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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26228/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 26/10/2022 emessa dal Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude peria /nnullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Foggia non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] eseguito in data 24 ottobre 2022 in flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., ritenendo che l'arresto fosse stato operato illegittimamente e considerato che non era emersa la presenza di altri utenti della strada nel tratto percorso in contromano dall'indagato per sottrarsi all'inseguimento degli agenti che gli avevano intimato l'alt nel corso di un controllo stradale mentre era alla guida della propria autovettura.

Più precisamente, il Tribunale ha ritenuto non provato che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] avesse concretamente causato un pericolo per l'incolumità degli altri utenti della strada, così da giustificare l'arresto in flagranza.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, chiedendone l'annullamentcksul rilievo che il giudice avrebbe travisato i fatti, poiché l'arresto era stato legittimamente eseguito.

Alle ragioni del ricorso ha aderito anche il Procuratore Generale della Corte di cassazione che nella sua memoria scritta)(ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, evidenziando la superfluità di un giudizio rescissorio che avrebbe solo una valenza formale, trattandosi di un procedimento che ha già esaurito i suoi effetti, residuando solo la verifica della legittimità dell'operato degli agenti che hanno proceduto all'arresto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'interesse del pubblico ministero per il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza di mancata convalida dell'arresto sussiste sotto plurimi aspetti, tra cui quel! are che, in sede di fungibilità della detenzione (art. 657 cod.proc.pen.), l'indagato possa costituirsi, per eventuali reati in precedenza commessi, un titolo per fruire di una detrazione di pena derivante da una privazione della libertà personale senza titolo, oltre all'interesse a rimuovere le condizioni per una potenziale domanda di riparazione per ingiusta detenzione da parte dell'indagato ed all'interesse a vedere riconosciuta la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto con un intervento che l'ufficio del p.m. ha condiviso e fatto proprio, non disponendone l'immediata liberazione.

Ciò premesso, risulta palese il travisamento operato dal giudice che ha qualificato come ingiustificato l'arresto senza considerare la situazione di pericolo in cui si sono trovati gli agenti costretti ad inseguire l'indagato per circa quindici minuti percorrendo un tratto di strada di diversi chilometri a causa delle manovre di guida del [OSCURATO:PERSONA] oggettivamente pericolose (procedendo contromano, accelerando e frenando bruscamente).

Il riferimento, poi, alla valutazione della ridotta gravità del fatto appare sorretto da una motivazione che contraddice la ricostruzione della vicenda fornita dagli agenti operanti, senza alcuna coerenza con le risultanze istruttorie limitate all'ascolto degli stessi operanti.È noto che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità.

In adesione all'orientamento oramai prevalente della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, Morelli, Rv. 264026), l'annullamento va disposto senza rinvio, trattandosi di situazione in cui appare superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio con riferimento ad una fase oramai esauritasi, nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e, perciò, l'esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida, già riconosciuti con la presente decisione.

PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la legittimità dell'arresto eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 26/10/2022 emessa dal Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude peria /nnullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Foggia non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] eseguito in data 24 ottobre 2022 in flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., ritenendo che l'arresto fosse stato operato illegittimamente e considerato che non era emersa la presenza di altri utenti della strada nel tratto percorso in contromano dall'indagato per sottrarsi all'inseguimento degli agenti che gli avevano intimato l'alt nel corso di un controllo stradale mentre era alla guida della propria autovettura. Più precisamente, il Tribunale ha ritenuto non provato che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] avesse concretamente causato un pericolo per l'incolumità degli altri utenti della strada, così da giustificare l'arresto in flagranza. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, chiedendone l'annullamentcksul rilievo che il giudice avrebbe travisato i fatti, poiché l'arresto era stato legittimamente eseguito. Alle ragioni del ricorso ha aderito anche il Procuratore Generale della Corte di cassazione che nella sua memoria scritta)(ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, evidenziando la superfluità di un giudizio rescissorio che avrebbe solo una valenza formale, trattandosi di un procedimento che ha già esaurito i suoi effetti, residuando solo la verifica della legittimità dell'operato degli agenti che hanno proceduto all'arresto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'interesse del pubblico ministero per il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza di mancata convalida dell'arresto sussiste sotto plurimi aspetti, tra cui quel! are che, in sede di fungibilità della detenzione (art. 657 cod.proc.pen.), l'indagato possa costituirsi, per eventuali reati in precedenza commessi, un titolo per fruire di una detrazione di pena derivante da una privazione della libertà personale senza titolo, oltre all'interesse a rimuovere le condizioni per una potenziale domanda di riparazione per ingiusta detenzione da parte dell'indagato ed all'interesse a vedere riconosciuta la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto con un intervento che l'ufficio del p.m. ha condiviso e fatto proprio, non disponendone l'immediata liberazione. Ciò premesso, risulta palese il travisamento operato dal giudice che ha qualificato come ingiustificato l'arresto senza considerare la situazione di pericolo in cui si sono trovati gli agenti costretti ad inseguire l'indagato per circa quindici minuti percorrendo un tratto di strada di diversi chilometri a causa delle manovre di guida del [OSCURATO:PERSONA] oggettivamente pericolose (procedendo contromano, accelerando e frenando bruscamente). Il riferimento, poi, alla valutazione della ridotta gravità del fatto appare sorretto da una motivazione che contraddice la ricostruzione della vicenda fornita dagli agenti operanti, senza alcuna coerenza con le risultanze istruttorie limitate all'ascolto degli stessi operanti.È noto che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità. In adesione all'orientamento oramai prevalente della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, Morelli, Rv. 264026), l'annullamento va disposto senza rinvio, trattandosi di situazione in cui appare superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio con riferimento ad una fase oramai esauritasi, nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e, perciò, l'esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida, già riconosciuti con la presente decisione. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la legittimità dell'arresto eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]
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