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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45367/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/0:3/1972; avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha tra l'altro respinto la domanda proposta (in via subordinata) da [OSCURATO:PERSONA] e diretta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art.671 cod. proc. pen. tra i reati per i quali egli era stato condannato con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trento il 15 giugno 2016 (truffa in concorso) e con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trento in data 28 maggio 2021 (bancarotta per distrazione in concorso).

In particolare il giudice dell'esecuzione ha respinto la suddetta richiesta in considerazione dell'ampio lasso temporale intercorso tra i reat, che induceva ad escludere l'unicità del disegno criminoso tra gli stessi.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo di seguito riprodotto nei limiti di cui all'arit.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato con riferimento al diniego della continuazione 'in executivis'.

Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.81, comma 2, cod. pen., 671 e 125, comma 2, cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione.

Al riguardo osserva che il Tribunale di Trento ha respinto, in modo laconico, la sua istanza unicamente sul tempo trascorso tra i due real:i senza tenere in alcun conto il fatto che la prima condanna riguardava una truffa consistita nell'avere ordinato, assieme ai concorrenti, delle caldaie murali a gas alla ditta Engineering system s.r.l. consegnando come pagamento un assegno postdatato privo di fondi ed avere poi abbandonato la sede della ditta individuale che aveva effettuato l'ordine la sera stessa dell'ultima consegna delle predette caldaie, rendendosi così irreperibile ed inducendo in errore la Engineering system s.r.l. sulla possibilità di ottenere il pagamento e procurandosi in tal modo un ingiusto profitto di circa 22.000,00 euro con correlativo danno alla persona offesa, in Trento nell'aprile 2014; la seconda condanna riguardava il concorso in bancarotta per distrazione perché, unitamente ai concorrenti (rispettivamente titolare ed amministratori di fatto della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Trento del 28 gennaio 2016), aveva distratto la merce acquistata in nome e per conto della stessa dalla società fornitrici Engineering system s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e NordaWal AG (tutte operanti nella zona di Trento) per un valore complessivo di euro 64.870,52, merce oggetto di reati di truffa in danno delle ditte fornitrici, fatti commessi in Trento il 17 maggio 2016.

Pertanto, a parere del condannato, era evidente la unicità del disegno criminoso tra i due reati sopra indicati (commessi in Trento dal Talarico e dai suoi concorrenti) che, invece, era stata del tutto ignorata dal giudice dell'esecuzione, il quale si era invece limitato ad un generico riferimento al tempo trascorso tra i due fatti incorrendo, in tal modo, nei lamentati vizi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Invero, la motivazione della ordinanza impugnata relativa al rigetto dell'applicazione della disciplina della continuazione appare effettivamente carente sotto gli aspetti denunciati dal ricorrente.

2.1. Come visto la richiesta subordinata del condannato è stata respinta unicamente sulla base del tempo trascorso tra i due reati, senza però l'esame della sussistenza degli altri indici rivelatori della continuazione come declinati dalla giurisprudenza in materia.

Orbene, come dedotto dal ricorrente e risultante dalle sentenze sopra indicate, i due reati sono stati commessi dal Talarico assieme alle stesse persone, nel medesimo ambito territoriale (Trento) e la bancarotta per distrazione ha riguardato anche la merce oggetto della truffa consumata in danno della Engineering system s.r.I.; rispetto a tali elementi l'ordinanza impugnata non contiene alcun riferimento.

Pertanto, la valutazione del Tribunale appare meramente assertiva richiamando soltanto il dato temporale, tenuto conto che l'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta dal complessivo apprezzamento di elementi indizianti, quali, esemplificativamente, l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (v.

Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413), elementi in ordine ai quali, nella fattispecie, è mancato ogni approfondimento.3.

L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata in relazione alla richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento, quale giudice dell'esecuzione in diversa composizione (Corte costituzionale 9 maggio 2013, n.183), alla luce dei rilievi sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'istanza di applicazione della continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/0:3/1972; avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha tra l'altro respinto la domanda proposta (in via subordinata) da [OSCURATO:PERSONA] e diretta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art.671 cod. proc. pen. tra i reati per i quali egli era stato condannato con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trento il 15 giugno 2016 (truffa in concorso) e con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trento in data 28 maggio 2021 (bancarotta per distrazione in concorso). In particolare il giudice dell'esecuzione ha respinto la suddetta richiesta in considerazione dell'ampio lasso temporale intercorso tra i reat, che induceva ad escludere l'unicità del disegno criminoso tra gli stessi. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo di seguito riprodotto nei limiti di cui all'arit.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato con riferimento al diniego della continuazione 'in executivis'. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.81, comma 2, cod. pen., 671 e 125, comma 2, cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione. Al riguardo osserva che il Tribunale di Trento ha respinto, in modo laconico, la sua istanza unicamente sul tempo trascorso tra i due real:i senza tenere in alcun conto il fatto che la prima condanna riguardava una truffa consistita nell'avere ordinato, assieme ai concorrenti, delle caldaie murali a gas alla ditta Engineering system s.r.l. consegnando come pagamento un assegno postdatato privo di fondi ed avere poi abbandonato la sede della ditta individuale che aveva effettuato l'ordine la sera stessa dell'ultima consegna delle predette caldaie, rendendosi così irreperibile ed inducendo in errore la Engineering system s.r.l. sulla possibilità di ottenere il pagamento e procurandosi in tal modo un ingiusto profitto di circa 22.000,00 euro con correlativo danno alla persona offesa, in Trento nell'aprile 2014; la seconda condanna riguardava il concorso in bancarotta per distrazione perché, unitamente ai concorrenti (rispettivamente titolare ed amministratori di fatto della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Trento del 28 gennaio 2016), aveva distratto la merce acquistata in nome e per conto della stessa dalla società fornitrici Engineering system s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e NordaWal AG (tutte operanti nella zona di Trento) per un valore complessivo di euro 64.870,52, merce oggetto di reati di truffa in danno delle ditte fornitrici, fatti commessi in Trento il 17 maggio 2016. Pertanto, a parere del condannato, era evidente la unicità del disegno criminoso tra i due reati sopra indicati (commessi in Trento dal Talarico e dai suoi concorrenti) che, invece, era stata del tutto ignorata dal giudice dell'esecuzione, il quale si era invece limitato ad un generico riferimento al tempo trascorso tra i due fatti incorrendo, in tal modo, nei lamentati vizi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Invero, la motivazione della ordinanza impugnata relativa al rigetto dell'applicazione della disciplina della continuazione appare effettivamente carente sotto gli aspetti denunciati dal ricorrente. 2.1. Come visto la richiesta subordinata del condannato è stata respinta unicamente sulla base del tempo trascorso tra i due reati, senza però l'esame della sussistenza degli altri indici rivelatori della continuazione come declinati dalla giurisprudenza in materia. Orbene, come dedotto dal ricorrente e risultante dalle sentenze sopra indicate, i due reati sono stati commessi dal Talarico assieme alle stesse persone, nel medesimo ambito territoriale (Trento) e la bancarotta per distrazione ha riguardato anche la merce oggetto della truffa consumata in danno della Engineering system s.r.I.; rispetto a tali elementi l'ordinanza impugnata non contiene alcun riferimento. Pertanto, la valutazione del Tribunale appare meramente assertiva richiamando soltanto il dato temporale, tenuto conto che l'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta dal complessivo apprezzamento di elementi indizianti, quali, esemplificativamente, l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (v. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413), elementi in ordine ai quali, nella fattispecie, è mancato ogni approfondimento.3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata in relazione alla richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento, quale giudice dell'esecuzione in diversa composizione (Corte costituzionale 9 maggio 2013, n.183), alla luce dei rilievi sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'istanza di applicazione della continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale
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