è sufficientemente motivato l’avviso che contenga laconsistenza, la categoria e la classe attribuita.2.1. I motivi sono suscettibili di trattazione congiunta.L'avviso interveniva all'esito di una procedura DOCFA attivata dallaparte privata, così da rendersi applicabile il fermo indirizzo interpretativodi legittimità secondo il quale (Cass. n. 31809/18 ed innumerevoli altre):“in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della renditaNumero registro generale 13563/2020Numero sezionale 4534/2026Numero di raccolta generale 18101/2026Data pubblicazione 05/06/2026catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo dimotivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione deidati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicatidal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza trala rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso”. Analogamente si affermain Cass. n. 12777/18, secondo cui: “in tema di classamento di immobili,qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd.procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classestati disattesi dall’ufficio e l’eventuale discrasia derivi da una valutazionetecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia unadivergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, lamotivazione deve essere più approfondita e specificare le differenzeriscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa delcontribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso”.2.2. Ribadito questo indirizzo, il ricorso deve essere respinto.Infatti, come innanzi evidenziato, la decisione impugnata, da un lato,ha ritenuto non motivato l’avviso e, dall’altro, nel merito, ha ritenuto nongiustificato un incremento della classe, avendo il contribuente dimostratoche gli immobili oggetto del contendere non avevano subitoristrutturazioni. Il giudice di merito, conclusivamente, ha ritenuto correttala classe 4 proposta dal contribuente, altresì richiamando il classamentocatastale conforme di altre unità immobiliari dedotte a comparazione dalNumero registro generale 13563/2020Numero sezionale 4534/2026Numero di raccolta generale 18101/2026Data pubblicazione 05/06/2026contribuente stesso, e ritenute probanti per sovrapposizione dicaratteristiche.La decisione era quindi fondata su due autonome ragioni, estese almerito della classificazione.Sicché, come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, èsufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda ladecisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovverosia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso ilsingolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (vediCass. Sez. Un., n. 16602/2005, e, conformemente, Cass., Sez. 3, n.27015/2016) per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendinon censurata (Cass., Sez. 3, n. 24076/2017; Cass., Sez. 3, n.13880/2020).Il ricorso in conclusione è respinto.Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo e seguono lasoccombenza. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre 200,00 peresborsi ed accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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