CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2021
Cassazione n. 36626/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24213-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29 presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Catania, via Umberto 303 presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1406/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/09/2016; Ric. 2016 n.24213 sez. S2 - ud.22/06/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Bronte, accoglieva la domanda subordinata proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri convenuti rimasti contumaci, ritenendo dimostrato il possesso continuato ultraventennale di tre particelle indicate dall'attore nell'atto di citazione e nel contempo rigettava la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta volta ad ottenere la condanna al rilascio del terreno censito al foglio 46 particella numero 255. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza, insistendo nella richiesta di accoglimento della domanda riconvenzionale. 3. La Corte d'Appello di Catania accoglieva parzialmente l'impugnazione e in riforma della sentenza gravata, rigettava tutte le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al terreno censito alla particella numero 225 del foglio 46 con condanna all'immediato rilascio del bene in favore dell'appellante. La Corte d'Appello evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di aver stipulato nel luglio 1984 un contratto preliminare di compravendita e di aver avuto, sin dalla data della stipula, la disponibilità materiale di tutti i beni promessi in vendita (particelle 93, 94 foglio 44 e parte della particella 117, foglio 46, oggi 225) come espressamente affermato alla pagina 3 dell'atto di citazione. Il medesimo Virgilio ammetteva di non aver onorato alcune cambiali e di non aver dimostrato l'adempimento del preliminare sicché non riproponeva la domanda di sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c., insistendo invece nella domanda subordinata di usucapione accolta dal Tribunale. Ric. 2016 n.24213 sez. S2 - ud.22/06/2021 Secondo il giudice del gravame dalle mappe catastali e dai certificati la particella n. 225 del foglio 46 non poteva considerarsi un unicum con le particelle 93 e 94, essendovi una strada catastale interposta tra le medesime particelle. Sicché la suddetta particella risultava di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di atto di divisione ereditaria del 23 luglio 2004. Per stessa ammissione del Virgilio il terreno, accatastato come bosco ceduo, non era mai stato coltivato, come peraltro confermato anche dai testi escussi, né risultava essere stato recintato prima dell'inizio del giudizio, tanto che un teste aveva specificato che la particella n.225 era stata recintata solo un paio d'anni prima, così come altro teste aveva dichiarato di aver svolto lavori di spianamento nella particelle in questione su incarico degli Orefici circa tre anni prima e che il terreno all'epoca non era recintato. Neppure il fratello del Virgilio aveva rilasciato dichiarazioni utili avendo affermato che lo spianamento e la recinzione risalivano a qualche anno addietro. Gli altri testimoni avevano genericamente dichiarato di aver visto il Virgilio sui terreni ma nessuno aveva saputo specificare da quando e per quale motivo. Non vi era nemmeno prova certa che lo svolgimento di attività di pulizia, al fine di prevenire incendi, fosse stata compiuta anche sulla particella n. 255. Sul punto le deposizioni testimoniali apparivano estremamente vaghe. Il fatto che l'appellato fosse stato visto vicino al fabbricato nella parte bassa del terreno non era di per sé rilevante data la vicinanza dei fondi e l'assenza di recinzioni per lungo tempo. Non risultava provato che il Virgilio avesse avuto la detenzione materiale del bosco di cui alla particella 225, né risultava provata l'interversione della detenzione qualificata in possesso. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Ric. 2016 n.24213 sez. S2 - ud.22/06/2021 6. Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimità dell'udienza, hanno insistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione in riferimento agli articoli 832, 1142, 1158, 2932 c.c. e agli articoli 228 e 229 c.p.c. e 116 c.p.c. per aver errato o travisato l'esame dei fatti storici principali e secondari e degli atti processuali. Il ricorrente riporta l'ultima pagina del suo atto introduttivo del giudizio al fine di dimostrare non esserci stata alcuna richiesta di sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c. in relazione alla particella 225 del foglio 46. Pertanto, in ordine alla suddetta particella 225 è stata proposta solo domanda di usucapione e non anche richiesta di sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c.. Erroneamente, invece, la Corte d'Appello ha ritenuto che il ricorrente avesse agito in giudizio per ottenere una sentenza ex articolo 2932 c.c.. Inoltre, non vi sarebbe stata alcuna ammissione, e men che meno alcuna confessione giudiziale o spontanea da parte del ricorrente in ordine alla mancata coltivazione del terreno, contrariamente a quanto affermato in sentenza. Vi sarebbe dunque violazione di legge per essere stata travisata la prova dei fatti, in quanto non occorreva provare l'interversione della detenzione qualificata in possesso, non essendovi mai stata detenzione ma fin dal principio possesso pieno ed esclusivo. Peraltro, il possesso si presume continuativo con inversione dell'onere della prova per dimostrarne l'interruzione. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 832, 1142, 1158 c.c. e degli articoli 116 c.p.c. omesso o travisato esame di fatti storici principali e secondari contenuti negli atti processuali: a) pianta planimetrica e geografica delle particelle 93, 94, foglio 44 e particella 225, foglio 46 del Comune di Randazzo da cui risulterebbe che le suddette particelle costituiscono un Ric. 2016 n.24213 sez.S2 - ud.22/06/2021 unico fondo e che le stesse non sono distinte e separate o attraversate da alcuna strada; b) numerosi rilievi fotografici. La situazione dei luoghi oggetto di discussione tra le parti avrebbe carattere decisivo, fondandosi su tale elemento l'erroneo convincimento della Corte d'Appello. Risulterebbe violato l'articolo 116 c.p.c. sulla valutazione della prova. Il mancato esame da parte del giudice del merito di tali risultanze che con un giudizio di certezza e non di mera probabilità avrebbero indotto ad una decisione diversa da quella adottata integrerebbe di per sé il vizio di omesso e insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. Il fatto che il fondo non fosse unico costituirebbe omesso esame di un fatto decisivo e trattandosi di un bosco non rileverebbe in alcun modo ma non coltivazione. 2.1 I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati. In primo luogo, deve osservarsi che la Corte d'Appello ha affermato che alla pagina 3 della citazione risultava espressamente la deduzione del ricorrente di avere stipulato un contratto preliminare di compravendita e di aver avuto, sin dalla suddetta stipula, la disponibilità materiale di tutti i beni promessi in vendita, compresa la particella 117, foglio 46, oggi 225. Il ricorrente si limita a riportare l'ultima pagina del suo atto introduttivo al fine di dimostrare non esserci stata alcuna richiesta di sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c. e che la domanda relativa alla particella 117 (poi 225) era solo di accertamento dell'intervenuta usucapione. In disparte il suddetto motivo di inammissibilità per difetto di specificità, rileva il Collegio come il ricorrente non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ric. 2016 n.24213 sez.S2 - ud.22/06/2021 Infatti, la decisione della Corte d'Appello si fonda sulla mancata prova non solo del possesso ma della stessa detenzione della particella in esame. Infatti, secondo la Corte d'Appello, [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna prova oltre che del possesso neanche della detenzione della particella 117 (poi 225), sicché risulta irrilevante il supposto errore sulla mancanza di prova circa l'interversione della detenzione in possesso, errore asseritamente derivante dall'erroneo esame della originaria domanda attorea. Del pari risulta irrilevante il supposto errore circa l'ammissione da parte del ricorrente della non coltivazione del fondo, così come quella relativa allo stato dei luoghi. Infatti, il fatto che la particella n.225 formi o meno un fondo unico con le particelle n.93 e 94 non ha alcuna conseguenza rispetto alla mancanza di prova del possesso (e della detenzione) di tale terreno. Tra l'altro è lo stesso ricorrente a distinguere i suddetti beni, affermando in relazione alla particella di proprietà della Orefici di aver agito esclusivamente con la domanda di usuca pio ne. L'ulteriore censura di violazione dell'art. 1142 c.c. sulla presunzione del possesso è del tutto infondata. Come si è detto, il ricorrente non ha fornito alcuna prova di una relazione con il bene indipendentemente dalla sua possibile qualificazione come detenzione o come possesso. La Corte d'Appello ha ritenuto non provato perfino l'asserito svolgimento di attività di pulizia al fine di prevenzione degli incendi (pag. 4). Quanto alla censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere il giudice esercitato male il suo apprezzamento e la valutazione delle prove disponibili, la stessa è inammissibile, risolvendosi espressamente nella richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori. La deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova Ric. 2016 n.24213 sez. S2 - ud.22/06/2021 o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.. Ne consegue l'inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. (Sez. L, Sentenza n. 13960 del 19/06/2014; n. 26965 del 2007). Infine, giova ribadire che perché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 91, 92, 93 e 99 c.p.c. omesso esame del fatto storico della reciproca soccombenza dell'avvenuta conferma seppure parziale della sentenza di usucapione emessa dal Tribunale di Bronte, omesso esame di fatti storici contenute nell'atto di appello della resistente. La censura attiene alla regolamentazione delle spese erroneamente poste a carico del ricorrente che, invece, non rivestiva la qualità di unico soccombente, essendovi una soccombenza reciproca. Le spese al più avrebbero dovuto essere compensate. 3.1 II terzo motivo di ricorso è infondato. Ric. 2016 n.24213 sez. 52 - ud.22/06/2021 La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di merito ha rivestito la parte di convenuta, soccombente in primo grado e appellante in secondo grado, con accoglimento dei motivi di appello e della domanda riconvenzionale di rilascio del terreno censito alla particella 225 del foglio 46. Ciò premesso, quanto alla violazione dell'art. 91 è sufficiente richiamare il principio secondo il quale la soccombenza comporta solo che è vietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 - 01). Nella specie lo stesso ricorrente ritiene sussistere un'ipotesi di soccombenza reciproca che avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese, sicché non vi è stata alcuna violazione dell'art. 91 c.p.c. Quanto alla violazione dell'art. 92 c.p.c. deve darsi continuità al seguente principio di diritto: «La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente» (Sez. 2, Sent. n. 2149 del 2014). 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2016 n.24213 sez. S2 - ud.22/06/2021 A La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3200, più 200 per esborsi; //7 ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma,