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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35594/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare ed ha respinto quelle di affidamento in prova e di semilibertà proposte da [OSCURATO:PERSONA]; in particolare la richiesta ex art.47-ter Ord. pen. è stata ritenuta inammissibile in quanto il condannato - alla data della pronuncia - stava espiando la condanna per uno dei reati previsti dall'art.4-bis, comma 1-ter, Ord. pen., mentre ha rigettato le altre richieste ritenendo di non poter formulare una prognosi favorevole al riguardo, tenuto conto dei gravi reati per i quali il detenuto è stato riconosciuto colpevole e della sua vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art.47 Ord. pen.; in particolare, lamenta il fatto che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe tenuto conto del fatto che egli - alla data della decisione impugnata - aveva già interamente espiato la pena per i reati c.d. 'ostativi' di cui all'art.4-bis Ord. pen. tenuto conto della liberazione anticipata per 225 giorni concessagli.

Inoltre, il giudice a quo non avrebbe tenuto nel debito conto la relazione della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva aperto alla possibilità di una misura alternativa alla detenzione in considerazione del processo di revisione critica avviato dal condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Anzitutto, va evidenziato che il Tribunale di sorveglianza non ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art.4-bis Ord. pen., le istanze di affidamento e di semilibertà perché ancora in espiazione i reati ostativi, ma le ha invece respinte - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - non ritenendo ancora possibile formulare una prognosi favorevole in considerazione della gravità dei reati commessi dal Furchì, della sua vicinanza con ambienti della criminalità organizzata di tipo 'ndranghetistico, della circostanza che egli è destinatario di una ordinanza di custodia cautelare e che l'attività lavorativa prospettata lo esporrebbe ad ulteriori contatti con ambienti criminali.

Pertanto, il ricorrente non si confronta in modo specifico con il coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza per respingere le sopra indicate istanze.

Quanto poi alle censure riguardanti la declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare, deve osservarsi che il ricorrente - in violazione del principio di autosufficienza - non ha dimostrato che al momento della decisione impugnata fosse già stata concessa la riduzione di pena per liberazione anticipata e che di tale provvedimento fosse comunque a conoscenza il Tribunale di sorveglianza.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare ed ha respinto quelle di affidamento in prova e di semilibertà proposte da [OSCURATO:PERSONA]; in particolare la richiesta ex art.47-ter Ord. pen. è stata ritenuta inammissibile in quanto il condannato - alla data della pronuncia - stava espiando la condanna per uno dei reati previsti dall'art.4-bis, comma 1-ter, Ord. pen., mentre ha rigettato le altre richieste ritenendo di non poter formulare una prognosi favorevole al riguardo, tenuto conto dei gravi reati per i quali il detenuto è stato riconosciuto colpevole e della sua vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art.47 Ord. pen.; in particolare, lamenta il fatto che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe tenuto conto del fatto che egli - alla data della decisione impugnata - aveva già interamente espiato la pena per i reati c.d. 'ostativi' di cui all'art.4-bis Ord. pen. tenuto conto della liberazione anticipata per 225 giorni concessagli. Inoltre, il giudice a quo non avrebbe tenuto nel debito conto la relazione della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva aperto alla possibilità di una misura alternativa alla detenzione in considerazione del processo di revisione critica avviato dal condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto, va evidenziato che il Tribunale di sorveglianza non ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art.4-bis Ord. pen., le istanze di affidamento e di semilibertà perché ancora in espiazione i reati ostativi, ma le ha invece respinte - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - non ritenendo ancora possibile formulare una prognosi favorevole in considerazione della gravità dei reati commessi dal Furchì, della sua vicinanza con ambienti della criminalità organizzata di tipo 'ndranghetistico, della circostanza che egli è destinatario di una ordinanza di custodia cautelare e che l'attività lavorativa prospettata lo esporrebbe ad ulteriori contatti con ambienti criminali. Pertanto, il ricorrente non si confronta in modo specifico con il coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza per respingere le sopra indicate istanze. Quanto poi alle censure riguardanti la declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare, deve osservarsi che il ricorrente - in violazione del principio di autosufficienza - non ha dimostrato che al momento della decisione impugnata fosse già stata concessa la riduzione di pena per liberazione anticipata e che di tale provvedimento fosse comunque a conoscenza il Tribunale di sorveglianza. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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