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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 agosto 1960

Cassazione n. 00631/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • [OSCURATO:PERSONA] Felice [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1960 avverso la sentenza del 29/01/2021 della Corte di Appello di Roma; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] spa, Italferr spa, Wastle Italia spa, [OSCURATO:PERSONA] (UK) PLC, Ecoeternit srl, [OSCURATO:PERSONA] srl, RMB spa, [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA], Ecotecnica srl visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria notificata e chiedendo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari, il quale si associa alla richiesta di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali, come da nota specifica che deposita; sentito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29/01/2021 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Roma emessa in data 03/12/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con rito abbreviato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt.416 cod. pen. (capo 1), 640, comma primo cod. pen. (capo 2), 56 - 640, comma primo cod. pen. (capo 3), 305, comma 2 d.lgs. 209/2005 (capo 4).

2. Secondo i giudici di merito, l'imputato era da ritenersi partecipe di un'associazione per delinquere che simulava l'esistenza di broker inglesi e di loro portavoce e che riusciva a realizzare, promuovere e commercializzare polizze assicurative apparentemente emesse da società britanniche realmente esistenti ma riconducibili a società "clone" a tal fine create; di tale organizzazione erano certamente membri oltre al [OSCURATO:PERSONA], preposto alla produzione ed alla spedizione delle polizze, anche [OSCURATO:PERSONA], dedito alla commercializzazione delle stesse presso la rete di clienti della CDL Broker, e [OSCURATO:PERSONA], con mansioni operative in territorio inglese.

Tale complessa organizzazione aveva determinato, mediante la commissione dei reati fine, ingenti danni alle imprese truffate (solo in relazione al capo 3 la condotta si era arrestata alla soglia del tentativo).

I riscontri probatori sono stati indicati negli esiti della perquisizione effettuata presso l'abitazione e gli uffici del [OSCURATO:PERSONA], nelle conversazioni intercettate fra quest'ultimo e il Kovacs, nell'interrogatorio del Chieffi, nella documentazione acquisita agli atti in ragione del rito.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. 3.1 Con il primo motivo, di natura processuale, ha eccepito la violazione di legge (artt. 185, 438 comma 6 bis e 453, comma 1 bis e comma 2 cod. proc. pen.) per la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, in quanto successiva a decreto immediato affetto da nullità assoluta, in violazione dell'art. 453, comma 1 bis e comma 2 cod. proc. pen. non operando la preclusione di cui all'art. 438, comma 6 bis cod. proc. pen.

Per il capo 1) il pubblico ministero si era avvalso della modalità cd. custodiale (comma 1 bis dell'art. 453 cod. proc. pen.), scindendo il giudizio per l'accertamento del reato ex art. 416 cod. pen. sì che non solo le indagini risultavano gravemente pregiudicate attesa l'unitarietà della ipotesi delittuosa ma si rischiava di avere pronunce contrastanti, con condanna solo del [OSCURATO:PERSONA] e del Kovacs, nonostante la fattispecie associativa prevedesse la condotta di almeno tre persone.

La corte territoriale non aveva considerato l'assoluzione in primo grado dei coimputati da parte del Gup del Tribunale di Brescia al quale gli atti erano stati trasmessi per competenza, il mancato giudizio di responsabilità nei confronti degli altri due componenti dell'associazione (il Kovacs aveva patteggiato la pena, il Chieffi era in attesa di giudizio), le carenze investigative evidenziate dallo stesso Gip del tribunale di Roma.

Evidenziate le menomazioni al diritto di difesa determinate dalla assenza di una udienza preliminare, il ricorrente ha eccepito altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 453, comma 1 bis cod. proc. pen. nella parte in cui consente l'instaurazione del giudizio immediato in assenza del vaglio giurisdizionale in contraddittorio, su richiesta del pubblico ministero.

In particolare, ha ritenuto ingiustificato il vincolo imposto al Gip dall'art. 455, comma 1 bis cod. proc. pen. rispetto al giudicato cautelare, con conseguente violazione dei principi del giusto processo per l'interferenza del procedimento incidentale de libertate su quello principale; la carenza dei presupposti della idoneità probatoria e della completezza delle indagini quale indice del contrasto dell'immediato cautelare rispetto alla obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), la durata irragionevole delle indagini e l'ingiustificata contrazione dei tempi di rinvio a giudizio (art. 111, comma 2 Cost.). 3.2 Con il secondo motivo ha eccepito il vizio di motivazione ed il travisamento della prova per avere la Corte di appello fornito una ricostruzione fattuale disancorata dalla corretta disamina della documentazione in atti, senza tener conto dei requisiti dell'art. 416 cod. pen. e della pronuncia assolutoria dei correi, pervenendo all'affermazione di responsabilità sulla base esclusivamente della propalazione del Chieffi, la cui credibilità era stata messa in dubbio dal giudice bresciano.

Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA], nonostante il ruolo attribuitogli, non risultava aver partecipato alla divisione dei proventi illeciti in quanto nessun flusso di denaro era a lui pervenuto dai conti incriminati; le deduzioni difensive sulle discrasie cronologiche riscontrabili e la gestione della stamperia erano state altresì pretermesse, con motivazione sul punto illogica e contraddittoria (si era sostenuto per un verso che sarebbe stato il [OSCURATO:PERSONA] ad aver portato da Londra dei contratti autenticati da un notaio londinese e per altro che egli stesso avrebbe preparato i contratti; anche la conversazione tra il Bardella ed Brunetta, parzialmente riportata, era stata equivocata, con ingiustificata attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] delle funzioni proprie del broker Caroll).3.3 Con il terzo motivo, infine, il ricorrente ha eccepito l'erronea applicazione degli artt. 110, 416 cod. pen. e 305 d.lgs. 209/2005 nonché degli artt. 192, comma 2 e 530, comma 2 cod. proc. pen. per la mancata riqualificazione in termini concorsuali del reato associativo - per l'insussistenza del requisito minimo delle tre persone, della formazione di un vincolo associativo, di una struttura organizzativa e dell'indeterminatezza del programma criminoso — e per la mancata assoluzione con la formula dubitativa.

L'imputato, inoltre, era stato escluso dai processi decisionali della asserita associazione ed aveva percepito proventi inferiori al 3% degli importi incassati dal sodalizio; in definitiva, la condanna si basava su una lettura parziale e frammentaria delle acquisizioni istruttorie, disallineate rispetto ai canoni della logica e della coerenza argomentativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi che, per quanto attiene ai profili processuali, reiterano rilievi già prospettati alla corte territoriale e correttamente definiti in quella sede, e, con riferimento al merito, prospettano censure relative alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione in fatto della condotta delittuosa, estranee al giudizio di legittimità.

2. Il ricorrente, su sua richiesta, è stato giudicato con rito abbreviato con conseguente applicazione dell'art. 438, comma 6 bis cod. proc. pen. in base al quale la richiesta di giudizio abbreviato determina la sanatoria delle nullità sempre che non siano assolute.

Sostiene a riguardo la difesa che tale preclusione non opererebbe nel caso di specie, ravvisando un'ipotesi di inammissibilità della richiesta di giudizio immediato, presentata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 453, comma 1 bis cod. proc. pen. con decisione adesiva del giudice per le indagini preliminari ex art.455, comma 1 bis cod. proc. pen.

Il rilievo non tiene conto di quanto stabilito dalla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari, ex art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato, a meno che non ricorra una nullità ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen. ove la richiesta non sia stata preceduta da valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi (Cass. sez. 3, sent. n. 1482 del 20/09/2017 - dep. 15/01/2018 - Rv. 271981; Cass. sez. 6, sent. n. 18193 del 21/03/2018 - dep. 24/04/2018 - Rv. 272986, con la precisazione che la decisione di disporre il giudizio immediato non solo non è sindacabile ma non è neanche revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato).

Come rilevato nella requisitoria del Procuratore Generale, non sussiste nel caso di specie alcuno dei suddetti casi di nullità assoluta, ricollegabile alla decisione sulla richiesta di giudizio immediato; nullità peraltro neppure dedotta in termini dalla difesa che, al contrario, pretende un inammissibile sindacato su tale decisione. 2.1 Ribadisce sul punto il ricorrente che "la richiesta di giudizio immediato (è) inammissibile in quanto la riunione sarebbe stata assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti" relativi alla fattispecie associativa ex art. 416 cod. pen. escludendo che nel caso in oggetto per tale reato sia ipotizzabile una scissione di accertamento giudiziale, specie in relazione al requisito del numero minimo di partecipi.

Anche in questo caso il rilievo non si confronta con l'insegnamento ermeneutico di questa Corte, in base al quale l'indispensabilità della riunione che induce a dare prevalenza al rito ordinario è correlata alla necessità di non pregiudicare indagini che ancora devono essere effettuate mentre l'art. 453, comma 2 cod. proc. pen. non riguarda l'interesse dell'imputato ad un unico giudizio che trova tutela nell'art.18 cod. proc. pen. allorché inibisce la separazione quando "il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti"; necessità, in concreto esclusa dai giudici di merito con valutazione in questa sede insindacabile. (si rinvia a tal fine alla puntuale motivazione di cui a Cass. sez. 2, sent. n. 5046 del 17/11/2020 - dep. 09/02/2021 - Rv. 280563).

In definitiva, nell'ambito del principio delineato dall'art. 253, comma 2 cod. proc. pen. per "indagini in corso" vanno intese esclusivamente le indagini connesse relative ad altri imputati o altri reati per i quali si procede nelle forme ordinarie e con stretto riferimento alla fase delle indagini preliminari, situazione estranea alla stessa prospettazione difensiva. 2.2 Per quanto attiene, infine, ai dubbi di costituzionalità sollevati dalla difesa, si è già affermato da questa Corte che l'interpretazione delle norme che disciplinano l'ammissione del giudizio immediato non solo è rispettosa dei principi desumibili dalla costituzione (articoli 3, 24, 97, 101, 110) ma appare coerente con il complessivo assetto del processo penale, che attribuisce rilievo centrale al dibattimento, quali sede fondamentale di verifica giurisdizionale, in cui può esplicarsi con pienezza e nel contraddittorio fra le parti il diritto di difesa.

L'eventuale regressione del processo alla fase precedente in accoglimento di eccezioni difensive sarebbe contraria ai principi dell'ordinamento processuale e ad esigenze di razionalità e di celerità.

Le considerazioni che precedono valgono a fortiori nel caso come quello in esame in cui sia stata riconosciuta la responsabilità penale dell'imputato, perché non avrebbe senso porre in dubbio, sulla base di una rivalutazione della prognosi ex ante la tenuta del quadro probatorio che in concreto ha portato ex post alla condanna (in termini in motivazione Cass. n. 1482/2017 cit.).

3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, eccependosi il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 A fronte del tenore dei rilievi, deve ribadirsi, innanzitutto, che in tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma di stabilire se questi ultimi: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b) abbiano fornito una corretta interpretazione di essi; c) abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti; d) abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Dall'affermazione di questi principi, ormai costanti nel panorama giurisprudenziale, discendono i seguenti corollari: - in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Cass. sez. 6, sent. n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 11/02/2021 - Rv. 280601); - il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme" (situazione processuale riscontrabile nella fattispecie in esame), sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Cass. sez. 4, sent. n. 35963 del 03/12/2020 - dep. 16/12/2020 - Rv. 280155); 6 /u'L - rispetto alla frequente eccezione di mancanza e manifesta infondatezza della motivazione ovvero della sua contraddittorietà, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (in termini, Cass. sez. 2, sent. n. 9106 del 12/02/2021 - 05/03/2021 - Rv. 280747), in considerazione altresì che in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; - in presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va ritenuta altresì l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, in quanto in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011-dep. 12/04/2012 - rv. 252615). 3.2 Ciò premesso, la sentenza impugnata si sottrae a censure di legittimità, in quanto la motivazione risponde adeguatamente alle censure di merito riproposte in questa sede.

La Corte territoriale, in particolare, si è soffermata sulle criticità prospettate dalla difesa, in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], esaminando in termini logici e coerenti con le risultanze processuali, acquisite in forma cartolare in ragione del rito: - l'irrilevanza dell'assoluzione di altri imputati dello stesso reato, risultando dimostrato che almeno tre soggetti presero parte al sodalizio, per il coinvolgimento, oltre al ricorrente, del Chieffi e del Kovacs; - le finalità del sodalizio (realizzazione di truffe ai danni di società nei cui confronti venivano emesse false polizze fideiussorie, necessarie per l'aggiudicazione di appalti di opere e servizi pubblici);il modus operandi dell'associazione (polizze apparentemente rilasciate da società assicuratrici inglesi vendute ad imprese italiane, con versamento dei premi a cd. società clone, aventi denominazione simile a quelle esistenti) ed il ruolo dei partecipi, con particolare riferimento al ricorrente, il quale nella catena fittizia dell'intermediazione operava con alias; i riferimenti probatori, costituiti in primo luogo dalle dichiarazioni rese dal Chieffi nel corso degli interrogatori - così come sintetizzate alle pagine 9 e seguenti - ritenute attendibili con plausibili argomentazioni, in ragione dei plurimi riscontri indicati (intercettazioni telefoniche tra i correi, documentazione ed oggetti sequestrati presso una società amministrata dal [OSCURATO:PERSONA] e presso la sua abitazione, esiti della perquisizione sul computer portatile), attestanti che con l'alias di Caroll il ricorrente si occupava, in particolare, della formazione delle false polizze fideiussorie e della loro spedizione; l'inconsistenza delle argomentazioni difensive attinenti al tema della non attendibilità del Chieffi come espressa dal Gup di Brescia, ancorando la valutazione sul punto a dati fattuali ed ai riscontri acquisiti; alle discrasie tra il ruolo di capo e la bassa percezione di utili, essendo stato ridimensionato già in primo grado il ruolo dell'imputato; all'assoluzione di altri compartecipi, irrilevante rispetto all'accertata partecipazione di tre componenti, attesa la condanna del Chieffi e il patteggiamento della pena da parte del Kovacs con sentenza che per sua natura contiene l'accertamento e l'affermazione impliciti della responsabilità dell'imputato (ex multis Cass. sez. 2, sent. n. 44190 del 21/06/2018 - dep. 04/10/2018 - Rv. 274078); alla incompatibilità tra il reato di truffa e quello di abusiva intermediazione assicurativa, in realtà insussistente essendo emerso dalla ricostruzione fattuale come l'associazione a delinquere mirasse, attraverso l'effettivo inserimento nel mercato delle polizze fideiussorie, ad operare al pari di altri operatori, sia pure fornendo servizi falsi.

4. Per le suesposte ragioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile, statuizione che determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle spese del grado sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M. 8 V3\,, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • [OSCURATO:PERSONA] Felice [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1960 avverso la sentenza del 29/01/2021 della Corte di Appello di Roma; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] spa, Italferr spa, Wastle Italia spa, [OSCURATO:PERSONA] (UK) PLC, Ecoeternit srl, [OSCURATO:PERSONA] srl, RMB spa, [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA], Ecotecnica srl visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria notificata e chiedendo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari, il quale si associa alla richiesta di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali, come da nota specifica che deposita; sentito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29/01/2021 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Roma emessa in data 03/12/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con rito abbreviato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt.416 cod. pen. (capo 1), 640, comma primo cod. pen. (capo 2), 56 - 640, comma primo cod. pen. (capo 3), 305, comma 2 d.lgs. 209/2005 (capo 4). 2. Secondo i giudici di merito, l'imputato era da ritenersi partecipe di un'associazione per delinquere che simulava l'esistenza di broker inglesi e di loro portavoce e che riusciva a realizzare, promuovere e commercializzare polizze assicurative apparentemente emesse da società britanniche realmente esistenti ma riconducibili a società "clone" a tal fine create; di tale organizzazione erano certamente membri oltre al [OSCURATO:PERSONA], preposto alla produzione ed alla spedizione delle polizze, anche [OSCURATO:PERSONA], dedito alla commercializzazione delle stesse presso la rete di clienti della CDL Broker, e [OSCURATO:PERSONA], con mansioni operative in territorio inglese. Tale complessa organizzazione aveva determinato, mediante la commissione dei reati fine, ingenti danni alle imprese truffate (solo in relazione al capo 3 la condotta si era arrestata alla soglia del tentativo). I riscontri probatori sono stati indicati negli esiti della perquisizione effettuata presso l'abitazione e gli uffici del [OSCURATO:PERSONA], nelle conversazioni intercettate fra quest'ultimo e il Kovacs, nell'interrogatorio del Chieffi, nella documentazione acquisita agli atti in ragione del rito. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. 3.1 Con il primo motivo, di natura processuale, ha eccepito la violazione di legge (artt. 185, 438 comma 6 bis e 453, comma 1 bis e comma 2 cod. proc. pen.) per la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, in quanto successiva a decreto immediato affetto da nullità assoluta, in violazione dell'art. 453, comma 1 bis e comma 2 cod. proc. pen. non operando la preclusione di cui all'art. 438, comma 6 bis cod. proc. pen. Per il capo 1) il pubblico ministero si era avvalso della modalità cd. custodiale (comma 1 bis dell'art. 453 cod. proc. pen.), scindendo il giudizio per l'accertamento del reato ex art. 416 cod. pen. sì che non solo le indagini risultavano gravemente pregiudicate attesa l'unitarietà della ipotesi delittuosa ma si rischiava di avere pronunce contrastanti, con condanna solo del [OSCURATO:PERSONA] e del Kovacs, nonostante la fattispecie associativa prevedesse la condotta di almeno tre persone. La corte territoriale non aveva considerato l'assoluzione in primo grado dei coimputati da parte del Gup del Tribunale di Brescia al quale gli atti erano stati trasmessi per competenza, il mancato giudizio di responsabilità nei confronti degli altri due componenti dell'associazione (il Kovacs aveva patteggiato la pena, il Chieffi era in attesa di giudizio), le carenze investigative evidenziate dallo stesso Gip del tribunale di Roma. Evidenziate le menomazioni al diritto di difesa determinate dalla assenza di una udienza preliminare, il ricorrente ha eccepito altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 453, comma 1 bis cod. proc. pen. nella parte in cui consente l'instaurazione del giudizio immediato in assenza del vaglio giurisdizionale in contraddittorio, su richiesta del pubblico ministero. In particolare, ha ritenuto ingiustificato il vincolo imposto al Gip dall'art. 455, comma 1 bis cod. proc. pen. rispetto al giudicato cautelare, con conseguente violazione dei principi del giusto processo per l'interferenza del procedimento incidentale de libertate su quello principale; la carenza dei presupposti della idoneità probatoria e della completezza delle indagini quale indice del contrasto dell'immediato cautelare rispetto alla obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), la durata irragionevole delle indagini e l'ingiustificata contrazione dei tempi di rinvio a giudizio (art. 111, comma 2 Cost.). 3.2 Con il secondo motivo ha eccepito il vizio di motivazione ed il travisamento della prova per avere la Corte di appello fornito una ricostruzione fattuale disancorata dalla corretta disamina della documentazione in atti, senza tener conto dei requisiti dell'art. 416 cod. pen. e della pronuncia assolutoria dei correi, pervenendo all'affermazione di responsabilità sulla base esclusivamente della propalazione del Chieffi, la cui credibilità era stata messa in dubbio dal giudice bresciano. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA], nonostante il ruolo attribuitogli, non risultava aver partecipato alla divisione dei proventi illeciti in quanto nessun flusso di denaro era a lui pervenuto dai conti incriminati; le deduzioni difensive sulle discrasie cronologiche riscontrabili e la gestione della stamperia erano state altresì pretermesse, con motivazione sul punto illogica e contraddittoria (si era sostenuto per un verso che sarebbe stato il [OSCURATO:PERSONA] ad aver portato da Londra dei contratti autenticati da un notaio londinese e per altro che egli stesso avrebbe preparato i contratti; anche la conversazione tra il Bardella ed Brunetta, parzialmente riportata, era stata equivocata, con ingiustificata attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] delle funzioni proprie del broker Caroll).3.3 Con il terzo motivo, infine, il ricorrente ha eccepito l'erronea applicazione degli artt. 110, 416 cod. pen. e 305 d.lgs. 209/2005 nonché degli artt. 192, comma 2 e 530, comma 2 cod. proc. pen. per la mancata riqualificazione in termini concorsuali del reato associativo - per l'insussistenza del requisito minimo delle tre persone, della formazione di un vincolo associativo, di una struttura organizzativa e dell'indeterminatezza del programma criminoso — e per la mancata assoluzione con la formula dubitativa. L'imputato, inoltre, era stato escluso dai processi decisionali della asserita associazione ed aveva percepito proventi inferiori al 3% degli importi incassati dal sodalizio; in definitiva, la condanna si basava su una lettura parziale e frammentaria delle acquisizioni istruttorie, disallineate rispetto ai canoni della logica e della coerenza argomentativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi che, per quanto attiene ai profili processuali, reiterano rilievi già prospettati alla corte territoriale e correttamente definiti in quella sede, e, con riferimento al merito, prospettano censure relative alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione in fatto della condotta delittuosa, estranee al giudizio di legittimità. 2. Il ricorrente, su sua richiesta, è stato giudicato con rito abbreviato con conseguente applicazione dell'art. 438, comma 6 bis cod. proc. pen. in base al quale la richiesta di giudizio abbreviato determina la sanatoria delle nullità sempre che non siano assolute. Sostiene a riguardo la difesa che tale preclusione non opererebbe nel caso di specie, ravvisando un'ipotesi di inammissibilità della richiesta di giudizio immediato, presentata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 453, comma 1 bis cod. proc. pen. con decisione adesiva del giudice per le indagini preliminari ex art.455, comma 1 bis cod. proc. pen. Il rilievo non tiene conto di quanto stabilito dalla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari, ex art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato, a meno che non ricorra una nullità ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen. ove la richiesta non sia stata preceduta da valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi (Cass. sez. 3, sent. n. 1482 del 20/09/2017 - dep. 15/01/2018 - Rv. 271981; Cass. sez. 6, sent. n. 18193 del 21/03/2018 - dep. 24/04/2018 - Rv. 272986, con la precisazione che la decisione di disporre il giudizio immediato non solo non è sindacabile ma non è neanche revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato). Come rilevato nella requisitoria del Procuratore Generale, non sussiste nel caso di specie alcuno dei suddetti casi di nullità assoluta, ricollegabile alla decisione sulla richiesta di giudizio immediato; nullità peraltro neppure dedotta in termini dalla difesa che, al contrario, pretende un inammissibile sindacato su tale decisione. 2.1 Ribadisce sul punto il ricorrente che "la richiesta di giudizio immediato (è) inammissibile in quanto la riunione sarebbe stata assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti" relativi alla fattispecie associativa ex art. 416 cod. pen. escludendo che nel caso in oggetto per tale reato sia ipotizzabile una scissione di accertamento giudiziale, specie in relazione al requisito del numero minimo di partecipi. Anche in questo caso il rilievo non si confronta con l'insegnamento ermeneutico di questa Corte, in base al quale l'indispensabilità della riunione che induce a dare prevalenza al rito ordinario è correlata alla necessità di non pregiudicare indagini che ancora devono essere effettuate mentre l'art. 453, comma 2 cod. proc. pen. non riguarda l'interesse dell'imputato ad un unico giudizio che trova tutela nell'art.18 cod. proc. pen. allorché inibisce la separazione quando "il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti"; necessità, in concreto esclusa dai giudici di merito con valutazione in questa sede insindacabile. (si rinvia a tal fine alla puntuale motivazione di cui a Cass. sez. 2, sent. n. 5046 del 17/11/2020 - dep. 09/02/2021 - Rv. 280563). In definitiva, nell'ambito del principio delineato dall'art. 253, comma 2 cod. proc. pen. per "indagini in corso" vanno intese esclusivamente le indagini connesse relative ad altri imputati o altri reati per i quali si procede nelle forme ordinarie e con stretto riferimento alla fase delle indagini preliminari, situazione estranea alla stessa prospettazione difensiva. 2.2 Per quanto attiene, infine, ai dubbi di costituzionalità sollevati dalla difesa, si è già affermato da questa Corte che l'interpretazione delle norme che disciplinano l'ammissione del giudizio immediato non solo è rispettosa dei principi desumibili dalla costituzione (articoli 3, 24, 97, 101, 110) ma appare coerente con il complessivo assetto del processo penale, che attribuisce rilievo centrale al dibattimento, quali sede fondamentale di verifica giurisdizionale, in cui può esplicarsi con pienezza e nel contraddittorio fra le parti il diritto di difesa. L'eventuale regressione del processo alla fase precedente in accoglimento di eccezioni difensive sarebbe contraria ai principi dell'ordinamento processuale e ad esigenze di razionalità e di celerità. Le considerazioni che precedono valgono a fortiori nel caso come quello in esame in cui sia stata riconosciuta la responsabilità penale dell'imputato, perché non avrebbe senso porre in dubbio, sulla base di una rivalutazione della prognosi ex ante la tenuta del quadro probatorio che in concreto ha portato ex post alla condanna (in termini in motivazione Cass. n. 1482/2017 cit.). 3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, eccependosi il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 A fronte del tenore dei rilievi, deve ribadirsi, innanzitutto, che in tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma di stabilire se questi ultimi: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b) abbiano fornito una corretta interpretazione di essi; c) abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti; d) abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Dall'affermazione di questi principi, ormai costanti nel panorama giurisprudenziale, discendono i seguenti corollari: - in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Cass. sez. 6, sent. n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 11/02/2021 - Rv. 280601); - il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme" (situazione processuale riscontrabile nella fattispecie in esame), sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Cass. sez. 4, sent. n. 35963 del 03/12/2020 - dep. 16/12/2020 - Rv. 280155); 6 /u'L - rispetto alla frequente eccezione di mancanza e manifesta infondatezza della motivazione ovvero della sua contraddittorietà, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (in termini, Cass. sez. 2, sent. n. 9106 del 12/02/2021 - 05/03/2021 - Rv. 280747), in considerazione altresì che in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; - in presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va ritenuta altresì l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, in quanto in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011-dep. 12/04/2012 - rv. 252615). 3.2 Ciò premesso, la sentenza impugnata si sottrae a censure di legittimità, in quanto la motivazione risponde adeguatamente alle censure di merito riproposte in questa sede. La Corte territoriale, in particolare, si è soffermata sulle criticità prospettate dalla difesa, in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], esaminando in termini logici e coerenti con le risultanze processuali, acquisite in forma cartolare in ragione del rito: - l'irrilevanza dell'assoluzione di altri imputati dello stesso reato, risultando dimostrato che almeno tre soggetti presero parte al sodalizio, per il coinvolgimento, oltre al ricorrente, del Chieffi e del Kovacs; - le finalità del sodalizio (realizzazione di truffe ai danni di società nei cui confronti venivano emesse false polizze fideiussorie, necessarie per l'aggiudicazione di appalti di opere e servizi pubblici);il modus operandi dell'associazione (polizze apparentemente rilasciate da società assicuratrici inglesi vendute ad imprese italiane, con versamento dei premi a cd. società clone, aventi denominazione simile a quelle esistenti) ed il ruolo dei partecipi, con particolare riferimento al ricorrente, il quale nella catena fittizia dell'intermediazione operava con alias; i riferimenti probatori, costituiti in primo luogo dalle dichiarazioni rese dal Chieffi nel corso degli interrogatori - così come sintetizzate alle pagine 9 e seguenti - ritenute attendibili con plausibili argomentazioni, in ragione dei plurimi riscontri indicati (intercettazioni telefoniche tra i correi, documentazione ed oggetti sequestrati presso una società amministrata dal [OSCURATO:PERSONA] e presso la sua abitazione, esiti della perquisizione sul computer portatile), attestanti che con l'alias di Caroll il ricorrente si occupava, in particolare, della formazione delle false polizze fideiussorie e della loro spedizione; l'inconsistenza delle argomentazioni difensive attinenti al tema della non attendibilità del Chieffi come espressa dal Gup di Brescia, ancorando la valutazione sul punto a dati fattuali ed ai riscontri acquisiti; alle discrasie tra il ruolo di capo e la bassa percezione di utili, essendo stato ridimensionato già in primo grado il ruolo dell'imputato; all'assoluzione di altri compartecipi, irrilevante rispetto all'accertata partecipazione di tre componenti, attesa la condanna del Chieffi e il patteggiamento della pena da parte del Kovacs con sentenza che per sua natura contiene l'accertamento e l'affermazione impliciti della responsabilità dell'imputato (ex multis Cass. sez. 2, sent. n. 44190 del 21/06/2018 - dep. 04/10/2018 - Rv. 274078); alla incompatibilità tra il reato di truffa e quello di abusiva intermediazione assicurativa, in realtà insussistente essendo emerso dalla ricostruzione fattuale come l'associazione a delinquere mirasse, attraverso l'effettivo inserimento nel mercato delle polizze fideiussorie, ad operare al pari di altri operatori, sia pure fornendo servizi falsi. 4. Per le suesposte ragioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile, statuizione che determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle spese del grado sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. 8 V3\,, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e
Sentenza Cassazione n. 00631/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris