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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 1979

Cassazione n. 20215/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1979 avverso la sentenza del 21/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 21 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni, quattro mesi di reclusione e 618 euro di multa per il reato di rapina impropria aggravata.2.

Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio motivazionale in ordine a diversi profili.

2.1. Quanto alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina impropria, la sentenza è frutto di una "errata lettura delle oggettive risultanze dibattimentali" là dove ha ritenuto dimostrato che la persona offesa si aggrappò allo sportello del veicolo a bordo del quale Migliaccio fuggi e poi cadde a terra, circostanza che l'imputato, in sede di interrogatorio di garanzia, negò dopo avere ammesso la sottrazione.

Le dichiarazioni del teste Vazzano sono ambigue e diverse da quelle di altri due testimoni.

Il fatto contestato, dunque, va riqualificato nel reato di furto.

2.2. In relazione alle circostanze aggravanti, non è attendibile la dichiarazione della persona offesa circa la presenza nella sua borsetta offesa della somma di 7.500 euro che sarebbe stata dalla stessa incassata per la vendita di un'autovettura avvenuta due giorni prima.

La recidiva reiterata, poi, è stata erroneamente applicata perché nelle precedenti sentenze di condanna non era mai stata riconosciuta alcuna forma di recidiva.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi generici, non consentiti o infondati.

2. La difesa ha denunciato la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04; Sez. 4, n. 51525 del 7-(R 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567).

Le deduzioni difensive, dunque, potrebbero essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale.

Tuttavia, il ricorrente ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto).

In realtà la difesa ha lamentato non una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì - come si legge nel ricorso - una "errata lettura delle oggettive risultanze dibattimentali", quando peraltro si è proceduto con giudizio abbreviato.

Il controllo di legittimità, però, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione: secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La Corte di appello, richiamando le puntuali, coerenti e concordanti dichiarazioni della persona offesa, dei testi Vazzano e Mussa, che assistettero al fatto, ha evidenziato che tutti "hanno rappresentato che l'imputato, impossessatosi della borsa detenuta dalla persona offesa, esercitò violenza per fronteggiarne la reazione" e "hanno riferito dell'energia fisica estrinsecata dall'imputato contro la vittima per strapparle di mano la borsa ora per mettere in moto l'auto e avviare la marcia nonostante la parte lesa fosse aggrappata alla portiera".

I giudici di merito, pertanto, hanno correttamente riconosciuto la sussistenza del reato di rapina, poiché il furto con strappo non è mai configurabile «in tutte le ipotesi in cui la violenza, comunque "indirizzata", sia stata esercitata [...] per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa - e non lo "strappo" - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina» (così Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281; in senso c:onforme v., ad es., Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558; Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, P., Rv. 248751; Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, Vaccaro, Rv. 234776).

3. Anche le censure in ordine all'applicazione delle circostanze aggravanti sono prive di fondamento.

3.1. La sentenza impugnata ha specificamente motivato (a pag. 6) in ordine alla credibilità della persona offesa e all'attendibilità della sua dichiarazione, resa già in denuncia, circa il possesso della somma di 7.500 euro, custodita nella propria borsetta sottratta dall'imputato.

La difesa non si è confrontata con la motivazione e ha soltanto rilevato l'assenza di elementi di riscontro.

La Corte di appello, poi, ha correttamente accertato l'assenza di elementi che facessero dubitare della obiettività delle dichiarazioni della persona offesa, non essendo necessaria la presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489).

Va ribadito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria c:hiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; di recente v.

Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza del tutto assente nel caso di specie.

3.2. Infine, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2, n. 35159 del 01/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229; Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Lodi, Rv. 283848; Sez. 2, n. 21451 del 05/03/2019, Gasmi, Rv. 275815; Sez. 5, n. 47072 del 13/06/2014, Hoxha, Rv. 261308; Sez. 2, n. 18701 del 07/05/2010, Arullani, Rv. 247089).

Questo orientamento è stato da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite (udienza 30 marzo 2023, ric.

Sabbatini).

Dalla informazione provvisoria risulta affermato il seguente principio: «ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione».

4. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1979 avverso la sentenza del 21/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 21 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni, quattro mesi di reclusione e 618 euro di multa per il reato di rapina impropria aggravata.2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio motivazionale in ordine a diversi profili. 2.1. Quanto alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina impropria, la sentenza è frutto di una "errata lettura delle oggettive risultanze dibattimentali" là dove ha ritenuto dimostrato che la persona offesa si aggrappò allo sportello del veicolo a bordo del quale Migliaccio fuggi e poi cadde a terra, circostanza che l'imputato, in sede di interrogatorio di garanzia, negò dopo avere ammesso la sottrazione. Le dichiarazioni del teste Vazzano sono ambigue e diverse da quelle di altri due testimoni. Il fatto contestato, dunque, va riqualificato nel reato di furto. 2.2. In relazione alle circostanze aggravanti, non è attendibile la dichiarazione della persona offesa circa la presenza nella sua borsetta offesa della somma di 7.500 euro che sarebbe stata dalla stessa incassata per la vendita di un'autovettura avvenuta due giorni prima. La recidiva reiterata, poi, è stata erroneamente applicata perché nelle precedenti sentenze di condanna non era mai stata riconosciuta alcuna forma di recidiva. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi generici, non consentiti o infondati. 2. La difesa ha denunciato la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04; Sez. 4, n. 51525 del 7-(R 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567). Le deduzioni difensive, dunque, potrebbero essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale. Tuttavia, il ricorrente ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto). In realtà la difesa ha lamentato non una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì - come si legge nel ricorso - una "errata lettura delle oggettive risultanze dibattimentali", quando peraltro si è proceduto con giudizio abbreviato. Il controllo di legittimità, però, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione: secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte di appello, richiamando le puntuali, coerenti e concordanti dichiarazioni della persona offesa, dei testi Vazzano e Mussa, che assistettero al fatto, ha evidenziato che tutti "hanno rappresentato che l'imputato, impossessatosi della borsa detenuta dalla persona offesa, esercitò violenza per fronteggiarne la reazione" e "hanno riferito dell'energia fisica estrinsecata dall'imputato contro la vittima per strapparle di mano la borsa ora per mettere in moto l'auto e avviare la marcia nonostante la parte lesa fosse aggrappata alla portiera". I giudici di merito, pertanto, hanno correttamente riconosciuto la sussistenza del reato di rapina, poiché il furto con strappo non è mai configurabile «in tutte le ipotesi in cui la violenza, comunque "indirizzata", sia stata esercitata [...] per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa - e non lo "strappo" - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina» (così Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281; in senso c:onforme v., ad es., Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558; Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, P., Rv. 248751; Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, Vaccaro, Rv. 234776). 3. Anche le censure in ordine all'applicazione delle circostanze aggravanti sono prive di fondamento. 3.1. La sentenza impugnata ha specificamente motivato (a pag. 6) in ordine alla credibilità della persona offesa e all'attendibilità della sua dichiarazione, resa già in denuncia, circa il possesso della somma di 7.500 euro, custodita nella propria borsetta sottratta dall'imputato. La difesa non si è confrontata con la motivazione e ha soltanto rilevato l'assenza di elementi di riscontro. La Corte di appello, poi, ha correttamente accertato l'assenza di elementi che facessero dubitare della obiettività delle dichiarazioni della persona offesa, non essendo necessaria la presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489). Va ribadito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria c:hiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza del tutto assente nel caso di specie. 3.2. Infine, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2, n. 35159 del 01/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229; Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Lodi, Rv. 283848; Sez. 2, n. 21451 del 05/03/2019, Gasmi, Rv. 275815; Sez. 5, n. 47072 del 13/06/2014, Hoxha, Rv. 261308; Sez. 2, n. 18701 del 07/05/2010, Arullani, Rv. 247089). Questo orientamento è stato da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite (udienza 30 marzo 2023, ric. Sabbatini). Dalla informazione provvisoria risulta affermato il seguente principio: «ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione». 4. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 20215/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris