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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 agosto 1979

Cassazione n. 13185/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/08/1979 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la legittimazione dei soggetti che hanno sporto la querela (ossia, coloro che furono tratti in inganno, mentre titolari del diritto di querela sarebbero coloro che hanno proceduto a versare le somme profitto della condotta fraudolenta), è reiterativo della censura già sollevata in appello e affrontata correttamente dalla sentenza impugnata che ha condiviso l'orientamento di legittimità che riconosce il diritto a sporgere querela anche ai soggetti che, pur non avendo materialmente eseguito l'atto di disposizione patrimoniale, hanno subito un pregiudizio per effetto della mancata conclusione del contratto prospettato, ovvero per l'inadempimento del contratto da parte del responsabile della condotta truffaldina, in termini di mancato acquisto del diritto scaturente dal contratto concluso (Sez. 2, n. 43910 del 04/10/2019, Minnucci, Rv. 277712 - 01); nella specie, i querelanti erano gli studenti universitari che avevano sottoscritto il contratto nella previsione della disponibilità dell'alloggio necessario per consentire la frequenza degli studi universitari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/08/1979 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la legittimazione dei soggetti che hanno sporto la querela (ossia, coloro che furono tratti in inganno, mentre titolari del diritto di querela sarebbero coloro che hanno proceduto a versare le somme profitto della condotta fraudolenta), è reiterativo della censura già sollevata in appello e affrontata correttamente dalla sentenza impugnata che ha condiviso l'orientamento di legittimità che riconosce il diritto a sporgere querela anche ai soggetti che, pur non avendo materialmente eseguito l'atto di disposizione patrimoniale, hanno subito un pregiudizio per effetto della mancata conclusione del contratto prospettato, ovvero per l'inadempimento del contratto da parte del responsabile della condotta truffaldina, in termini di mancato acquisto del diritto scaturente dal contratto concluso (Sez. 2, n. 43910 del 04/10/2019, Minnucci, Rv. 277712 - 01); nella specie, i querelanti erano gli studenti universitari che avevano sottoscritto il contratto nella previsione della disponibilità dell'alloggio necessario per consentire la frequenza degli studi universitari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 13185/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris