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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 27277/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Iulian ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato, riconoscendo il beneficio della non menzione, quella del GUP del Tribunale di Pescara di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, codice della strada (in Pescara, 25/1/2020); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), con le quali i giudici territoriali hanno motivatamente disatteso le doglianze di analogo tenore veicolate con il gravame, dando conto dell'accertato "consenso informato" prestato dall'imputato e da costui validamente firmato in ospedale; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est.

La p side

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Iulian ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato, riconoscendo il beneficio della non menzione, quella del GUP del Tribunale di Pescara di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, codice della strada (in Pescara, 25/1/2020); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), con le quali i giudici territoriali hanno motivatamente disatteso le doglianze di analogo tenore veicolate con il gravame, dando conto dell'accertato "consenso informato" prestato dall'imputato e da costui validamente firmato in ospedale; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La p side
Sentenza Cassazione n. 27277/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris