Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32923/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la condanna alla pena di giorni 15 di arresto, per il reato di cui all'art. 5 L. 283/62, per aver, in qualità di legale rappresentante del caseificio, messo in commercio il prodotto 'Mozzarella di bufala campana DOP', ottenuto dalla miscela di latte di bufala e latte di vacca, di qualità diversa e inferiore dagli ingredienti come dichiarati di etichetta.

Il ricorrente deduce quattro motivi di ricorso.

Con il primo lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità.

Con il secondo alla menta vizio di motivazione in ordine al diniego della particolare tenuità del fatto.

Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine all'applicazione del minimo di pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.

Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in ordine all'art. 460 co. 5 cod. proc. pen., in relazione al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena a causa della presenza di una precedente sospensione, alla quale è seguita declaratoria di estinzione del relativo reato da parte del Giudice di esecuzione.

Il ricorso è inammissibile.

È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27697001).

Con riferimento alla prima doglianza, relativa all'affermazione della responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale ha evidenziato che, all'epoca dei fatti, egli rivestiva la carica di socio-amministratore dell'impresa artigiana, con conseguente attribuzione di concreti poteri di gestione e di direzione dell'attività aziendale.

In ragione di tale posizione, egli rispondeva direttamente delle condotte contestate e, comunque, quale rappresentante legale dell'impresa, era gravato dell'obbligo di vigilare sull'operato dei dipendenti e di assicurare che i prodotti realizzati fossero conformi alla disciplina di settore, sicché risponde anche dell' omessa vigilanza sui comportamenti tenuti dal personale durante la lavorazione del prodotto.

In ordine all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato il dato relativo alla presenza di una percentuale di latte vaccino compresa tra il 40% e il 50% nella miscela utilizzata per la produzione della mozzarella, commercializzata illegittimamente come mozzarella di bufala, escludendo pertanto la minore offensività del fatto. 1In ordine al terzo motivo di ricorso, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto richiamo al precedente penale specifico da cui è gravato l'imputato.

Quanto alla comminazione della pena, la Corte territoriale ha evidenziato che alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. non è possibile operare una diminuzione della pena, considerando la ritenuta e chiara gravita del fatto.

In relazione, poi, al diniego della sospensione condizionale della pena si osserva che il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell'imputato desumendola dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (Sez. 2, Sentenza n. 3851 del 20/11/1990, Rv. 187298 - 01; Sez.3, n.44458 del 30/09/2015, Rv. 265613).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato la precedente condanna a pena sospesa e un precedente penale per reato specifico, elemento ritenuto ostativo ai fini del giudizio prognostico.

Infine, con riferimento al quarto motivo di impugnazione, si osserva che ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi estinti puo' legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà per il futuro dal commettere ulteriori reati (Sez.4, n.41291 del 11/09/2019, Rv. 277355).

Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato si trova alla sua terza condanna penale.

Ha, inoltre, rilevato che, dal provvedimento del giudice dell'esecuzione allegato all'atto di impugnazione, emerge come l'appellante abbia beneficiato, in più occasioni, della declaratoria di estinzione per prescrizione nell'ambito di diversi procedimenti penali.

Tali elementi, complessivamente considerati, non consentono di formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine alla futura astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.MIl Presidente 3Mariae rice roMndrea Gentili 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la condanna alla pena di giorni 15 di arresto, per il reato di cui all'art. 5 L. 283/62, per aver, in qualità di legale rappresentante del caseificio, messo in commercio il prodotto 'Mozzarella di bufala campana DOP', ottenuto dalla miscela di latte di bufala e latte di vacca, di qualità diversa e inferiore dagli ingredienti come dichiarati di etichetta. Il ricorrente deduce quattro motivi di ricorso. Con il primo lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità. Con il secondo alla menta vizio di motivazione in ordine al diniego della particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine all'applicazione del minimo di pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in ordine all'art. 460 co. 5 cod. proc. pen., in relazione al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena a causa della presenza di una precedente sospensione, alla quale è seguita declaratoria di estinzione del relativo reato da parte del Giudice di esecuzione. Il ricorso è inammissibile. È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27697001). Con riferimento alla prima doglianza, relativa all'affermazione della responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale ha evidenziato che, all'epoca dei fatti, egli rivestiva la carica di socio-amministratore dell'impresa artigiana, con conseguente attribuzione di concreti poteri di gestione e di direzione dell'attività aziendale. In ragione di tale posizione, egli rispondeva direttamente delle condotte contestate e, comunque, quale rappresentante legale dell'impresa, era gravato dell'obbligo di vigilare sull'operato dei dipendenti e di assicurare che i prodotti realizzati fossero conformi alla disciplina di settore, sicché risponde anche dell' omessa vigilanza sui comportamenti tenuti dal personale durante la lavorazione del prodotto. In ordine all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato il dato relativo alla presenza di una percentuale di latte vaccino compresa tra il 40% e il 50% nella miscela utilizzata per la produzione della mozzarella, commercializzata illegittimamente come mozzarella di bufala, escludendo pertanto la minore offensività del fatto. 1In ordine al terzo motivo di ricorso, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto richiamo al precedente penale specifico da cui è gravato l'imputato. Quanto alla comminazione della pena, la Corte territoriale ha evidenziato che alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. non è possibile operare una diminuzione della pena, considerando la ritenuta e chiara gravita del fatto. In relazione, poi, al diniego della sospensione condizionale della pena si osserva che il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell'imputato desumendola dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (Sez. 2, Sentenza n. 3851 del 20/11/1990, Rv. 187298 - 01; Sez.3, n.44458 del 30/09/2015, Rv. 265613). Nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato la precedente condanna a pena sospesa e un precedente penale per reato specifico, elemento ritenuto ostativo ai fini del giudizio prognostico. Infine, con riferimento al quarto motivo di impugnazione, si osserva che ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi estinti puo' legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà per il futuro dal commettere ulteriori reati (Sez.4, n.41291 del 11/09/2019, Rv. 277355). Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato si trova alla sua terza condanna penale. Ha, inoltre, rilevato che, dal provvedimento del giudice dell'esecuzione allegato all'atto di impugnazione, emerge come l'appellante abbia beneficiato, in più occasioni, della declaratoria di estinzione per prescrizione nell'ambito di diversi procedimenti penali. Tali elementi, complessivamente considerati, non consentono di formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine alla futura astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.MIl Presidente 3Mariae rice roMndrea Gentili 3
Sentenza Cassazione n. 32923/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris