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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28302/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

26/11/2025 del Tribunale di Ragusa.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chechiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ragusa in composizionemonocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanzapresentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'applicazionedella disciplina del reato continuato in executivis in relazione alle fattispecie dicui a tre sentenze esecutive.2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il propriodifensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81, comma 2, cod.pen., con riferimento al diniego della continuazione.Lamenta il difensore che il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso dianalizzare gli indici sintomatici e rivelatori dell’unicità del disegno criminoso,quali l’identica natura dei reati, il medesimo modus operandi, l’omogeneità delleviolazioni e le condizioni di tempo e di luogo; e in particolare di considerare cheDi [OSCURATO:PERSONA] si occupava della vendita di capi di abbigliamento contraffatti,cambiando solo ed esclusivamente il luogo ove avveniva detta vendita.

Insisteper l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1.

Va, invero, premesso che:- il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074);- « il fattore cronologico riveste grande rilevanza trattandosi di un indicatorespecifico, che permette di distinguere le fattispecie di reato continuato da quelle,opposte, di mera tendenza a delinquere o di professionalità criminale » e « vadunque puntualizzato che la verifica dell'esistenza del medesimo disegnocriminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursiad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto invirtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analogheviolazione o dalle modalità operative, poiché ciò semmai è sintomo dipropensione a delinquere, ma deve comprovare l'esistenza di una effettivaunitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesurecronologiche che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimoloestemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa »(Sez. 1, n. 34142 del 19/05/2021, Pirito, non massimata);- in tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, èonere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quantomeno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventivaprogrammazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudicedell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibileil medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv.284970);- per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento allacontiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli direato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminosounitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806 del20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv.275451); ne è sufficiente il riferimento al movente (Sez. 7, n. 5305 del16/12/2008, dep. 2009, D'Amato, Rv. 242476, in cui si specifica che sussisteuna radicale diversità tra l'identità della spinta criminosa o del movente praticosotteso alle plurime violazioni di legge e l'unicità del disegno criminoso richiestoper la configurabilità del reato continuato; o ancora Sez. 1, n. 35639 del02/07/2013, Piras, Rv. 256307, secondo cui l’unicità del movente rileva ai finidella continuazione solo se il proposito criminoso risulti connotato da specificità econcretezza, escludendosi, in motivazione, rilevanza alla generica ideazionedell'imputato di sopprimere i componenti delle famiglie avverse).1.2.

L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e nedà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.Invero, nell’escludere l’unicità del disegno criminoso, valorizza le distanzetemporali tra i reati di cui alle diverse sentenze (rispettivamente di 8 mesi e di 1anno) e la loro commissione in diverse città; rileva, inoltre, che l’identità dellatipologia dei reati e la somiglianza delle modalità operative porta, invece, aritenere che [OSCURATO:PERSONA] seguisse semplicemente una condotta di vitadelinquenziale.A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformialla consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda ex plurimis, Sez. 1, n.39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato,la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta aduna determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosada sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sél'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, giàinsieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art.81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto allaprospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la mancataconsiderazione degli elementi che costituirebbero gli indici rivelatori dell’unicitàdel disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati, e che insiste sullemedesime modalità operative dei reati ancorché svolte in luoghi diversi, si rivelainfondato.2.

Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26/11/2025 del Tribunale di Ragusa.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chechiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ragusa in composizionemonocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanzapresentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'applicazionedella disciplina del reato continuato in executivis in relazione alle fattispecie dicui a tre sentenze esecutive.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il propriodifensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81, comma 2, cod.pen., con riferimento al diniego della continuazione.Lamenta il difensore che il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso dianalizzare gli indici sintomatici e rivelatori dell’unicità del disegno criminoso,quali l’identica natura dei reati, il medesimo modus operandi, l’omogeneità delleviolazioni e le condizioni di tempo e di luogo; e in particolare di considerare cheDi [OSCURATO:PERSONA] si occupava della vendita di capi di abbigliamento contraffatti,cambiando solo ed esclusivamente il luogo ove avveniva detta vendita. Insisteper l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1. Va, invero, premesso che:- il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074);- « il fattore cronologico riveste grande rilevanza trattandosi di un indicatorespecifico, che permette di distinguere le fattispecie di reato continuato da quelle,opposte, di mera tendenza a delinquere o di professionalità criminale » e « vadunque puntualizzato che la verifica dell'esistenza del medesimo disegnocriminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursiad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto invirtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analogheviolazione o dalle modalità operative, poiché ciò semmai è sintomo dipropensione a delinquere, ma deve comprovare l'esistenza di una effettivaunitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesurecronologiche che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimoloestemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa »(Sez. 1, n. 34142 del 19/05/2021, Pirito, non massimata);- in tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, èonere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quantomeno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventivaprogrammazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudicedell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibileil medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv.284970);- per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento allacontiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli direato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminosounitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806 del20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv.275451); ne è sufficiente il riferimento al movente (Sez. 7, n. 5305 del16/12/2008, dep. 2009, D'Amato, Rv. 242476, in cui si specifica che sussisteuna radicale diversità tra l'identità della spinta criminosa o del movente praticosotteso alle plurime violazioni di legge e l'unicità del disegno criminoso richiestoper la configurabilità del reato continuato; o ancora Sez. 1, n. 35639 del02/07/2013, Piras, Rv. 256307, secondo cui l’unicità del movente rileva ai finidella continuazione solo se il proposito criminoso risulti connotato da specificità econcretezza, escludendosi, in motivazione, rilevanza alla generica ideazionedell'imputato di sopprimere i componenti delle famiglie avverse).1.2. L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e nedà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.Invero, nell’escludere l’unicità del disegno criminoso, valorizza le distanzetemporali tra i reati di cui alle diverse sentenze (rispettivamente di 8 mesi e di 1anno) e la loro commissione in diverse città; rileva, inoltre, che l’identità dellatipologia dei reati e la somiglianza delle modalità operative porta, invece, aritenere che [OSCURATO:PERSONA] seguisse semplicemente una condotta di vitadelinquenziale.A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformialla consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda ex plurimis, Sez. 1, n.39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato,la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta aduna determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosada sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sél'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, giàinsieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art.81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto allaprospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la mancataconsiderazione degli elementi che costituirebbero gli indici rivelatori dell’unicitàdel disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati, e che insiste sullemedesime modalità operative dei reati ancorché svolte in luoghi diversi, si rivelainfondato.2. Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
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