Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:339
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 12 giugno 2003
(1)
[OSCURATO:PERSONA]159/01
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Aiuti di Stato – Esenzione parziale dal prelievo sulle sostanze minerali a vantaggio delle colture su substrato o in serra – Giustificazione con la natura o la struttura del sistema – Assenza»
1.
Al fine di ridurre le infiltrazioni di azoto e di fosfato nel terreno a causa dell’utilizzazione di concimi nelle aziende
agricole, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito un sistema di prelievi. Tali prelievi sono pagati dagli agricoltori le cui
dispersioni di azoto e di fosfato nell’ambiente superano un certo livello. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha anche previsto un’esenzione
da tali prelievi a favore delle piccole aziende (dette «hobbyisten») nonché delle aziende orticole e dei centri florovivaistici
che praticano la coltura in serra o su substrato.
2.
Con la decisione 21 dicembre 2000, 2001/371/CE, relativa all’esenzione dai prelievi sulle sostanze minerali che i [OSCURATO:PERSONA]
intendono concedere nel quadro della legge sui concimi
(2)
, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che tali esenzioni dai prelievi costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.
3.
Nel presente ricorso, proposto ai sensi dell’art. 230, primo comma, CE, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento parziale
della decisione impugnata per ciò che concerne le aziende orticole e i centri florovivaistici che praticano la coltura in
serra o su substrato.
I –
Contesto normativo
A –
Normativa comunitaria
4.
Le disposizioni pertinenti per la presente controversia sono quelle che regolano gli aiuti di Stato e la protezione delle
acque dall’inquinamento provocato dai nitrati.
1. La normativa relativa agli aiuti di Stato
5.
L’art. 87, n. 1, CE dispone:
«Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli
scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri, gli aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA], ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
6.
La portata di questo articolo in materia d’imposizione fiscale è stata chiarita nella comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 10 dicembre
1998, 98/C 384/03, sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese
(3)
.
7.
Secondo la comunicazione, per essere qualificata come aiuto di Stato vietato dall’art. 87 CE, una misura fiscale deve rispondere
cumulativamente alle quattro condizioni seguenti
(4)
.
8.
In primo luogo, la misura in questione deve conferire ai beneficiari un vantaggio che alleggerisca gli oneri che normalmente
gravano sul loro bilancio. Tale vantaggio può risultare da una riduzione dell’onere fiscale dell’impresa, sotto varie forme.
Può trattarsi, in particolare, di una riduzione della base imponibile (deduzione derogatoria) o di una riduzione totale o
parziale dell’ammontare dell’imposta (esenzione, credito d’imposta).
9.
In secondo luogo, il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali. Una perdita di gettito fiscale
è equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale.
10.
In terzo luogo, la misura deve incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri. Questo criterio presuppone che
il beneficiario della misura eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo statuto giuridico o dalle modalità del
finanziamento. Secondo una giurisprudenza costante, la condizione dell’incidenza sugli scambi è soddisfatta se l’impresa beneficiaria
svolge un’attività economica che dà luogo a scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
11.
In quarto luogo, la misura deve essere specifica o selettiva nel senso che favorisce talune imprese o talune produzioni. Tale
carattere selettivo può peraltro essere giustificato dalla natura o dalla struttura del sistema. In tal caso la misura sfugge
alla definizione di aiuto di cui all’art. 87 CE.
12.
Per quanto concerne quest’ultima condizione, al punto 23 della comunicazione si precisa che il carattere differenziato di
determinate misure non significa necessariamente che debbano considerarsi aiuti di Stato. Questo principio vale per le misure
fiscali la cui razionalità economica le rende necessarie per il funzionamento e l’efficacia del sistema di imposizione fiscale.
Spetta allo Stato membro fornire tale giustificazione.
13.
Sul piano procedurale, la comunicazione rammenta che, a termini dell’art. 88, n. 3, CE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono notificare
alla [OSCURATO:PERSONA] tutti i progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti. [OSCURATO:PERSONA] membri non possono dare esecuzione
a tali progetti senza il preventivo accordo della [OSCURATO:PERSONA]
(5)
.
14.
La procedura diretta ad ottenere l’accordo della [OSCURATO:PERSONA] è stata stabilita nel regolamento (CE) del Consiglio, n. 659/1999
(6)
. Tale regolamento, entrato in vigore il 16 aprile 1999, trova applicazione nella specie.
15.
Ai sensi dell’art. 2 del regolamento (CE) n. 659/1999, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve, in via di
principio, essere notificato tempestivamente alla [OSCURATO:PERSONA] dallo Stato membro interessato. Nella notifica tale Stato deve
fornire tutte le informazioni atte a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di prendere posizione sull’esistenza di un aiuto e sulla
sua compatibilità con il mercato comune.
2. La normativa relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
16.
La direttiva 91/676/CEE
(7)
, ai sensi dell’art. 1, mira a «ridurre l’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine
agricola [ed a] prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo».
17.
A tale scopo, la direttiva 91/676 obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a adottare un certo numero di misure. In particolare, gli [OSCURATO:PERSONA]
membri devono garantire che, per ogni azienda, la quantità di azoto impiegata annualmente negli effluenti di allevamento
(8)
non superi 170 kg per ettaro. [OSCURATO:PERSONA] membri possono autorizzare quantità diverse solo se quest’ultime sono giustificate
da criteri obiettivi e non compromettono gli scopi di detta direttiva
(9)
.
B –
Normativa nazionale
1. Il regime dei prelievi
18.
Il regime dei prelievi stabilito dai [OSCURATO:PERSONA], noto con il nome di «MINAS»
(10)
, è definito dalla Wet van 27 november 1986 houdende regelen inzake het verhandelen van meststoffen en de afvoer van mestoverschotten
(11)
. Secondo tale regime, gli agricoltori devono tenere una contabilità dei quantitativi di sostanze minerali che entrano e che
escono dalla loro azienda. Tale regime mira ad ottenere che l’introduzione di fosfato e di azoto a monte della produzione
non sia superiore alla rimozione di tali minerali a valle, oltre una «dispersione tollerata». Quando, in una determinata azienda,
le dispersioni di fosfato e di azoto superino i livelli di dispersioni tollerate, l’agricoltore interessato è obbligato a
pagare i prelievi sulle eccedenze.
19.
Tali prelievi sono sia forfettari sia proporzionali. Le norme applicabili a tali prelievi sono previste al capitolo IV della
[OSCURATO:PERSONA].
20.
Per quanto riguarda i prelievi forfettari, essi sono calcolati in funzione del quantitativo di concime tassabile per un anno
di calendario, espresso in chilogrammi di fosfato e di azoto
(12)
. Il quantitativo di concime tassabile è determinato dalla somma del quantitativo di concime «introdotto» e del quantitativo
di effluenti di bestiame prodotti, da cui viene successivamente dedotto il quantitativo di effluenti di allevamento «rimosso»,
l’assorbimento dei concimi da parte delle colture e la dispersione di concime consentita
(13)
. L’assorbimento dei concimi da parte delle colture è fissato, per la superficie media delle terre a destinazione agricola
appartenenti all’azienda nel corso dell’anno considerato e per ettaro, a 65 kg di fosfato e a 300 kg di azoto per i terreni
da pascolo e a 50 kg di fosfato e 125 kg di azoto per i terreni coltivati
(14)
.
21.
Per quanto riguarda i prelievi proporzionali, anch’essi sono determinati sulla base delle «entrate» e delle «uscite» di sostanze
minerali. Tuttavia, il numero degli elementi in «entrata» e in «uscita» è maggiore. Così, le «voci di uscita» comprendono
i concimi di origine animale, il «foraggio non raffinato» di provenienza dall’azienda stessa, il bestiame delle specie enumerate,
i prodotti animali e i prodotti agricoli e orticoli oltre al foraggio non raffinato
(15)
. La quantità di fosfato e di azoto in questi altri prodotti agricoli o orticoli è stabilita a forfait, rispettivamente, a
65 e a 165 kg per ettaro di terreno arabile della superficie agricola appartenente all’azienda destinato all’agricoltura e
all’orticoltura durante l’anno considerato
(16)
.
22.
I livelli di dispersioni ammissibili sono fissati in quantità identiche per i due tipi di prelievi
(17)
.
2. Le deroghe
23.
Il regolamento del Ministro dell’Agricoltura, dell’Ambiente e della Pesca 12 gennaio 1999
(18)
prevede tre casi di esenzione dai prelievi istituiti dalla [OSCURATO:PERSONA].
24.
Il primo caso di esenzione concerne le piccole aziende, dette «hobbyisten»
(19)
. Esse godono di un’esenzione totale
(20)
.
25.
Il secondo caso riguarda le aziende orticole che praticano la coltura in serra (orticoltura in pieno campo al coperto) o su
substrato (orticoltura senza terra). Tali orticolture sono esentate fino ad una quantità massima di concime tassabile pari
a 460 kg di fosfato e 800 kg di azoto per ettaro di superficie media della coltura su supporto o del terreno realmente utilizzato
dall’ azienda per tali tipi di produzione durante l’anno civile
(21)
.
26.
Il terzo caso è previsto a favore dei centri florovivaistici che svolgono anche un’attività orticola in serra o su substrato.
Essi beneficiano della stessa esenzione parziale delle aziende orticole precedentemente menzionate
(22)
.
27.
La normativa di esenzione si applica con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore dei
prelievi stabiliti dal capitolo IV della [OSCURATO:PERSONA]
(23)
.
II –
Il procedimento amministrativo e la decisione impugnata
28.
Con lettera 7 ottobre 1999, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] notificava alla [OSCURATO:PERSONA], su richiesta della medesima
(24)
, la normativa di esenzione, conformemente all’art. 88, n. 3, CE. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che le esenzioni previste
dal provvedimento di cui trattasi erano giustificate dalla natura del sistema dei prelievi sui minerali e che esse non costituivano,
quindi, aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
29.
Tramite telex del 26 ottobre 1999, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ai rappresentanti dei [OSCURATO:PERSONA] precisazioni supplementari.
30.
Il governo olandese rispondeva con lettera del 10 gennaio 2000.
31.
Ritenendo tali spiegazioni insufficienti, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 20 marzo 2000, comunicava al governo olandese il proprio
intendimento di avviare, con riguardo alle misure di esenzione proposte, il procedimento ex art. 88, n. 2, CE.
32.
Il governo olandese presentava le proprie osservazioni con lettera 17 maggio 2000.
33.
Il 21 dicembre 2000 la [OSCURATO:PERSONA] emanava la decisione impugnata.
34.
In tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che, in mancanza di ogni altra informazione, i dubbi che l’hanno indotta ad avviare
il procedimento d’indagine formale nei confronti delle misure di esenzione in questione persistono. [OSCURATO:PERSONA] espone
le seguenti osservazioni.
35.
Quanto alla sussistenza di un aiuto, la circostanza secondo la quale i prelievi sono paragonabili ad ammende nulla toglierebbe
al fatto che il regime MINAS sarebbe concepito come un regime fiscale. Le deroghe a tale regime potrebbero quindi configurarsi
come aiuti di Stato atti ad incidere negativamente sulla concorrenza tra [OSCURATO:PERSONA] membri. Atteso che i soggetti colpiti da tali
prelievi sono imprese, ne conseguirebbe una posizione di favor per le imprese beneficiarie. La misura in questione produrrebbe
dunque l’effetto di avvantaggiare talune imprese.
36.
Per quanto riguarda le hobbyisten, l’esenzione prevista non sarebbe giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema.
37.
Per quanto concerne le aziende e i centri florovivaistici che svolgono attività orticole in serra o su substrato, le autorità
olandesi non avrebbero dedotto nuovi elementi. Considerato che i quantitativi che beneficiano dell’esenzione sono decisamente
superiori ai livelli previsti per i terreni agricoli e che la stessa normativa si applica all’orticoltura in terra e all’orticoltura
senza terra, non vi sarebbero motivi intrinsecamente validi per concedere le previste esenzioni.
38.
Per contro, tali esenzioni soddisferebbero i quattro criteri indicati nella comunicazione, applicabile per analogia. Inoltre,
tale tipo di aiuto dovrebbe considerarsi quale aiuto al funzionamento e non soddisferebbe, ai fini dell’autorizzazione, le
condizioni richieste dall’art. 87, n. 3, CE.
39.
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] respinge l’argomento secondo il quale la procedura relativa agli aiuti di Stato verrebbe usata o abusata
per dare esecuzione alla direttiva 91/676. Essa ricorda, tuttavia, che un procedimento relativo agli aiuti di Stato non dovrebbe
mai pervenire ad un risultato contrario alle altre disposizioni del Trattato. Essa dichiara che sarebbe stato avviato un procedimento
specifico d’infrazione nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] per il mancato rispetto della detta direttiva
(25)
.
40.
[OSCURATO:PERSONA] ne deduce che le esenzioni dai prelievi, previste dai [OSCURATO:PERSONA] a favore delle hobbyisten, nonché delle aziende
orticole e dei centri florovivaistici che svolgono attività orticole, costituirebbero aiuti di Stato incompatibili con il
mercato comune
(26)
.
III –
Discussione
41.
Il governo olandese contesta la decisione impugnata solamente nella parte in cui essa concerne le aziende e i centri florovivaistici
che praticano la cultura in serra o su substrato. A sostegno del proprio ricorso, tale governo deduce due motivi. Il primo
verte sulla violazione dell’art. 87, n. 1, CE. Il secondo attiene al difetto di motivazione.
42.
Tenuto conto degli argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno di tali due motivi, esamineremo quest’ultimi nell’ordine in
cui sono stati presentati.
A –
Sulla violazione dell’art. 87, n. 1, CE
43.
Tale motivo si articola su due capi. In primo luogo, il governo olandese sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ezrroneamente
ritenuto che l’esenzione prevista a favore della coltura in serra e su substrato costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87,
n. 1, CE. In secondo luogo, esso contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di avere basato tale valutazione sulla considerazione secondo la
quale l’esenzione controversa sarebbe contraria alla direttiva 91/676.
1. Sulla qualificazione dell’esenzione controversa come aiuto di Stato
a) Argomenti delle parti
44.
Il governo olandese osserva che la normativa di esenzione sarebbe diretta a correggere gli svantaggi imposti dalla [OSCURATO:PERSONA]
agli orticoltori che praticano la coltura in serra o su substrato. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non terrebbe conto del fatto
che, in questi due tipi di coltivazione, la rimozione di sostanze minerali è molto più rilevante. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
dunque l’effetto di fare gravare sulle aziende di cui trattasi prelievi ingiustificati. Per correggere tale errore la normativa
di esenzione prevedrebbe, quindi, un’esenzione parziale a favore delle aziende medesime pari a 460 kg di fosfato e a 800 kg
di azoto per ettaro di serra o di substrato.
45.
Il governo olandese osserva che tali importi forfettari sarebbero giustificati per le seguenti ragioni: a differenza della
coltura in pieno campo all’aperto, la coltura in serra o su substrato non sarebbe legata alle stagioni, ragion per cui ogni
anno sarebbe necessaria una maggiore quantità di concime; quindi, il rendimento delle piante coltivate in serra o su substrato
sarebbe molto superiore; conseguentemente, la quantità di minerali assorbiti da tali piante sarebbe otto volte più elevata;
infine, tali importi forfettari sarebbero stabiliti sulla base dell’assorbimento medio di fosfato e di azoto da parte di più
piante diverse.
46.
Il governo olandese sostiene che, poiché l’esenzione controversa costituirebbe semplicemente la rettifica di uno svantaggio,
i quattro requisiti richiesti dalla comunicazione non ricorrerebbero nella specie.
47.
In primo luogo, l’esenzione controversa non costituirebbe un vantaggio diretto ad alleggerire gli oneri dei coltivatori che
praticano la coltura in serra o su substrato. Potrebbe trattarsi di un alleggerimento di oneri solo se i produttori in serra
o su substrato potessero versare nel terreno più azoto e fosfato di quanto non lo consentano i livelli di dispersione, senza
dovere essere soggetti ai prelievi corrispondenti. L’esenzione mirerebbe, al contrario, ad eliminare uno svantaggio non voluto
che colpirebbe le aziende che praticano la coltura in serra o su substrato derivante dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non terrebbe
conto dei minerali rimossi quando i prodotti vegetali lasciano l’azienda.
48.
In secondo luogo, nessun vantaggio verrebbe concesso dallo Stato o mediante risorse statali. Non trattandosi di un’esenzione
bensì della rettifica di un’ingiustizia derivante dalla [OSCURATO:PERSONA], l’esenzione controversa non rappresenterebbe, per
sua natura, un vantaggio concesso dallo Stato o sovvenzionato mediante risorse statali. Inoltre, il regime dei prelievi presenterebbe
carattere dissuasivo. Per gli agricoltori sarebbe più vantaggioso limitare le dispersioni di concimi nell’ambiente adeguando
la loro produzione che pagare i prelievi. Questi ultimi mirerebbero, quindi, a far sì che gli agricoltori riducano il consumo
di concime. In considerazione della sua natura, del suo scopo e del suo meccanismo, il regime MINAS sarebbe paragonabile ad
un sistema di ammende amministrative e penali. Esso avrebbe dunque solo l’aspetto di un regime fiscale ma, in realtà, non
servirebbe a generare entrate per lo Stato.
49.
In terzo luogo, l’esenzione controversa non avrebbe alcuna influenza negativa sul commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri. Gli scambi commerciali
verrebbero pregiudicati e la concorrenza risulterebbe falsata, con riguardo sia alle imprese che praticano la coltura in serra
o su substrato negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, sia a quelle altre situate nella Comunità in generale, solamente se alle imporese
che praticano la coltura in serra o su substrato nei [OSCURATO:PERSONA] venisse concesso il diritto di versare più concime nel terreno
rispetto agli altri agricoltori. Dato che l’esenzione in questione corrisponde alla quantità di concimi che lasciano l’azienda
con i prodotti vegetali, gli scambi commerciali non ne risulterebbero pregiudicati e il gioco della concorrenza non sarebbe
falsato.
50.
In quarto luogo, il carattere selettivo dell’esenzione si giustificherebbe in considerazione della natura del regime dei prelievi
sui minerali. Il governo olandese osserva che la situazione nel caso di specie è paragonabile all’esempio citato al punto
25 della comunicazione, che concerne l’esenzione delle associazioni o delle fondazioni dall’imposta sugli utili. Poiché l’imposta
sugli utili non può essere riscossa in assenza di profitti effettivamente realizzati, la natura stessa del sistema giustificherebbe
che le fondazioni e le associazioni siano esentate da tale imposta. Allo stesso modo, nessun prelievo dovrebbe essere versato
per l’introduzione di minerali che vengono assorbiti dalle piante e non inquinano il terreno.
51.
Replicando all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dovrebbe
essere valutata in relazione agli elementi d’informazione di cui essa dispone al momento dell’emanazione della decisione medesima,
il governo olandese sostiene che sarebbe spettato a tale istituzione formulare chiaramente una richiesta d’informazioni. Orbene,
in nessun momento del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe spiegato al governo olandese le sue precise obiezioni
in merito alla normativa di esenzione. Essa non avrebbe neppure fatto sapere di necessitare di informazioni che, a suo avviso,
le sono mancate per farsi un’idea chiara della natura e degli effetti della normativa di esenzione.
52.
In tal senso, nel telex del 26 ottobre 1999, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata ad affermare che i livelli stabiliti dalle
norme del regime di esenzione sarebbero stati superiori a quelli vigenti per i terreni agricoli. Il governo olandese avrebbe
fornito spiegazioni nella lettera 10 gennaio 2000. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe precisato i motivi per i quali tali spiegazioni
non sarebbero state soddisfacenti. Nella decisione 20 marzo 2000, con cui è stata avviata la procedura ai sensi dell’art. 88,
n. 2, CE, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a ripetere quanto già affermato nel menzionato telex. Essendo evidente che l’assorbimento
di minerali da parte delle piante coltivate in serra e su substrato è superiore a quello delle piante coltivate in piena terra,
il governo olandese aveva allora ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse erroneamente inteso il regime di esenzione. Pertanto,
con lettera 17 maggio 2000, il governo olandese avrebbe nuovamente spiegato lo scopo e la necessità dell’esenzione in questione.
Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato la decisione impugnata senza rispondere a tale lettera. Nello stesso modo, la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe contestato il carattere forfettario dell’esenzione controversa per la prima volta nel controricorso.
53.
[OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti in toto.
54.
Essa sostiene che, conformemente all’art. 2 del regolamento n. 659/1999 e al punto 23 della comunicazione, spetterebbe allo
Stato membro interessato accertare che l’esenzione da un prelievo non sia una misura di aiuto in quanto necessaria o funzionale
al sistema fiscale in questione. Qualora, nel corso del procedimento, lo Stato membro e le parti interessate abbiano omesso
di dedurre gli argomenti o di trasmettere le informazioni necessari per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di superare le difficoltà
incontrate nell’esame della compatibilità dell’aiuto e di acquisire la convinzione che non si tratti di un aiuto di Stato
incompatibile, alla [OSCURATO:PERSONA] non resterebbe altro che negare l’approvazione della misura in questione.
55.
[OSCURATO:PERSONA] fa presente di aver chiesto al governo olandese, sin dall’avvio del procedimento, di provare che i livelli
previsti dalle norme fossero molto più flessibili per le aziende orticole che per gli agricoltori tradizionali e che i quantitativi
di minerali autorizzati fossero molto più elevati di quelli previsti dalla direttiva 91/676. Essa avrebbe reiterato i propri
dubbi nella decisione di avviare il procedimento d’indagine formale. In quest’ultima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anche
chiesto al governo olandese di trasmettergli tutte le informazioni che possono essere utili per valutare la misura di aiuto.
Tuttavia, il governo medesimo si sarebbe limitato ad affermazioni di portata generale, contenute nella propria lettera 17
maggio 2000.
56.
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la decisione impugnata si fonda sulla mancata giustificazione, da parte del governo olandese,
dell’esenzione prevista a favore dell’orticultura. In particolare, il governo olandese non avrebbe dimostrato che l’assorbimento
di azoto e di fosfato da parte delle piante coltivate in serra o su substrato sarebbe otto volte più elevato di quello delle
piante coltivate in maniera tradizionale.
57.
Sulla base di tali considerazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i quattro requisiti previsti dalla comunicazione siano soddisfatti
nella specie.
58.
In primo luogo, l’esenzione controversa alleggerirebbe gli oneri normalmente gravanti sui beneficiari. In secondo luogo, essa
costituirebbe un vantaggio concesso dallo Stato o mediante risorse statali, in quanto comporterebbe una perdita di gettito
fiscale. In terzo luogo, l’esenzione pregiudicherebbe gli scambi commerciali tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, poiché la situazione finanziaria
delle imprese beneficiarie risulterebbe migliorata. In quarto luogo, l’esenzione controversa non si giustificherebbe con la
natura del regime dei prelievi sui minerali.
b) Analisi
59.
Abbiamo visto che l’art. 87, n. 1, CE, definisce gli aiuti vietati, in via di principio, dal Trattato quali aiuti concessi
dagli [OSCURATO:PERSONA] ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino
o minaccino di falsare la concorrenza, in quanto incidono sugli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri.
60.
È pacifico che la normativa di esenzione prevede un’esenzione parziale dai prelievi dovuti in forza del regime MINAS per le
dispersioni di fosfato e di azoto nell’ambiente a favore di talune imprese agricole particolari, vale a dire quelle che praticano
la coltura in serre o su substrato.
61.
Secondo il governo olandese, tale esenzione non attribuirebbe in alcun modo un vantaggio a tali imprese, ma correggerebbe
un errore, insito nel regime MINAS, che opererebbe a detrimento delle imprese medesime. La distinzione introdotta dalla normativa
di esenzione in loro favore, o ancora il carattere selettivo di tale misura, sarebbe così giustificato dalla natura e dalla
struttura del sistema di prelievi sugli effluenti di allevamento. Comincerò con l’esaminare tale argomento del governo olandese.
i) Sull’esistenza di un vantaggio concesso a talune imprese o produzioni e sulla giustificazione del carattere selettivo dell’esenzione
prevista in considerazione della natura e della struttura del sistema
62.
La nozione di aiuto è stata interpretata dai giudici comunitari nel senso che non riguarda misure che introducono una distinzione
tra imprese in materia di oneri quando tale distinzione risulta dalla natura o dalla struttura del sistema di oneri in questione
(27)
. In altri termini, la deroga al regime generale prevista dalla misura in questione a favore di talune imprese non costituisce
un aiuto qualora tale deroga risulti giustificata dagli obiettivi stessi del regime generale
(28)
.
63.
Occorre ricordare che, in forza dell’art. 10 CE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono soggetti ad un obbligo di collaborazione con riguardo
all’attuazione dell’art. 88 CE
(29)
. Tale obbligo di collaborazione impone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri forniscano alla [OSCURATO:PERSONA] tutti gli elementi necessari per
consentirle di adempiere il suo compito. Così, lo Stato membro che chiede di poter concedere aiuti in deroga alle norme del
Trattato deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano
le condizioni della deroga
(30)
. Uno Stato membro che non rispetti il proprio obbligo di collaborazione nel corso del procedimento amministrativo non può,
successivamente, contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di avere commesso un errore manifesto di valutazione o di avere insufficientemente
motivato la propria decisione
(31)
o di non essersi avvalsa di un perito indipendente per adottare la propria decisione
(32)
. Tale onere della prova è stato affermato dalla Corte anche nel caso in cui si tratti di determinare se la misura in questione
risponda o meno alla natura o alla struttura del sistema impositivo de quo al fine di poter escludere che la misura stessa
costituisca un aiuto di Stato
(33)
.
64.
Tale obbligo di collaborazione, basato sull’art. 10 CE, è stato espressamente menzionato al sesto «considerando» del regolamento
n. 659/1999, che ha stabilito le modalità del controllo da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli aiuti di Stato alla luce dell’esperienza
di tale istituzione e della giurisprudenza della Corte
(34)
. Ciò si è tradotto, nell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 659/1999, nell’ obbligo imposto allo Stato membro interessato di
fornire alla [OSCURATO:PERSONA] tutti gli elementi necessari per consentirle di prendere posizione sull’esistenza di un aiuto
(35)
e sulla sua compatibilità con il mercato comune.
65.
Ne consegue che spetta allo Stato membro dimostrare che la deroga in questione sia giustificata dalla natura e dalla struttura
del sistema e che, pertanto, essa non costituisca un aiuto ai sensi dell’art. 87 CE
(36)
. Occorre quindi esaminare se, nelle circostanze del caso di specie, il governo olandese abbia provato che i quantitativi
di azoto e di fosfato esentati a favore delle aziende orticole e dei centri florovivaistici che praticano la coltura in serra
o su substrato rispondano alla natura e alla struttura del regime MINAS.
66.
A tale scopo, il governo olandese ha fornito durante il procedimento amministrativo le seguenti spiegazioni. Nella risposta
del 10 gennaio 2000 alla richiesta di ulteriori precisazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA], esso ha spiegato che i quantitativi
di 460 kg di fosfato e di 800 kg di azoto si basavano sui risultati di un’analisi della Proefstation voor de Bloemisterij
en Glasgroenten (la stazione di ricerche sulla floricoltura e i legumi coltivati in serre) e che la produzione in serra è
otto volte superiore alla produzione ottenuta mediante coltivazione in pieno campo all’aperto. Nelle proprie osservazioni
del 17 maggio 2000, successive all’avvio del procedimento d’indagine formale, il governo olandese ha ripetuto che le cifre
forfettarie di 460 kg di fosfato e di 800kg di azoto per ettaro di coltura in serra o su substrato risulterebbero da studi
realizzati dal detto ufficio. Il governo medesimo ha aggiunto che tali quantitativi sarebbero giustificati, perché le colture
in serra o su substrato si distinguerebbero dalle colture in pieno campo in considerazione dei seguenti aspetti:
«–
diversamente dalla coltura in pieno campo, la coltura in serra o su substrato è indipendente dalle stagioni; i concimi possono
dunque essere introdotti e utilizzati durante tutto l’anno;
–
nel caso di coltura in serra o su substrato, la coltivazione, misurata in base al numero di piante per ettaro, è molto più
intensiva rispetto alla coltura in pieno campo; l’assorbimento di fertilizzanti da parte delle piante è quindi ben più elevato
per ettaro rispetto alla coltura in pieno campo;
–
l’assorbimento di fertilizzanti da parte delle piante in caso di coltura in serra o su substrato è mediamente otto volte superiore
che in caso di coltura in pieno campo, per le due ragioni citate sopra;
–
tutti i fertilizzanti introdotti sono poi di nuovo eliminati dall’azienda tramite le piante coltivate; non vi è quindi alcuna
dispersione di fertilizzanti nel terreno e nessun onere grava sulla falda acquifera; in caso di coltura su substrato non vi
è, in ogni caso, alcun contatto con il terreno».
67.
A sostegno di tali affermazioni, il governo olandese non ha presentato nessun documento.
68.
Certo, non si può contestare che i rendimenti della coltura in serra o su substrato siano superiori a quelli della coltura
in pieno campo all’aperto. Sembra dunque plausibile che, su una superficie di produzione paragonabile, la coltura in serra
e su substrato consenta, in un anno, un assorbimento di fosfato e di azoto da parte dei vegetali superiore a quello della
coltura in pieno campo all’aperto.
69.
Tuttavia, le informazioni di cui sopra non dimostrano che l’assorbimento di fertilizzanti da parte dei vegetali coltivati
in serra e su substrato sia mediamente otto volte superiore. Esse non giustificano neppure che tale assorbimento corrisponda
ai quantitativi medi annuali di 460 kg di fosfato e di 800 kg di azoto per ettaro, né dimostrano, tantomeno, che l’assorbimento
di fosfato e di azoto da parte dei vegetali coltivati in serra e da parte di quelli prodotti su substrato debba essere fissato
negli stessi quantitativi forfettari, dato che lo stesso governo olandese sottolinea che i primi sono a diretto contatto con
il terreno mentre i secondi non lo sono.
70.
Si deve quindi rilevare che, limitandosi a semplici affermazioni, il governo olandese non ha dimostrato che l’esenzione controversa
sia giustificata dalla natura e dalla struttura del regime MINAS. Tale conclusione è confermata dalle dichiarazioni del governo
olandese in udienza, che ha ammesso di non essere stato in grado di convincere la [OSCURATO:PERSONA] dell’esattezza dei quantitativi
di fosfato e di azoto esentati, dichiarando che una tale giustificazione poteva essere fornita solo in termini scientifici.
71.
Il governo olandese sostiene, tuttavia, che le giustificazioni fornite alla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero essere valutate in relazione
al fatto che quest’ultima non ha mai spiegato quali fossero i rilievi mossi in ordine alla normativa di esenzione. [OSCURATO:PERSONA]
non avrebbe neppure indicato con precisione le informazioni di cui avrebbe avuto bisogno ai fini della sua valutazione, in
particolare dopo la lettera 17 maggio 2000. Secondo il governo olandese, la [OSCURATO:PERSONA], in mancanza d’informazioni sufficienti,
avrebbe dovuto rinviare la sua approvazione e formulare in termini chiari la propria richiesta d’informazioni.
72.
Non mi sembra che tale argomento possa essere accolto. Ritengo, al contrario, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia informato il governo
olandese, in modo sufficientemente chiaro, dei suoi rilievi alla normativa di esenzione.
73.
Così, la [OSCURATO:PERSONA], non appena ricevuta la notifica di detta normativa ai sensi dell’art. 88 CE, ha sottolineato, nel suo
télex del 26 ottobre 1999, che il livello previsto per l’azoto era molto superiore a quello autorizzato dalla direttiva 91/676
e che non sembravano sussistere motivi per concedere l’esenzione proposta per il settore dell’orticoltura. Essa ha chiesto
al governo olandese delle precisazioni supplementari.
74.
In seguito, nella lettera 20 marzo 2000 che informava il governo olandese dell’intendimento di avviare il procedimento d’indagine
formale, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che le spiegazioni fornite dal governo medesimo nella propria lettera del 10 gennaio
2000 non sarebbero state sufficienti per concludere che l’esenzione in questione era giustificata dalla natura e dalla struttura
del sistema. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che l’apporto autorizzato di fosfato (460 kg) e di azoto (800 kg) le sembrava molto
più elevato e che non sembrava esservi alcuna ragione intrinseca al sistema per concedere l’esenzione prevista. Per quanto
riguarda i centri florovivaistici svolgenti attività orticole, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che neppure in tal caso le sembrava
che sussistessero ragioni per concedere l’esenzione prevista, in quanto la stessa normativa doveva applicarsi all’orticoltura
in terra e all’orticoltura senza terra.
75.
[OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che, in tale fase del procedimento, essa riteneva che, in mancanza di giustificazioni, tali esenzioni
dovessero essere considerate quali aiuti di Stato. Inoltre, poiché tali esenzioni sembravano rispondere a tutti i requisiti
enunciati ai punti 9-12 della comunicazione, occorreva qualificarle come aiuti al funzionamento. [OSCURATO:PERSONA] ha infine
espresso delle riserve in merito alla compatibilità della normativa olandese con la direttiva 91/676. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato
in particolare che, in mancanza di informazioni sullo scarico di nitrati nell’acqua, sussistevano dubbi quanto agli effetti
che le previste esenzioni potevano produrre sull’ambiente.
76.
Alla luce di tali elementi, ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia chiaramente affermato che le spiegazioni fornite dal governo
olandese non giustificassero l’esenzione di quantitativi di fosfato e di azoto così rilevanti, tenuto conto, in particolare,
del fatto che la stessa normativa si applicava all’orticoltura in terra e all’orticoltura senza terra e che, in tali condizioni,
un tale regime di esenzione doveva essere considerato quale un aiuto al funzionamento.
77.
Analogamente, ritengo che, alla luce delle circostanze del caso di specie, non possa essere contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di
avere reagito alla lettera delle autorità olandesi del 17 maggio 2000 solo mediante l’emanazione della decisione impugnata
e di non avere indirizzato a tale governo una nuova richiesta di informazioni complementari
(37)
. Infatti, alla luce degli elementi contenuti nella lettera della [OSCURATO:PERSONA] 20 marzo 2000, il governo olandese non poteva
ignorare che una semplice ripresa delle spiegazioni che aveva già fornite nella sua lettera 10 gennaio 2000 fosse insufficiente
e che spettasse al medesimo presentare i documenti di fonte scientifica, in particolare gli studi già indicati in tale lettera.
78.
Ammettere il contrario, porterebbe, nelle circostanze del caso di specie, ad invertire l’onere della prova che, come abbiamo
visto, grava sullo Stato membro. [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del fatto che, in risposta alla sua lettera 20 marzo 2000, il
governo olandese si è limitato a reiterare gli elementi già esposti, senza produrre alcun supporto documentale, neanche gli
studi scientifici menzionati per la seconda volta, poteva legittimamente ritenere che il detto governo non adempisse all’onere
della prova su di esso incombente e che, pertanto, essa poteva oramai procedere a una valutazione definitiva della normativa
di esenzione
(38)
.
79.
Alla luce di tali considerazioni, ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia legittimamente ritenuto che l’esenzione prevista costituisca
effettivamente un vantaggio in quanto essa avrebbe l’effetto di offrire alle aziende orticole e ai centri florovivaistici
che praticano la coltura in serra e su substrato la possibilità di utilizzare quantitativi di fertilizzanti molto più elevati
rispetto agli altri produttori senza essere assoggettati ai prelievi previsti dal regime MINAS. Per gli stessi motivi, il
carattere selettivo di tale esenzione non è giustificato.
ii) In ordine agli altri requisiti enunciati dall’art. 87, n. 1, CE
80.
Poiché i requisiti enunciati dall’art. 87, n. 1, CE sono cumulativi, restano ancora da esaminare gli argomenti del governo
olandese secondo i quali, da una parte, l’esenzione controversa non costituirebbe un vantaggio concesso dallo Stato o mediante
fondi statali e, dall’altra, essa non pregiudicherebbe la concorrenza e gli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
– Sull’esistenza di un vantaggio concesso dallo Stato o mediante fondi statali
81.
Il governo olandese ha fondato in parte il suo argomento sull’assunto secondo cui l’esenzione controversa non attribuirebbe
alcun vantaggio, ma sarebbe giustificata dalla natura e dalla struttura del regime MINAS. Rinvio, al riguardo, alle suesposte
considerazioni per respingere l’argomento sotto tale profilo. Esaminerò soltanto gli altri argomenti esposti dal governo olandese
relativamente a tale condizione.
82.
Il governo olandese afferma, in sostanza, che il regime MINAS non costituirebbe un regime fiscale nel senso che non sarebbe
diretto a generare gettito fiscale, ma tenderebbe a limitare le dispersioni di minerali nell’ambiente mediante prelievi a
fine dissuasivo.
83.
Mi sembra che, alla luce della giurisprudenza della Corte, tali argomenti non possano trovare accoglimento. Risulta infatti
da una costante giurisprudenza che il concetto di aiuto comprende non solo prestazioni positive, come le sovvenzioni, ma anche
interventi delle autorità pubbliche che, in varie forme, alleviano gli oneri normalmente gravanti sul bilancio di un’impresa
e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, sono della stessa natura e producono effetti identici
(39)
. Nella sentenza 15 marzo 1994, [OSCURATO:PERSONA] di Spagna
(40)
, la Corte ha dedotto da tale giurisprudenza che un provvedimento mediante il quale le autorità pubbliche accordino a determinate
imprese un’esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari
in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri soggetti tributari passivi costituisce aiuto statale ai
sensi dell’art. 87, n. 1, CE
(41)
.
84.
Il concetto di «risorse statali» può quindi assumere un’accezione negativa e tradursi semplicemente in un mancato introito
da parte dello Stato interessato. Pertanto, non è necessario che il regime generale cui derogano i provvedimenti in questione
sia diretto a generare entrate a vantaggio dello Stato. A questo proposito, nella sentenza 17 giugno 1999, Piaggio
(42)
, è stato dichiarato che un’esenzione dall’obbligo di pagamento delle ammende e di altre sanzioni pecuniarie doveva essere
considerata un vantaggio ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
85.
Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, ha considerato a ragione che la tesi del governo olandese, secondo
cui il regime MINAS sarebbe raffrontabile ad un sistema di ammende amministrative e penali piuttosto che ad un sistema d’imposizione
fiscale, non può rimettere in discussione la qualifica di aiuto di Stato delle esenzioni controverse.
86.
Lo stesso dicasi dell’obiettivo del regime MINAS, addotto dal governo olandese, tendente alla protezione dell’ambiente. Infatti,
è principio consolidato che l’art. 87, n. 1, CE non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro
scopo, ma li definisce in relazione ai loro effetti
(43)
.
87.
[OSCURATO:PERSONA] ha quindi legittimamente ritenuto, nella decisione impugnata
(44)
, che il vantaggio venisse concesso dallo Stato mediante una «perdita di gettito fiscale» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE,
nell’interpretazione di tale articolo accolta dalla giurisprudenza.
– Sull’incidenza della normativa di esenzione sugli scambi e le condizioni di concorrenza tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri
88.
La tesi dedotta al riguardo dal governo olandese poggia sulla stessa premessa dell’affermazione secondo la quale l’esenzione
controversa non attribuirebbe un vantaggio alle aziende che praticano la coltura in serra e su substrato. Essa ribadisce che
l’esenzione prevista corrisponderebbe ai quantitativi di minerali assorbiti dai vegetali prodotti in tali condizioni. Tuttavia,
abbiamo visto che il governo olandese non ne ha fornito la prova e ne abbiamo dedotto che detta esenzione conferisce a tali
imprese un vantaggio.
89.
Inoltre, il governo olandese non contesta che i prodotti orticoli siano oggetto di un commercio internazionale «considerevole»,
così come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata
(45)
, e che, pertanto, siano destinati ad altri [OSCURATO:PERSONA] membri. A tale proposito, ricorderò semplicemente che il governo olandese
ha dichiarato in udienza che la sua produzione in serra e su substrato rappresenta circa il 20% della produzione totale nei
[OSCURATO:PERSONA].
90.
Ne consegue che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto a ragione che l’esenzione controversa potesse incidere
negativamente sugli scambi commerciali tra [OSCURATO:PERSONA] membri
(46)
.
91.
Alla luce dei suesposti argomenti, ritengo che il primo capo del primo motivo dev’essere respinto.
2. Sulla compatibilità dell’esenzione controversa con la direttiva 91/676
a) Argomenti delle parti
92.
Il governo olandese sostiene, sotto un primo profilo, che la procedura dell’art. 88 CE non sarebbe stata istituita per consentire
di valutare se l’esenzione in questione sia compatibile o meno con la direttiva 91/676. La decisione impugnata si baserebbe
quindi su una valutazione erronea.
93.
Il governo olandese, sotto un secondo profilo, afferma che la normativa di esenzione sarebbe compatibile con la detta direttiva.
A tale proposito, esso osserva che l’incidenza dei concimi utilizzati nella coltura in serra o su substrato sull’inquinamento
diretto del terreno sarebbe trascurabile. Per quanto riguarda la coltura su substrato, le piante sarebbero coltivate su dei
supporti di coltura e non sarebbero a contatto con il terreno. Quanto alle colture in serra, una parte molto rilevante di
fosfato e di azoto verrebbe assorbita dai prodotti vegetali.
94.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe necessario che la Corte esamini il secondo capo del primo motivo, poiché esso non potrebbe
incidere sulla legittimità della decisione impugnata. Da tale decisione risulterebbe che l’incompatibilità con la direttiva
91/676 costituisce solo una ragione in più per negare l’approvazione della misura di aiuto.
b) Analisi
95.
Al contrario di quanto sembra sostenere il governo olandese, la [OSCURATO:PERSONA], nel qualificare l’esenzione controversa come
aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, non si è fondata sull’incompatibilità dell’esenzione medesima con la direttiva
91/676.
96.
Infatti, una lettura attenta della decisione impugnata evidenzia come la [OSCURATO:PERSONA] abbia basato la sua valutazione dell’esistenza
di un aiuto ai sensi dell’ art. 87, n. 1, CE sulle disposizioni dell’articolo stesso
(47)
. Così, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato i motivi per i quali l’esenzione controversa poteva costituire un vantaggio concesso dallo
Stato a determinate imprese – sebbene tale esenzione fosse paragonabile ad ammende – e per i quali era idonea a falsare le
relazioni commerciali tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri
(48)
. Essa ha reiterato le obiezioni che aveva fatto valere per dedurne che tale provvedimento non era giustificato dalla natura
e dalla struttura del sistema
(49)
. Essa ha dichiarato, in compenso, che detta misura soddisfaceva tutte le condizioni fissate dalla comunicazione
(50)
.
97.
Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che tale tipo di aiuto dovrebbe essere considerato quale aiuto al funzionamento
e che non ricorrerebbero i requisiti richiesti per poter beneficiare di una delle deroghe previste all’art. 87, n. 3, CE
(51)
. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’argomento secondo il quale, per dare applicazione alla direttiva 91/676, essa avrebbe
usato o abusato della procedura relativa agli aiuti di Stato
(52)
.
98.
Inoltre, nella lettera 20 marzo 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso i suoi dubbi in ordine alla compatibilità dell’esenzione controversa
con la direttiva 91/676 solo dopo avere precisato che, in tale fase del procedimento, atteso che le autorità olandesi non
avrebbero dimostrato che detta esenzione era giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema di prelievi sulle sostanze
minerali, essa avrebbe dovuto essere considerata quale aiuto di Stato e qualificata come aiuto al funzionamento.
99.
Alla luce di tali elementi, il governo olandese non può legittimamente sostenere che la valutazione delle [OSCURATO:PERSONA] secondo
la quale l’esenzione controversa costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune si basi su un fondamento
normativo erroneo.
100.
Quanto alla questione se, come sostiene il governo olandese, la normativa di esenzione sia compatibile con la direttiva 91/676,
ritengo che essa non sia tale da mettere in discussione la legittimità della decisione impugnata e che non debba essere esaminata
nell’ambito del presente ricorso. Infatti, come abbiamo appena visto, la [OSCURATO:PERSONA], nel ritenere l’esenzione controversa
incompatibile con il diritto comunitario, non si è fondata su tale direttiva, bensì sull’assunto secondo cui tale esenzione
dovrebbe essere considerata quale aiuto al funzionamento privo dei requisiti richiesti per poter essere autorizzata. Di conseguenza,
come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata
(53)
, la normativa di esenzione, seppur eventualmente compatibile con la detta direttiva, dev’essere comunque ritenuta incompatibile
con il mercato comune per i motivi precedentemente esposti. Inoltre, come ho già avuto modo di rilevare, la questione della
compatibilità del regime MINAS, complessivamente inteso, con la direttiva 91/676 è oggetto di un procedimento particolare,
attualmente pendente.
101.
In base a tali considerazioni, anche il secondo capo del primo motivo dev’essere respinto.
B –
Sulla violazione dell’obbligo di motivazione
102.
Il governo olandese contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere indicato i motivi per i quali essa ritiene che i forfait di 460
kg di fosfato e di 800 kg di azoto per ettaro sarebbero eccessivamente elevati per essere giustificati alla luce della natura
e della struttura del sistema. Il governo olandese, sia nella lettera 10 gennaio 2000, sia al n. 2 dell’allegato alla lettera
17 maggio 2000, ricorda di avere spiegato i motivi per i quali sarebbe stato necessario applicare importi forfettari superiori
in materia di assorbimento di sostanze minerali per la coltura in serra e su substrato. Secondo il governo medesimo, la [OSCURATO:PERSONA]
baserebbe la propria tesi sull’erroneo assunto che le esenzioni a favore della coltura in serra o su substrato sarebbero superiori,
sotto il profilo sostanziale, a quelle applicabili ad altre forme di coltura.
103.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata sarebbe correttamente motivata.
104.
Ritengo che la tesi svolta dal governo olandese nell’ambito del secondo motivo sia volta a rimettere in discussione l’onere
della prova su di esso incombente e, pertanto, a contestare nel merito la decisione impugnata. Infatti, il difetto di motivazione
dedotto nella specie dal governo olandese, in realtà, rimette in discussione la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale,
da un lato, spettava a tale governo spiegare che l’esenzione prevista fosse giustificata dalla natura e dalla struttura del
regime generale e, dall’altro, tale governo non ha adempiuto a tale obbligo.
105.
Orbene, l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza
della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione
richiesta dall’art. 253 CE mira a consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e a permettere
al giudice competente di esercitare il proprio controllo
(54)
.
106.
Come già rilevato supra, la decisione impugnata enuncia i motivi per i quali l’esenzione controversa costituisce un aiuto
di Stato incompatibile con il mercato comune. In particolare, essa indica che in assenza di prova dedotta dal governo olandese,
l’esenzione controversa non risulta giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema e soddisfa le condizioni richieste
dalla comunicazione.
107.
Pertanto, il motivo relativo al difetto di motivazione dev’essere, a mio parere, respinto.
C –
Sulle spese
108.
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo dev’essere condannato alle spese.
IV –
Conclusione
109.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco quindi alla Corte di:
«1)
respingere il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA];
2)
condannare il ricorrente alle spese».
1
–
Lingua originale: il francese.
2
–
GU 2001, L 130, pag. 42 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
3
–
GU C 384, pag. 3 (in prosieguo: la «comunicazione»).
4
–
V. punti 9-12.
5
–
V. punto 34.
6
–
Regolamento 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1). L’art. 93 del
Trattato CE è divenuto l’art. 88 CE.
7
–
Direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole (GU L 375, pag. 1).
8
–
Gli effluenti di allevamento sono individuati all’art. 2, lett. g), della direttiva 91/676 nelle deiezioni del bestiame o
in una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato.
9
–
V. allegato III, 2.
10
–
[OSCURATO:PERSONA] (sistema del prelievo sui minerali).
11
–
Legge 27 novembre 1986 che regola il commercio dei fertilizzanti e l’eliminazione delle eccedenze di fertilizzanti, come modificata
dalla legge 16 settembre 1999 (Stb 1999, 406; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
12
–
V. art. 15 della [OSCURATO:PERSONA].
13
–
Ibidem, art. 16.
14
–
Ibidem, art. 18.
15
–
V. l’allegato D, art. D2, della [OSCURATO:PERSONA].
16
–
Ibidem, allegato D, art. D8.
17
–
Ibidem, artt. 19 e 26.
18
–
Staatscourant 1999, n. 9 (in prosieguo: la «normativa di esenzione»).
19
–
Si tratta di aziende che nel corso di un anno civile non possiedono, mediamente, più di tre unità di bestiame e di tre ettari
di terreno agricolo. Inoltre, esse non devono rifornirsi di concime animale o di concime organico.
20
–
V. punto 2 della normativa di esenzione.
21
–
Ibidem, punto 3.
22
–
Ibidem, punto 4.
23
–
V. punto 5.
24
–
Il governo olandese faceva presente, secondo quanto indicato, nella propria lettera 7 ottobre 1999, di aver comunicato la
normativa di esenzione alla [OSCURATO:PERSONA] il 5 gennaio 1999 in quanto normativa tecnica. Con lettere 20 maggio e 10 agosto 1999,
la [OSCURATO:PERSONA] informava il governo olandese che tale normativa poteva contenere disposizioni costitutive di aiuti di Stato.
25
–
Tale procedimento è stato registrato al numero di ruolo C-322/00. Ho presentato le conclusioni anche in tale causa che è attualmente
pendente.
26
–
V. art. 1 della decisione impugnata.
27
–
V. sentenze 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 709, punto 33); 17 marzo 1993, cause C‑72/91 e C‑73/91,
[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑887, punto 21), e 17 giugno1999, causa C‑75/97, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3671, punto 34).
28
–
Ciò accade, ad esempio, nel caso della progressività delle aliquote delle imposte sui redditi, che prevede condizioni più
favorevoli per i contribuenti che dispongono dei redditi più bassi e che si giustifica con la logica della capacità contributiva.
Analogamente, può essere giustificato dalla natura del sistema fiscale il fatto che le cooperative che distribuiscono tutti
gli utili ai propri soci non vengano tassate quando l’imposta viene riscossa presso questi ultimi (v. punti 24 e 25 della
comunicazione).
29
–
V., ad esempio, sentenza del Tribunale 27 gennaio 1998, causa T-67/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II-1, punto
189 e la giurisprudenza citata).
30
–
V. sentenze 28 aprile 1993, causa C-364/90, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-2097, punto 20), e 19 settembre 2000, causa C-156/98,
Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-6857, punto 56), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Saggio in tale causa, paragrafo
25. V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Austria/[OSCURATO:PERSONA] (sentenza 15 febbraio 2001, causa
C-99/98, Racc. pag. I-1101, punto 86). Secondo l’avvocato generale «nel settore del controllo sugli aiuti di Stato, gli [OSCURATO:PERSONA]
membri hanno l’obbligo generale di fornire in buona fede alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le informazioni necessarie e pertinenti di
cui dispongono».
31
–
V. sentenza Italia/[OSCURATO:PERSONA] (punto 22), citata supra.
32
–
V. sentenza del Tribunale 16 marzo 2000, causa T-72/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑1683, punto 55).
33
–
V. sentenza 26 settembre 2002, causa C-351/98, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8031, punto 43). V., in tal senso, anche le
conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Colomer nella causa Italia/[OSCURATO:PERSONA] (sentenza 19 maggio 1999, causa C‑6/97,
Racc. pag. I‑2981, paragrafo 27 delle conclusioni).
34
–
Secondo ‘considerando’ del regolamento (CE) n. 659/1999.
35
–
Ai sensi dell’art. 4, n. 2, del medesimo regolamento la [OSCURATO:PERSONA] può constatare che la misura notificata non costituisce
un aiuto.
36
–
V. punto 23 della comunicazione.
37
–
[OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ha chiesto al governo olandese, con lettera 20 giugno 2000, se la lettera 17 maggio 2000 contenesse
proprio le osservazioni ufficiali di quest’ultimo nell’ambito del procedimento d’indagine formale. Il governo olandese ha
risposto in senso affermativo con lettera 3 luglio 2000.
38
–
Si deve inoltre sottolineare che il governo olandese, successivamente all’adozione della decisione impugnata e durante l’udienza,
non ha prodotto alcuno studio scientifico a sostegno delle sue affermazioni riguardo alla giustificazione delle quantità di
azoto e di fosfato esentate.
39
–
V. sentenze 23 febbraio 1961, causa 30/59, [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1, punto
39); 1° dicembre 1998, causa C-200/97, Ecotrade (Racc. pag. I-7907, punto 34), e 19 maggio 1999, Italia/[OSCURATO:PERSONA], citata
(punto 15).
40
–
[OSCURATO:PERSONA]387/92 (Racc. pag. I-877, punto 14). In tale causa la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su un’esenzione da ogni
tipo di imposta nazionale, provinciale o comunale stabilita a favore degli istituti di credito pubblici.
41
–
V. anche sentenza 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3671, punto 24), a proposito di un provvedimento
consistente in una maggior riduzione dei contributi sociali.
42
–
[OSCURATO:PERSONA]295/97 (Racc. pag. I-3735, punti 41-43).
43
–
V. sentenze 29 febbraio1996, causa C-56/93, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-723, punto 79); 26 settembre 1996, causa C-241/94,
[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-4551, punto 20), e 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3671,
punto 25). V. anche sentenza del Tribunale 29 settembre 2000, causa T-55/99, CETM/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑3207, punto 53).
44
–
V. punto 40.
45
–
V. punto 36.
46
–
V. punto 40.
47
–
V. punto 35.
48
–
V. punto 36.
49
–
V. punto 39.
50
–
V. punto 40.
51
–
V. punti 41 e 42.
52
–
V. punto 43.
53
–
V. punto 43.
54
–
V., ad esempio, sentenza 22 marzo 2001, causa C-17/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2481, punto 35).