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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21121/2026

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l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: LJD SCR55H02 A662W);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [già I.P.R.A.B. di Monopoli (BA)] (CodiceRisimini ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 63B27 E471Z);- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1150/2020,pubblicata il 24 giugno 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19maggio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.- La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convenne in giudizio, dinanzial Tribunale di Bari, l’I.P.R.A.B. di Monopoli (BA) (ora ASP RomanelliPalmieri) deducendo di avere sottoscritto con la convenuta, in data 1°Numero registro generale 31472/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 21121/2026Data pubblicazione 22/06/2026agosto 2003, una convenzione in virtù della quale avrebbe dovuto, a suespese, provvedere alla realizzazione di interventi su immobili di proprietàdelle opere pie conservatorio “[OSCURATO:PERSONA]” ed “[OSCURATO:PERSONA]” volti alrecupero strutturale, artistico, architettonico funzionale ad una gestionedei predetti immobili concessi in favore della medesima società [OSCURATO:SOCIETA]. per un tempo di quarant’anni salvo rinnovo.Prima ancora del rilascio degli immobili aveva presentato al comune diMonopoli (BA) un progetto per la nuova destinazione d’uso concordatanella convenzione sulla base di progetti già precedentemente inoltrati dalredattore per conto della medesima società.La I.P.R.A.B. non si era mai resa disponibile al rilascio degli immobilitra l’altro occupati da terzi, né si era attivata per renderli liberi e disponibilia favore dell’attrice, che, pertanto, fu costretta a formalizzare plurimerichieste di rilascio rimaste prive di riscontro.Tale contegno della convenuta aveva reso impossibile secondo l’attriceapprontare un programma esecutivo di recupero strutturale indispensabileper ottenere i finanziamenti e ciononostante, essa si rivolse comunque alBanco di [OSCURATO:SOCIETA]. che espresse un preliminare parere favorevole.L’inadempimento della I.P.R.A.B. aveva impedito l’accesso allenumerose agevolazioni regionali e nazionali in materia turistica.Le imprese specializzate contattate per ottemperare alla convenzioneavevano tutte richiesto l’accesso agli immobili in questione.Di conseguenza, erano stati inoltrati ulteriori solleciti, anche questiinutilmente, e l’attrice aveva ricevuto un unico riscontro il 22 febbraio 2006con il quale la I.P.R.A.B. l’aveva invitata all’adempimento degli artt. 8 e 20della convenzione, senza alcun cenno alla liberazione degli immobili.In data 9 gennaio 2006, il Ministero dei beni e delle attività culturaliaveva comunicato la propria disponibilità a concedere il nulla osta allanuova destinazione d’uso, constatando il progredire dello stato di degradodell’immobile “[OSCURATO:PERSONA]”, che non consentiva ulteriori ritardi nelleopere di restauro.Numero registro generale 31472/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 21121/2026Data pubblicazione 22/06/2026L’attrice, quindi, domandò in primo grado la risoluzione dellaconvenzione per il grave inadempimento dell’I.P.R.A.B. nonché ilrisarcimento del danno nella misura di 4 milioni di euro.Costituitasi in giudizio, l’I.P.R.A.B. chiese l’accertamento dellarisoluzione di diritto del contratto per mancato avveramento dellacondizione di cui all’art. 20 della convenzione, ovvero il mancatoottenimento delle prescritte autorizzazioni amministrative per la modificadella destinazione d’uso degli immobili e per la mancata acquisizione deifinanziamenti.Concluse, quindi, chiedendo il rigetto della domanda e in viariconvenzionale la condanna della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alrisarcimento dei danni subiti da liquidare equitativamente.Il Tribunale di Bari rigettò la domanda giudiziale e, in accoglimentodella domanda riconvenzionale, dichiarò risolto di diritto il contrattointervenuto tra le parti in data 1° agosto 2003; respinse inoltre la domandadi risarcimento del danno proposta dalla convenuta.2.- Avverso tale sentenza ha proposto appello la società [OSCURATO:SOCIETA]La ASP [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in appello chiedendo il rigettodell’impugnazione.La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha respinto ilgravame.Con riguardo al primo motivo d’appello, la Corte territoriale haanzitutto chiarito che la domanda della società attrice dovesse esserequalificata come domanda di risoluzione per inadempimento ovvero, stanteil richiamo all’articolo 1456 c.c., come domanda di risoluzione di diritto pereffetto di clausola risolutiva espressa.

Invece, la domanda riconvenzionaleè stata qualificata come domanda di risoluzione di diritto scaturente dalverificarsi della condizione risolutiva prevista dall’art. 20 della convenzione,a norma del quale «La mancata acquisizione di finanziamenti entro cinqueanni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e/o la mancataNumero registro generale 31472/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 21121/2026Data pubblicazione 22/06/2026modifica della destinazione d’uso delle suddette strutture risolvono didiritto la presente convenzione.».Alla luce di tale qualificazione, la Corte di merito ha reputato che ilcontratto del 1° agosto 2003 non contenesse alcuna clausola risolutivaespressa, e che piuttosto la sua efficacia fosse sottoposta alla condizionerisolutiva della mancata acquisizione dei finanziamenti entro cinque annie/o della mancata modifica della destinazione d’uso delle strutturedell’I.P.R.A.B.Infine, e sempre con riguardo al primo motivo d’appello, la Cortedistrettuale ha evidenziato non esservi dubbio alcuno circa l’avvenutaverificazione della condizione risolutiva «non essendo oggetto dicontestazione che entro la data del 1° agosto 2008 non siano stati acquisitii finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi di recuperostrutturale, architettonico, artistico e funzionale da parte della societàAnche il secondo motivo d’appello è stato, poi, disatteso dalla Corte dimerito, in base alla considerazione secondo cui, verificatasi la condizionerisolutiva, l’eventuale inadempimento di una delle parti perde ognirilevanza come specifica causa di risoluzione del rapporto.Da ultimo, il terzo motivo d’appello è stato anch’esso rigettato dallaCorte distrettuale, affermando che: «Una volta accertata la risoluzione delcontratto a causa del verificarsi della condizione risolutiva previstadall’articolo 20, è evidente che nessuna obbligazione può essere vantatadalle parti per effetto del vincolo negoziale venuto meno fin dall’origine delrapporto, in base al principio esposto con riferimento al precedente motivodi gravame.

L’articolo 1360 del codice civile prevede l’efficacia retroattivadell’avveramento della condizione.».3.- Avverso tale sentenza d’appello, la società [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.4.- L’ASP [OSCURATO:PERSONA] [già I.P.R.A.B. di Monopoli (BA)] resistecon controricorso.Numero registro generale 31472/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 21121/2026Data pubblicazione 22/06/20265.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909,1353, 1355, 1359, 1453 e 1456 c.c., nonché degli artt. 324, 345, 346,112 e 115 c.p.c..Sostiene, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe travalicato i limitiposti dal giudicato formale della sentenza di primo grado e, decidendo suuna questione mai sollevata dalle parti, avrebbe erroneamente qualificato(a pag. 12 sentenza impugnata) il contratto stipulato dalle parti e «Larisoluzione di diritto invocata dall’ente convenuto» e come accertata nellasentenza di primo grado, ossia quale risoluzione di diritto in applicazionedi clausola risolutiva espressa (art.1456 c.c.), quale “contrattocondizionale” (art. 1353 c.c.) e quale risoluzione per oggettivo“avveramento della condizione” (art. 1359 c.c.)..Deduce, ancora, che la risoluzione di diritto della Convenzionedichiarata dal Tribunale di Bari era una risoluzione per inadempimentocontrattuale (art. 1453 c.c.), addebitato alla società odierna ricorrente,per non aver ottenuto la modifica della destinazione d’uso; né potrebbeaffermarsi che la domanda riconvenzionale formulata dall’I.P.R.A.B., comeaccolta dal Tribunale di Bari, fosse una domanda di risoluzionecontrattuale per mancato avveramento della condizione contrattuale aisensi dell’art. 1359 c.c., non avendo il giudice di primo grado accertatouna risoluzione contrattuale per avveramento della condizione risolutiva,mancando alla data del 23 dicembre 2004 l’oggettivo “avveramento dellacondizione” previsto nell’art. 1359 c.c., ossia «La mancata acquisizione difinanziamenti entro cinque anni dalla data di sottoscrizione della presenteconvenzione e/o la mancata modifica della destinazione d’uso dellesuddette strutture».Evidenzia, ancora, che il giudice di primo grado aveva accertato che,alla data del 23 dicembre 2004, la convenzione sottoscritta in data 1°Numero registro generale 31472/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 21121/2026Data pubblicazione 22/06/2026agosto 2003 si era risolta per il mancato avveramento della condizionecostituita dall’ottenimento della modifica della destinazione d’uso dellestrutture, cui era subordinata la realizzazione del programma previstodalla detta convenzione, non essendo imputabile alcun inadempimentoall’I.P.R.A.B. con riguardo agli obblighi assunti e addebitando taleinadempimento alla società attrice che, per tali motivi veniva dichiaratasoccombente e condannata alle spese del giudizio.Inoltre, precisa che il rigetto della richiesta formulata dall’enteconvenuto del risarcimento dei danni subiti per non essere stata "liberata"dall’impegno contrattuale, protrattosi sino al 1° agosto 2008 econseguenti all’impossibilità di prendere nelle more iniziative diverse perprovvedere al recupero strutturale e funzionale degli immobili, eraderivato, in primo grado, dal fatto che tali danni erano rimasti mereallegazioni sforniti del tutto di supporto probatorio.2.- La censura è palesemente infondata.Ed invero, la ricorrente, con il motivo oggetto di scrutinio, lamenta chela Corte di merito, anziché confermare sic et simpliciter la ricostruzioneoperata dal Tribunale, abbia qualificato la risoluzione pronunciata daquesti come risoluzione di diritto per intervenuto avveramento di unacondizione risolutiva, e non già come risoluzione per inadempimento diessa ricorrente all’obbligo di ottenere il mutamento della destinazioned’uso.Orbene, anzitutto, deve escludersi in radice la sussistenza delgiudicato interno, in quanto il contratto concluso tra le parti era ancorasub iudice, in quanto l’appello proposto dall’odierna ricorrente miravaproprio a rimuovere la risoluzione di diritto, come, del resto, puòagevolmente desumersi dalla lettura e disamina della sentenza impugnata(cfr., in particolare, tale pronuncia, a pag. 10, laddove testualmente silegge: «Con il primo motivo di impugnazione l’appellante [OSCURATO:SOCIETA] sostiene l’errore del tribunale nell’avere accolto soltantola domanda formulata dall’ente convenuto senza accogliere la domanda dirisoluzione contrattuale proposta in via principale dalla società attrice cheNumero registro generale 31472/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 21121/2026Data pubblicazione 22/06/2026aveva a sua volta richiesto la dichiarazione di risoluzione di diritto delcontratto intervenuto il 1° agosto 2003.

La risoluzione di diritto scaturiva“oggettivamente” dall’applicazione dell’articolo 20 della convenzione ecioè dalla mancata acquisizione di finanziamenti entro cinque anni dalladata di sottoscrizione della stessa e/o dalla mancata modifica delladestinazione d’uso delle strutture.»).Aggiungasi, peraltro, come la valutazione operata dalla Corte di meritorisulti pienamente in linea con l’orientamento di questa Corte regolatricesecondo cui, nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sottoposti acondizione risolutiva, la rilevanza del comportamento dei contraenti conriguardo all’inadempimento delle prestazioni a carico di ciascuno di essi eal conseguente diritto della parte adempiente ad ottenere in giudizio larisoluzione del contratto medesimo, resta subordinata al mancatoverificarsi dell’evento condizionante, con la conseguenza che, solo allorchési avveri tale evento, il venir meno ex tunc dell’efficacia interinalmenteprodotta dal contratto preclude al giudice di prendere in considerazione leimputate inadempienze ai fini della domanda di risoluzione e dipronunciarsi sulla stessa, ancorché la domanda di accertamentodell’avveramento della condizione risolutiva apposta al contratto sia stataavanzata in giudizio subordinatamente rispetto a quelle di risoluzione perinadempimento (Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 8749 del 3 aprile 2024;Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 25061 del 10 ottobre 2018; Cass. civ.,Sez. 2, sentenza n. 8465 del 13 giugno 2002; Cass. civ., Sez. 2, sentenzan. 3942 del 18 marzo 2002; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 7875 del 4agosto 1990).3.- Con il secondo (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., violazione e falsa applicazione degliartt. 1325, 1355, 1360, 1362, 1367, 1453 e 1456 c.c. e dell’art.112,violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1456 c.c. e degli artt.324, 345, 346 e 112 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 115c.p.c., omesso esame dei motivi d’appello ed erronea e contraddittoriamotivazione.Numero registro generale 31472/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 21121/2026Data pubblicazione 22/06/2026Sostiene che la Corte di merito non avrebbe pronunciato sulladomanda di risoluzione proposta sia ai sensi dell’art. 1453 c.c., che aisensi dell’art. 1456 c.c. ed avrebbe motivato il rigetto dell’appello sullabase della interpretazione della domanda riconvenzionale avanzatadall’ente appellato.4.- Le censure risultano anch’esse infondate, giacché dalla lettura edisamina della sentenza impugnata è agevole desumere come la Corte dimerito abbia chiarito, attraverso la ricostruzione della fattispecie el’interpretazione della convenzione, le ragioni per le quali le domandeproposte in primo grado dall’appellante ed odierna ricorrente non eranofondate.Né, del resto e diversamente da quanto opinato dalla ricorrente,poteva assumere rilevanza alcuna il disposto dell’art. 1359 c.c., avendogià il giudice di prime cure acclarato in concreto - con accertamento difatto pienamente condiviso dalla Corte distrettuale nella sentenzaimpugnata (cfr., all’uopo, le pagg. 8-9 di quest’ultima) - come, in relazioneagli immobili oggetto dell’accordo concluso tra le parti, non fosse, in alcunmodo, consentito, in base alla normativa urbanistica locale, il mutamentodi destinazione d’uso, cosicché è da escludere che il mancato rilascio, daparte della P.A., del provvedimento favorevole al mutamento didestinazione d’uso risultasse suscettibile di essere imputato a caricodell’I.P.R.A.B. (oggi ASP [OSCURATO:PERSONA], odierna controricorrente).Pertanto, le censure sviluppate con il motivo in esame esibisconoaltresì un evidente profilo d’inammissibilità derivante dal patentecontrasto con l’orientamento consolidato secondo cui il motivo di ricorsoper cassazione non può mai risolversi in un’istanza di revisione dellevalutazioni e del convincimento del giudice di merito, volta all’ottenimentodi una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudiziodi cassazione (Cass. civ., Sez.

U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013,nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, secondocui, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile ilmotivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostengaNumero registro generale 31472/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 21121/2026Data pubblicazione 22/06/2026un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversainterpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio cheriporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suoinsieme).Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso ealternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame deglielementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggerela motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24maggio 2006; conf.

Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio2014; Cass. civ., Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).5.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppateil ricorso deve essere respinto e la società ricorrente condannata alpagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, infavore della controricorrente.6.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano, complessivamente, in €. 16.200,00 (euroNumero registro generale 31472/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 21121/2026Data pubblicazione 22/06/2026sedicimiladuecento/00), di cui €. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi,oltre accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 19 maggio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: LJD SCR55H02 A662W);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [già I.P.R.A.B. di Monopoli (BA)] (CodiceRisimini ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 63B27 E471Z);- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1150/2020,pubblicata il 24 giugno 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19maggio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.- La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convenne in giudizio, dinanzial Tribunale di Bari, l’I.P.R.A.B. di Monopoli (BA) (ora ASP RomanelliPalmieri) deducendo di avere sottoscritto con la convenuta, in data 1°Numero registro generale 31472/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 21121/2026Data pubblicazione 22/06/2026agosto 2003, una convenzione in virtù della quale avrebbe dovuto, a suespese, provvedere alla realizzazione di interventi su immobili di proprietàdelle opere pie conservatorio “[OSCURATO:PERSONA]” ed “[OSCURATO:PERSONA]” volti alrecupero strutturale, artistico, architettonico funzionale ad una gestionedei predetti immobili concessi in favore della medesima società [OSCURATO:SOCIETA]. per un tempo di quarant’anni salvo rinnovo.Prima ancora del rilascio degli immobili aveva presentato al comune diMonopoli (BA) un progetto per la nuova destinazione d’uso concordatanella convenzione sulla base di progetti già precedentemente inoltrati dalredattore per conto della medesima società.La I.P.R.A.B. non si era mai resa disponibile al rilascio degli immobilitra l’altro occupati da terzi, né si era attivata per renderli liberi e disponibilia favore dell’attrice, che, pertanto, fu costretta a formalizzare plurimerichieste di rilascio rimaste prive di riscontro.Tale contegno della convenuta aveva reso impossibile secondo l’attriceapprontare un programma esecutivo di recupero strutturale indispensabileper ottenere i finanziamenti e ciononostante, essa si rivolse comunque alBanco di [OSCURATO:SOCIETA]. che espresse un preliminare parere favorevole.L’inadempimento della I.P.R.A.B. aveva impedito l’accesso allenumerose agevolazioni regionali e nazionali in materia turistica.Le imprese specializzate contattate per ottemperare alla convenzioneavevano tutte richiesto l’accesso agli immobili in questione.Di conseguenza, erano stati inoltrati ulteriori solleciti, anche questiinutilmente, e l’attrice aveva ricevuto un unico riscontro il 22 febbraio 2006con il quale la I.P.R.A.B. l’aveva invitata all’adempimento degli artt. 8 e 20della convenzione, senza alcun cenno alla liberazione degli immobili.In data 9 gennaio 2006, il Ministero dei beni e delle attività culturaliaveva comunicato la propria disponibilità a concedere il nulla osta allanuova destinazione d’uso, constatando il progredire dello stato di degradodell’immobile “[OSCURATO:PERSONA]”, che non consentiva ulteriori ritardi nelleopere di restauro.Numero registro generale 31472/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 21121/2026Data pubblicazione 22/06/2026L’attrice, quindi, domandò in primo grado la risoluzione dellaconvenzione per il grave inadempimento dell’I.P.R.A.B. nonché ilrisarcimento del danno nella misura di 4 milioni di euro.Costituitasi in giudizio, l’I.P.R.A.B. chiese l’accertamento dellarisoluzione di diritto del contratto per mancato avveramento dellacondizione di cui all’art. 20 della convenzione, ovvero il mancatoottenimento delle prescritte autorizzazioni amministrative per la modificadella destinazione d’uso degli immobili e per la mancata acquisizione deifinanziamenti.Concluse, quindi, chiedendo il rigetto della domanda e in viariconvenzionale la condanna della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alrisarcimento dei danni subiti da liquidare equitativamente.Il Tribunale di Bari rigettò la domanda giudiziale e, in accoglimentodella domanda riconvenzionale, dichiarò risolto di diritto il contrattointervenuto tra le parti in data 1° agosto 2003; respinse inoltre la domandadi risarcimento del danno proposta dalla convenuta.2.- Avverso tale sentenza ha proposto appello la società [OSCURATO:SOCIETA]La ASP [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in appello chiedendo il rigettodell’impugnazione.La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha respinto ilgravame.Con riguardo al primo motivo d’appello, la Corte territoriale haanzitutto chiarito che la domanda della società attrice dovesse esserequalificata come domanda di risoluzione per inadempimento ovvero, stanteil richiamo all’articolo 1456 c.c., come domanda di risoluzione di diritto pereffetto di clausola risolutiva espressa. Invece, la domanda riconvenzionaleè stata qualificata come domanda di risoluzione di diritto scaturente dalverificarsi della condizione risolutiva prevista dall’art. 20 della convenzione,a norma del quale «La mancata acquisizione di finanziamenti entro cinqueanni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e/o la mancataNumero registro generale 31472/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 21121/2026Data pubblicazione 22/06/2026modifica della destinazione d’uso delle suddette strutture risolvono didiritto la presente convenzione.».Alla luce di tale qualificazione, la Corte di merito ha reputato che ilcontratto del 1° agosto 2003 non contenesse alcuna clausola risolutivaespressa, e che piuttosto la sua efficacia fosse sottoposta alla condizionerisolutiva della mancata acquisizione dei finanziamenti entro cinque annie/o della mancata modifica della destinazione d’uso delle strutturedell’I.P.R.A.B.Infine, e sempre con riguardo al primo motivo d’appello, la Cortedistrettuale ha evidenziato non esservi dubbio alcuno circa l’avvenutaverificazione della condizione risolutiva «non essendo oggetto dicontestazione che entro la data del 1° agosto 2008 non siano stati acquisitii finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi di recuperostrutturale, architettonico, artistico e funzionale da parte della societàAnche il secondo motivo d’appello è stato, poi, disatteso dalla Corte dimerito, in base alla considerazione secondo cui, verificatasi la condizionerisolutiva, l’eventuale inadempimento di una delle parti perde ognirilevanza come specifica causa di risoluzione del rapporto.Da ultimo, il terzo motivo d’appello è stato anch’esso rigettato dallaCorte distrettuale, affermando che: «Una volta accertata la risoluzione delcontratto a causa del verificarsi della condizione risolutiva previstadall’articolo 20, è evidente che nessuna obbligazione può essere vantatadalle parti per effetto del vincolo negoziale venuto meno fin dall’origine delrapporto, in base al principio esposto con riferimento al precedente motivodi gravame. L’articolo 1360 del codice civile prevede l’efficacia retroattivadell’avveramento della condizione.».3.- Avverso tale sentenza d’appello, la società [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.4.- L’ASP [OSCURATO:PERSONA] [già I.P.R.A.B. di Monopoli (BA)] resistecon controricorso.Numero registro generale 31472/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 21121/2026Data pubblicazione 22/06/20265.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909,1353, 1355, 1359, 1453 e 1456 c.c., nonché degli artt. 324, 345, 346,112 e 115 c.p.c..Sostiene, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe travalicato i limitiposti dal giudicato formale della sentenza di primo grado e, decidendo suuna questione mai sollevata dalle parti, avrebbe erroneamente qualificato(a pag. 12 sentenza impugnata) il contratto stipulato dalle parti e «Larisoluzione di diritto invocata dall’ente convenuto» e come accertata nellasentenza di primo grado, ossia quale risoluzione di diritto in applicazionedi clausola risolutiva espressa (art.1456 c.c.), quale “contrattocondizionale” (art. 1353 c.c.) e quale risoluzione per oggettivo“avveramento della condizione” (art. 1359 c.c.)..Deduce, ancora, che la risoluzione di diritto della Convenzionedichiarata dal Tribunale di Bari era una risoluzione per inadempimentocontrattuale (art. 1453 c.c.), addebitato alla società odierna ricorrente,per non aver ottenuto la modifica della destinazione d’uso; né potrebbeaffermarsi che la domanda riconvenzionale formulata dall’I.P.R.A.B., comeaccolta dal Tribunale di Bari, fosse una domanda di risoluzionecontrattuale per mancato avveramento della condizione contrattuale aisensi dell’art. 1359 c.c., non avendo il giudice di primo grado accertatouna risoluzione contrattuale per avveramento della condizione risolutiva,mancando alla data del 23 dicembre 2004 l’oggettivo “avveramento dellacondizione” previsto nell’art. 1359 c.c., ossia «La mancata acquisizione difinanziamenti entro cinque anni dalla data di sottoscrizione della presenteconvenzione e/o la mancata modifica della destinazione d’uso dellesuddette strutture».Evidenzia, ancora, che il giudice di primo grado aveva accertato che,alla data del 23 dicembre 2004, la convenzione sottoscritta in data 1°Numero registro generale 31472/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 21121/2026Data pubblicazione 22/06/2026agosto 2003 si era risolta per il mancato avveramento della condizionecostituita dall’ottenimento della modifica della destinazione d’uso dellestrutture, cui era subordinata la realizzazione del programma previstodalla detta convenzione, non essendo imputabile alcun inadempimentoall’I.P.R.A.B. con riguardo agli obblighi assunti e addebitando taleinadempimento alla società attrice che, per tali motivi veniva dichiaratasoccombente e condannata alle spese del giudizio.Inoltre, precisa che il rigetto della richiesta formulata dall’enteconvenuto del risarcimento dei danni subiti per non essere stata "liberata"dall’impegno contrattuale, protrattosi sino al 1° agosto 2008 econseguenti all’impossibilità di prendere nelle more iniziative diverse perprovvedere al recupero strutturale e funzionale degli immobili, eraderivato, in primo grado, dal fatto che tali danni erano rimasti mereallegazioni sforniti del tutto di supporto probatorio.2.- La censura è palesemente infondata.Ed invero, la ricorrente, con il motivo oggetto di scrutinio, lamenta chela Corte di merito, anziché confermare sic et simpliciter la ricostruzioneoperata dal Tribunale, abbia qualificato la risoluzione pronunciata daquesti come risoluzione di diritto per intervenuto avveramento di unacondizione risolutiva, e non già come risoluzione per inadempimento diessa ricorrente all’obbligo di ottenere il mutamento della destinazioned’uso.Orbene, anzitutto, deve escludersi in radice la sussistenza delgiudicato interno, in quanto il contratto concluso tra le parti era ancorasub iudice, in quanto l’appello proposto dall’odierna ricorrente miravaproprio a rimuovere la risoluzione di diritto, come, del resto, puòagevolmente desumersi dalla lettura e disamina della sentenza impugnata(cfr., in particolare, tale pronuncia, a pag. 10, laddove testualmente silegge: «Con il primo motivo di impugnazione l’appellante [OSCURATO:SOCIETA] sostiene l’errore del tribunale nell’avere accolto soltantola domanda formulata dall’ente convenuto senza accogliere la domanda dirisoluzione contrattuale proposta in via principale dalla società attrice cheNumero registro generale 31472/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 21121/2026Data pubblicazione 22/06/2026aveva a sua volta richiesto la dichiarazione di risoluzione di diritto delcontratto intervenuto il 1° agosto 2003. La risoluzione di diritto scaturiva“oggettivamente” dall’applicazione dell’articolo 20 della convenzione ecioè dalla mancata acquisizione di finanziamenti entro cinque anni dalladata di sottoscrizione della stessa e/o dalla mancata modifica delladestinazione d’uso delle strutture.»).Aggiungasi, peraltro, come la valutazione operata dalla Corte di meritorisulti pienamente in linea con l’orientamento di questa Corte regolatricesecondo cui, nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sottoposti acondizione risolutiva, la rilevanza del comportamento dei contraenti conriguardo all’inadempimento delle prestazioni a carico di ciascuno di essi eal conseguente diritto della parte adempiente ad ottenere in giudizio larisoluzione del contratto medesimo, resta subordinata al mancatoverificarsi dell’evento condizionante, con la conseguenza che, solo allorchési avveri tale evento, il venir meno ex tunc dell’efficacia interinalmenteprodotta dal contratto preclude al giudice di prendere in considerazione leimputate inadempienze ai fini della domanda di risoluzione e dipronunciarsi sulla stessa, ancorché la domanda di accertamentodell’avveramento della condizione risolutiva apposta al contratto sia stataavanzata in giudizio subordinatamente rispetto a quelle di risoluzione perinadempimento (Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 8749 del 3 aprile 2024;Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 25061 del 10 ottobre 2018; Cass. civ.,Sez. 2, sentenza n. 8465 del 13 giugno 2002; Cass. civ., Sez. 2, sentenzan. 3942 del 18 marzo 2002; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 7875 del 4agosto 1990).3.- Con il secondo (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., violazione e falsa applicazione degliartt. 1325, 1355, 1360, 1362, 1367, 1453 e 1456 c.c. e dell’art.112,violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1456 c.c. e degli artt.324, 345, 346 e 112 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 115c.p.c., omesso esame dei motivi d’appello ed erronea e contraddittoriamotivazione.Numero registro generale 31472/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 21121/2026Data pubblicazione 22/06/2026Sostiene che la Corte di merito non avrebbe pronunciato sulladomanda di risoluzione proposta sia ai sensi dell’art. 1453 c.c., che aisensi dell’art. 1456 c.c. ed avrebbe motivato il rigetto dell’appello sullabase della interpretazione della domanda riconvenzionale avanzatadall’ente appellato.4.- Le censure risultano anch’esse infondate, giacché dalla lettura edisamina della sentenza impugnata è agevole desumere come la Corte dimerito abbia chiarito, attraverso la ricostruzione della fattispecie el’interpretazione della convenzione, le ragioni per le quali le domandeproposte in primo grado dall’appellante ed odierna ricorrente non eranofondate.Né, del resto e diversamente da quanto opinato dalla ricorrente,poteva assumere rilevanza alcuna il disposto dell’art. 1359 c.c., avendogià il giudice di prime cure acclarato in concreto - con accertamento difatto pienamente condiviso dalla Corte distrettuale nella sentenzaimpugnata (cfr., all’uopo, le pagg. 8-9 di quest’ultima) - come, in relazioneagli immobili oggetto dell’accordo concluso tra le parti, non fosse, in alcunmodo, consentito, in base alla normativa urbanistica locale, il mutamentodi destinazione d’uso, cosicché è da escludere che il mancato rilascio, daparte della P.A., del provvedimento favorevole al mutamento didestinazione d’uso risultasse suscettibile di essere imputato a caricodell’I.P.R.A.B. (oggi ASP [OSCURATO:PERSONA], odierna controricorrente).Pertanto, le censure sviluppate con il motivo in esame esibisconoaltresì un evidente profilo d’inammissibilità derivante dal patentecontrasto con l’orientamento consolidato secondo cui il motivo di ricorsoper cassazione non può mai risolversi in un’istanza di revisione dellevalutazioni e del convincimento del giudice di merito, volta all’ottenimentodi una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudiziodi cassazione (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013,nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, secondocui, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile ilmotivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostengaNumero registro generale 31472/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 21121/2026Data pubblicazione 22/06/2026un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversainterpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio cheriporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suoinsieme).Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso ealternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame deglielementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggerela motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24maggio 2006; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio2014; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).5.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppateil ricorso deve essere respinto e la società ricorrente condannata alpagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, infavore della controricorrente.6.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano, complessivamente, in €. 16.200,00 (euroNumero registro generale 31472/2020Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 21121/2026Data pubblicazione 22/06/2026sedicimiladuecento/00), di cui €. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi,oltre accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 19 maggio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo
Sentenza Cassazione n. 21121/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris