CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 41446/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (CUI 068YGK9), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte di appello di Torino; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 10/06/2025, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Torino del 20/12/2023, appellata da [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena veniva ridotta ad anni tre, mesi quattro e giorni sei di reclusione ed euro 800 di multa. Venivano dichiarati altresì inammissibili i motivi di appello oggetto di rinuncia e la sentenza appellata confermata nel resto. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] riservando i motivi al difensore. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01; Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695 – 01). 3.2.A norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata con procedura semplificata e non partecipata. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata, ed alla causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è decis