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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 09901/2026

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31326/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione, ossia da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione al momento della sua proposizione (l'iscrizione all'albo speciale dei cassazionisti, infatti, risulta essere del 20/02/2026, mentre il ricorso è stato presentato il 09/09/2025) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così eciso in data 6 marzo 2026. [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31326/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione, ossia da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione al momento della sua proposizione (l'iscrizione all'albo speciale dei cassazionisti, infatti, risulta essere del 20/02/2026, mentre il ricorso è stato presentato il 09/09/2025) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così eciso in data 6 marzo 2026. [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] v
Sentenza Cassazione n. 09901/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris