CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39783/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. /{) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen., per avere allegato, a una istanza di cancellazione dal Registro dei protesti presentata alla Camera di commercio di Milano, un parere pro ventate apparentemente redatto da un perito grafico - dichiarando la nullità della sentenza di primo grado, in quanto ha ritenuto il fatto contestato diverso da quello accertato, inquadrabile quale falso in scrittura privata ( artt.482 - 476 cod. pen. ), e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano. 2. Ricorre, nell'interesse dell'imputato, il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a un unico motivo, con il quale si duole che la Corte di appello, a fronte di un fatto nuovo rispetto a quello contestato, anziché dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, avrebbe dovuto assolvere l'imputato dal reato contestato, e disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie determinazioni, ai sensi degli artt. 517 - 518 cod. pren. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. 1.La Corte di appello ha fatto corretta applicazione della previsione di cui all'art. 604 co. 1 cod. proc. pen., avendo riscontrato che la sentenza di primo grado era stata emessa per un fatto diverso da quello contestato, sul rilievo che la sostituzione di persona - fattispecie residuale - risultasse assorbita dalla contraffazione, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice di primo grado. 2. Non coglie nel segno la doglianza difensiva, incentrata sulla erronea determinazione della Corte di appello, giacchè, se avesse pronunciato sentenza assolutoria sul fatto contestato, si sarebbe formato, su quell'episodio della vita, il giudicato, e il nuovo esercizio dell'azione penale giudicato sarebbe rimasto precluso (Sez. 6 - , n. 37626 del 25/06/2019 Rv. 277200 ). 3. Nè ha pregio la deduzione con cui si vorrebbe sostenere che il fatto fosse, non diverso, ma nuovo. E' opportuno ricordare che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, per "fatto nuovo" si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo "thema decidendum"; per "fatto diverso", invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato. (da ultimo, Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Rv. 275928; Sez. n. 10149 del 15/12/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280938). 3.1. Risulta, dunque, di intuitiva evidenza la differenza che corre fra le due ipotesi, ai fini del corretto espletamento del diritto di difesa da parte dell'imputato: la "diversità" afferisce alla descrizione del fatto articolata nell'imputazione, a fronte della quale sia però emersa (alla luce dell'istruzione dibattimentale) una diversa ricostruzione della medesima sequenza fattuale, alla luce della quale l'imputato é chiamato a difendersi - nell'ambito di tale sequenza fattuale - da una differente articolazione dei relativi passaggi: il meccanismo contestativo, in tali ipotesi, è quello della contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 516 cod.proc.pen. (fatte salve le garanzie e le facoltà di cui all'art. 519 cod.proc.pen.); oppure, quello della trasmissione degli atti, con ordinanza, da parte del giudice al pubblico ministero ex art. 521, comma 2. La "novità" attiene, invece, a un «accadimento assolutamente difforme da quello contestato», con «l'emergere in dibattimento di accuse in nessun modo rintracciabili nel decreto di rinvio o di citazione a giudizio» (Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822), si tratta, cioè, di un fatto ontologicamente ulteriore e aggiuntivo o alternativo (ma comunque incompatibile) rispetto a quello contestato. Venendo in rilievo una radicale eterogeneità del fatto contestato con quello emerso nel dibattimento, ne deriva che il perimetro imputativo nell'ambito del quale l'imputato é chiamato a esercitare il suo diritto di difesa risulta completamente travalicato. In tal caso, la regola é quella di cui all'art. 518 comma 1 cod.proc.pen.. 4. Dunque, nel caso di specie, essendo indiscusso e immutato il fatto, nei suoi connotati essenziali, come descritti in imputazione, correttamente, la Corte di appello, avendo ritenuto che il Giudice di primo grado avesse pronunciato condanna per un fatto diverso, ha dichiarato la nullità della sentenza e disposto la trasmissione degli atti al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 604 co. 1 cod. proc. pen. . 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa dì inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Cos