CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39119/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE di APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Sabrina PASSAFIUME, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che, all'esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti, per avere, in qualità di Presidente del [OSCURATO:PERSONA] automobilistico Crolla, contraffatto, detenuto o comunque acquistato o ricevuto al fine di metterle in circolazione marche da bollo contraffatte, e per avere contraffatto 10 certificati medici, condannandolo, ritenuta la continuazione, alla pena di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, con riguardo all'affermazione di colpevolezza del ricorrente, a tanto essendo pervenuti entrambi i giudici di merito solo in virtù del ruolo di Presidente, senza funzioni operative, del [OSCURATO:PERSONA], che è gestito, invece, da tale [OSCURATO:PERSONA], e nonostante non vi sia coincidenza del numero di codice rinvenuto su alcune pratiche oggetto della contraffazione con quello proprio del [OSCURATO:PERSONA], il quale non risponde delle pratiche svolte e istruite da altre autoscuole consorziate. 2.2. Con il secondo motivo, la Difesa ricorrente denuncia violazione degli artt. 453 - 459 cod. pen., e degli artt. 81 - 477 - 482 cod. pen.. Si sostiene, sulla base del richiamato orientamento giurisprudenziale, l'insussistenza dei reati, non essendo stata dimostrata la partecipazione del ricorrente alla attività di falsificazione, emergendo, dalla relazione del consulente del P.M., come l'attività decettiva abbia riguardato il solo valore facciale dei bolli, non essendo stati essi creati ex novo. 3. Si reitera, inoltre, l'eccezione di incompetenza territoriale già proposta con il gravame di merito, in favore dell'A.G. di Isernia dove ha sede il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Non ha pregio la deduzione difensiva veicolata con il primo motivo di ricorso, con cui si sostiene il travisamento delle prove nel quale sarebbero incorsi entrambi i giudici di merito nella attribuibilità dell'attività di falsificazione al ricorrente. 1.1. Invero, la responsabilità dell'imputato, lungi dall'essere fondata sulla mera circostanza che egli fosse il presidente del [OSCURATO:PERSONA] automobilistico, è stata ricostruita, nelle conformi decisioni di merito, sulla base di altri elementi, logicamente valorizzati, sulla premessa dell'accertata falsità, costituiti: dall'essere stati rinvenuti, i valori bollati e i certificati falsi, all'interno degli uffici della autoscuola denominata '[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.' costituente una sede del [OSCURATO:PERSONA], sita in Bojano e ubicata al piano terra dell'edificio in cui si trova anche l'abitazione del ricorrente; dall'avere il ricorrente, su richiesta della polizia, aperto le porte che davano accesso agli uffici dell'agenzia automobilistica; dall'avere egli presenziato alle operazioni ( pg. 3 sentenza impugnata). Inoltre, la sentenza di primo grado - che si integra con quella conforme di appello (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145) - ha evidenziato come la agenzia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia stata alternatamente amministrata dall'imputato e dalla madre, [OSCURATO:PERSONA], e come il ricorrente operasse all'interno dell'autoscuola e costituisse un punto di riferimento per i clienti ( pg. 4 della sentenza di primo grado). In sostanza, la prova della responsabilità del ricorrente è stata ricostruita considerando che, oltre che Presidente del [OSCURATO:PERSONA], e titolare di numerose altre agenzie sul territorio italiano, il ricorrente gestiva l' agenzia di Bojano, a lui riconducibile, presso cui vennero rinvenuti i valori e i certificati risultati falsi. E' l'insieme di tali elementi fattuali, incontroversi, che ha portato la Corte di appello a ritenere che il ricorrente fosse il gestore di fatto della autoscuola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. oltre che Presidente del [OSCURATO:PERSONA] a cui quella era consorziata. La motivazione della sentenza impugnata regge, dunque, alla verifica di legittimità, che, come è noto, deve limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. Per quanto sia deducibile la mancata corrispondenza delle valutazioni del giudice di merito alle acquisizioni processuali, qualora comporti il travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato, è pur vero che, laddove ricorra una situazione di c.d. doppia conformità delle pronunce di merito, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967), o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Come è evidente, nel caso di specie, invece, la denuncia difensiva attinge il merito della valutazione del compendio probatorio, non già evidenziando effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma semplicemente invocandone uno di segno diverso, alla luce della valorizzazione di taluni elementi fattuali e la depressione di significato di altri. Ma il controllo di legittimità non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, sicuramente contenute entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, né fa registrare alcun travisamento delle prove, le critiche del ricorrente all'uso del materiale probatorio si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza, mentre la Difesa si limita a formulare un giudizio di insufficienza del materiale probatorio uguale e contrario a quello, del tutto plausibile, reso dal giudice del merito: è quest'ultimo che deve rimanere fermo, non essendo consentito alla difesa prospettare le ricostruzioni alternative derivanti dal materiale probatorio. 2. Anche il secondo motivo è inammissibilmente proposto, con esso richiedendosi una rivalutazione del merito ,in particolare, della consulenza tecnica del P.M., non consentita dinanzi al giudice di legittimità. 2.1.In ogni caso, al di là di tale aspetto, il motivo di ricorso si appunta sull'errata applicazione degli artt. 453 co. 1 c.p. e 459 cod. pen. deduzione che, tuttavia, risulta infondata. Come insegna, con consolidato orientamento, la giurisprudenza di questa Corte, richiamata dai giudici del gravame, l'ipotesi criminosa prevista dagli artt. 453, comma primo, n. 3 e 459 cod. pen. punisce, oltre alla messa in circolazione dei valori di bollo, contraffatti o alterati (dovendosi equiparare, ai fini della punibilità del fatto, l'uso di valori "alterati" a quello di valori "contraffatti", in forza di una interpretazione sistematica della norma incriminatrice effettuata ex art. 464 c.p.: Sez. 5, n.13780 del 21/11/2012 (dep. 2013) Rv. 255059 -01), anche la loro detenzione, che, logicamente, precede la messa in circolazione e che assume valore di autonoma consumazione del reato qualora non sia contestuale a quest'ultima, nel senso di una precedente detenzione per un tempo apprezzabile (Sez. 2-, n.3848 del 19/11/2019 (dep. 2020) Rv. 27823801). La valutazione operata dai giudici di merito ai fini della qualificazione giuridica dei fatti si rivela, dunque, corretta, con conseguente manifesta infondatezza della dedotta violazione di legge. 3. E' manifestamente infondata anche l'eccezione di incompetenza territoriale, che qui viene riproposta, in quanto, come è stato già sottolineato dai giudici del gravame, è stata sollevata tardivamente, solo a dibattimento oramai aperto. Peraltro, correttamente i giudici di merito hanno individuato quale giudice territorialmente competente il Tribunale di Campobasso, in quanto competente per il reato più grave (reato di cui al capo 1), ai sensi dell'art. 16 cod. proc.pen., in quanto connesso con quello di cui al capo 2 della rubrica. 4.AI rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorr