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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 01386/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' COSIMO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e manifestamente infondati, atteso che la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha adeguatamente argomentato sia in merito alla insussistenza dei presupposti per confermare la non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto che alla non meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche, ponendo l'accento, oltre che sulle modalità della condotta e sui numerosi precedenti, anche specifici, a carico dell'imputato, anche sul fatto che al momento del controllo il ricorrente si trovava alla guida di un veicolo senza patente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' COSIMO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e manifestamente infondati, atteso che la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha adeguatamente argomentato sia in merito alla insussistenza dei presupposti per confermare la non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto che alla non meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche, ponendo l'accento, oltre che sulle modalità della condotta e sui numerosi precedenti, anche specifici, a carico dell'imputato, anche sul fatto che al momento del controllo il ricorrente si trovava alla guida di un veicolo senza patente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 01386/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris