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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 41472/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI ct3TU3v.rse-a+fe-pagt-i-- udita la relazione svoltacal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., la misura della custodia cautelare applicatagli.

2. Avverso l' ordinanza ha presentato ricorso il difensore dell'indagato per vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei requisiti che legittimavano il permanere della misura.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente, declaratoria che va pronunciata senza formalità di procedura, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc pen..

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.

Risulta dagli atti che la motivazione dell'ordinanza è stata notificata a mani dell'indagato, detenuto in carcere, e del difensore di fiducia rispettivamente il 7 e 9 giugno 2021.

L'odierno ricorso è stato depositato il 17 giugno 2021 ma è pervenuto al Tribunale del Riesame il g. 1 luglio 2021, oltre il termine di dieci giorni, stabilito dall'art. 311 cod. proc. pen..

Tale modalità di presentazione del ricorso è irrituale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

A differenza di quanto previsto per la presentazione della richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame in materia cautelare personale, deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, nel caso di specie il Tribunale del riesame di Brescia, ove, come anticipato, l'impugnazione è pervenuta solo in data 13 febbraio 2020, quindi, ben oltre il termine di dieci giorni, previsto dalla legge. 4.Le specifiche modalità fissate dall'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso per cassazione, costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione, secondo un risalente principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte dal quale non vi è ragione di discostarsi e ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno precisato come in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrénte il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo, come, appunto si è verificato nel caso in esame. (S.U.

Sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). 5.Né alla data di scadenza del termine era operativa la causa di sospensione del termine di impugnazione che, per il Tribunale di Brescia, è intervenuta, per contenere gli effetti del contagio dovuto alla diffusione del coronavirus, solo con il d.l. n. 10 dell'8 marzo 2020.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 5 ottobre 2021 Il Consigliere est ore [OSCURATO:PERSONA] Stfar10 1ogini D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI ct3TU3v.rse-a+fe-pagt-i-- udita la relazione svoltacal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., la misura della custodia cautelare applicatagli. 2. Avverso l' ordinanza ha presentato ricorso il difensore dell'indagato per vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei requisiti che legittimavano il permanere della misura. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente, declaratoria che va pronunciata senza formalità di procedura, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc pen.. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. Risulta dagli atti che la motivazione dell'ordinanza è stata notificata a mani dell'indagato, detenuto in carcere, e del difensore di fiducia rispettivamente il 7 e 9 giugno 2021. L'odierno ricorso è stato depositato il 17 giugno 2021 ma è pervenuto al Tribunale del Riesame il g. 1 luglio 2021, oltre il termine di dieci giorni, stabilito dall'art. 311 cod. proc. pen.. Tale modalità di presentazione del ricorso è irrituale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione. A differenza di quanto previsto per la presentazione della richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame in materia cautelare personale, deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, nel caso di specie il Tribunale del riesame di Brescia, ove, come anticipato, l'impugnazione è pervenuta solo in data 13 febbraio 2020, quindi, ben oltre il termine di dieci giorni, previsto dalla legge. 4.Le specifiche modalità fissate dall'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso per cassazione, costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione, secondo un risalente principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte dal quale non vi è ragione di discostarsi e ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno precisato come in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrénte il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo, come, appunto si è verificato nel caso in esame. (S.U. Sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). 5.Né alla data di scadenza del termine era operativa la causa di sospensione del termine di impugnazione che, per il Tribunale di Brescia, è intervenuta, per contenere gli effetti del contagio dovuto alla diffusione del coronavirus, solo con il d.l. n. 10 dell'8 marzo 2020. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 5 ottobre 2021 Il Consigliere est ore [OSCURATO:PERSONA] Stfar10 1ogini D
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