CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12922/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ianiri lorena [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico dei medesimi avverso la sentenza del 27/05/2021 della corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 maggio 2021, la corte di appello di Roma confermava la sentenza del Gup del tribunale di Roma del 26 marzo 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati rispettivamente, in relazione al delitto ex art. 73 comma 1 DPR 309/90 e in relazione ai reati ex artt. 74 e 73 DPR 309/90. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando il primo un unico motivo di impugnazione e la seconda due motivi di impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi di motivazione e vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Si premette che la sentenza n. 11700/2021, richiamata dalla corte di appello quale base per illustrare la sussistenza di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non potrebbe avere nei confronti del ricorrente alcuna applicazione, non avendo egli partecipato al relativo giudizio. Si sostiene, quindi, che sarebbero state travisate le prove ritenute a carico del ricorrente, sussistendo solo un rapporto bilaterale tra il medesimo e tale sig. Lai, che aveva preso in fitto un box dall'imputato, mentre quanto alla cocaina in 300 gr. valutata in relazione al primo comma dell'art. 73 DPR 309/90, si osserva che per essa non è intervenuta perizia per determinare le dosi ricavabili, per cui vi sarebbe violazione di legge e motivazione contraddittoria rispetto alla assenza di prova inerente il dato scientifico riguardante il grado di purezza della sostanza, che se non elevato sarebbe apparso in linea con la configurabilità del comma 5 dell'art. 73 citato. Vizi di contraddittorietà e erroneità e di travisamento nella valutazione delle prove sarebbero altresì oggettivi, atteso che l'episodio è singolo, e si svolge nell'arco di pochi giorni, la quantità della sostanza deve essere rapportata alla popolazione di una città come Roma, la perquisizione effettuata presso il ricorrente è negativa, vi è l'assenza di sequestri subiti dal medesimo, emerge il suo carattere di incensurato e l'assenza di suoi rapporti con altre persone coinvolte nella vicenda, e inoltre manca l'attribuzione al medesimo di alcun reato associativo. Sarebbe altresì contraddittoria la sentenza, siccome non sarebbe altresì riferibile al ricorrente la disponibilità di una qualificata assistenza legale, come ricondotta dai giudici agli associati, essendo egli nel presente processo patrocinato da difensore d'ufficio. Sarebbe ancora contraddittoria la motivazione volendo i giudici, da una parte, configurare il ricorrente come partecipe del sodalizio criminoso e, dall'altra, escludendone la partecipazione al reato associativo. Si aggiunge inoltre, che l'evento contestato sarebbe trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso e si invoca l'applicazione dell'art. 114 cod. pen. anche in fase di eventuale giudizio di rinvio. 4. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione circa la partecipazione dell'imputata oltre che nei reati fine anche nel reato associativo e l'omessa valutazione di una prova decisiva. Con riguardo al capo e) si contesta la 2 (27 condivisione, da parte della corte di appello, dell'interpretazione fornita dal primo giudice in ordine ala conversazione del 30 novembre, alla luce della attività lavorativa all'epoca esercitabile dalla ricorrente, e si rappresenta la carenza di motivazione al riguardo, ove si consideri l'inutilità di riferire, come ritenuto dai giudici, ad un soggetto apicale, la ripresa, all'indomani, di una attività illecita, come tale già nota a quest'ultimo. Inoltre, i giudici non avrebbero spiegato, alla luce del detto dialogo e della relativa interpretazione fornita, le ragioni per cui la ricorrente avesse smesso in precedenza di lavorare e per quale periodo. Sarebbe altresì contraddittoria la motivazione nel definire la ricorrente quale partecipe del reato associativo, mentre nella citata conversazione la interlocutrice della imputata chiedeva alla stessa ricorrente se fosse avvezza a compiere l'attività di traffico di stupefacenti. Contraddittoria sarebbe altresì la motivazione allorquando si ritiene che il reato di cui al capo e) sia indicativo della partecipazione al sodalizio. Sarebbe altresì frutto di travisamento di prova, la motivazione in ordine al capo d): la scelta del luogo di consegna infatti, non sarebbe stata concordata con l'imputata. Così da non esserci ruolo attivo da parte della stessa, a fronte di un luogo autonomamente individuato dalla Virgilio. Sarebbe frutto di travisamento anche l'affermazione della corte per cui l'imputata rassicurava le interlocutrici sulla affidabilità della persona incontrata. Avendo ella espresso una mera osservazione su persona che conosceva tramite il marito. 3. Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e motivazione in ordine alla mancata qualificazione, ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90, dei reati satellite. Non si sarebbe considerata, per i reati satellite, la presenza di un peso ponderale compatibile con la predetta fattispecie e, inoltre, non si sarebbero valutati gli ulteriori parametri della medesima, mancando quindi una valutazione complessiva degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va precisato che in sentenza la ricostruzione del sodalizio criminale, effettuata anche alla luce di sentenza irrevocabile già intervenuta, non assume diretta rilevanza sulla posizione del ricorrente, di cui è esclusa ogni partecipazione al sodalizio, pur con la precisazione - nient'affatto incoerente con tale ultimo assunto - della sua collocazione nella catena distributiva delle sostante stupefacenti e con un ruolo significativo. Ciò perché, come noto, la commissione di reati fine, ancorchè svolta con ruoli di rilievo, non è di per sé dimostrativa anche di un legame associativo. Alla luce di tale premessa, appaiono inconferenti le censure per cui non sarebbe riferibile, al ricorrente, la disponibilità di una qualificata assistenza legale come ricondotta dai giudici agli associati, essendo egli nel presente processo patrocinato da difensore d'ufficio, né quella secondo la quale l'evento contestatogli sarebbe trascurabile, nell'economia generale dell'iter criminoso associativo. Quanto poi, ai contestati vizi motivazionali e al dedotto travisamento di prove, si tratta di censure inammissibili per plurimi motivi. Innanzitutto, il travisamento della prova deve avere un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco del dato esaminato e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio di un elemento processuale (cfr. con riguardo a dichiarazioni, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 (dep. 20/02/2018) Rv. 272406 - 01); al contrario, il motivo in esame indugia semplicemente nel senso di una diversa prospettazione del significato di taluni avvenimenti. Ne discende che le stesse critiche si traducono in una personale valutazione di elementi processuali, anche essa inammissibile, atteso che, come noto, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). L'inammissibilità del motivo consegue, altresì, anche a fronte di censure generiche nella indicazione dei vizi e dei presupposti di fatto e di diritto a sostegno, nonché confuse, anche nella misura in cui evocano, nel ragionamento censorio, profili associativi non appartenenti al ricorrente; il tutto in contrasto con il principio per cui, è onere del ricorrente enunciare, tra l'altro, nei motivi del ricorso, l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, con illustrazione precisa del fatto che la deduzione riguardi la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità o errore ovvero una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente, in relazione alle varie parti della motivazione censurata. (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329). In totale contrasto con tali principi è, invero, l'affermazione (pag 4 del motivo) per cui vi sarebbe la "contraddittorietà ed erroneità o travisamento o totale assenza della valutazione delle prove ", con sequela indistinta di dati processuali. Una tale impostazione appare, altresì, in contrasto, anche con l'ulteriore principio per cui non è ammessa l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso: ed in proposito si è precisato che in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano). Si tratta di vizi eterogenei non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento del costrutto motivazionale che sorregge il provvedimento impugnato. I vizi della motivazione si pongono in rapporto di reciproca esclusione, posto che ove la motivazione manchi, essa non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica; di converso, la motivazione viziata non è mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall' articolo 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha novellato l'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.) è nettamente connotato rispetto alla manifesta illogicità (cfr. sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 cit.). Neppure può parlarsi di contraddittorietà tra un passaggio motivazionale e la ritenuta assenza di prova, come invece riportato a pagina tre del motivo, né la stessa può evocarsi attraverso la mera elencazione di dati indicati in lettere, senza specificare l'inerenza di ciascuno rispetto a specifici passaggi motivazionali ritenuti inficiati né tantomeno può essere sostenuta solo in via assertiva, sostenendo che essa emerga (cfr. pag. 5 del motivo) in ragione del confronto tra un'affermazione dei giudici e due dei dati in precedenza citati, senza specificare e illustrare il senso della pretesa contraddizione, tanto più se sollevata nel quadro di un contesto associativo in realtà escluso dai giudici, per il ricorrente. Cosicchè, è utile, in questa sede, rammentare anche che il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni (e non certo di una dichiarazione rispetto ad una prova ritenuta assente e tantomeno rispetto ad elementi processuali, rispetto ai quali, al più, deve illustrarsi un vizio di illogicità o mancanza di motivazione) - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (cfr. Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 (dep. 27/11/2017) Rv. 271635 - 01).Del resto, la confusione e incongruenza che anima il motivo proposto consegue anche alla mera ripresa delle prime tre pagine del motivo di gravame, inerente la configurabilità della fattispecie ex art. 73 comma 5 DPR 309/90, adattato invece, nel ricorso, nella rappresentazione generale di vizi motivazionali, come sopra citati. Infine, le censure appaiono travolte dalla adeguatezza e congruità della motivazione, che descrive sia il ruolo assunto dal ricorrente in collaborazione con il Lai, funzionale ad assicurare l'adozione di cautele contro eventuali indagini, sia il più che ragionevole senso delle conversazioni valorizzate, dimostrativo di una consapevole partecipazione del ricorrente nella gestione del box ove era detenuta la sostanza stupefacente, la cui detenzione gli è stata ascritta. Quanto alla contestazione inerente la mancata qualificazione ex art. 73 comma 5 DPR 309/90, è nuova e quindi inammissibile, la deduzione, peraltro indinnostrata e non emergente dalla sentenza impugnata, per cui la droga ascritta non sarebbe stata oggetto di perizia circa il principio attivo. Dal canto sua la corte di appello, valorizzando oltre al dato ponderale, certamente significativo, la predisposizione di mezzi e modalità adeguati ad una detenzione finalizzata allo spaccio, mirata ad assicurare particolari esigenze di sicurezza volte ad evitare l'immediata identificazione dei soggetti coinvolti, e l'impegno e la disponibilità in tal senso profusi dal ricorrente medesimo, ha escluso l'invocata fattispecie di lieve entità, (come anche, coerentemente con la ricostruzione di cui sopra, ogni ruolo marginale riconducibile alla fattispecie ex art. 114 cod. pen.); in linea con gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui il giudice, nel verificare la sussistenza della fattispecie di lieve entità, deve valutare i relativi indici complessivamente, così abbandonandosi l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Con l'ulteriore conseguenza per cui è possibile che tali indici non debbano tutti, indistintamente, avere segno positivo o negativo. In altri termini, l'individuazione della fattispecie implica anche la possibilità che tra i vari elementi da considerare si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione, in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie. Egualmente, l'elaborazione della valutazione di tutti gli indici rilevanti ai fini in esame non esclude che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri. Ed è altrettanto necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Come avvenuto nel caso concreto. (cfr. in motivazione, Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018 Rv. 274076 - 01 M.). 2. Il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Alla luce delle due sentenze intervenute, integranti un caso cd. di "doppia conforme", emerge che il ruolo di partecipe nell'associazione, ascritto alla ricorrente, viene desunto dalla sua consumazione di tre reati fine, da cui i giudici desumono un impegno costante della stessa nell'attività di spaccio, assieme ad altra sodale, Virgilio, secondo modalità collaudate; e' altresì ricavato dall'inserimento della donna nelle logiche associative, in ragione della dipendenza dai referenti del sodalizio, con riguardo alla quantità della droga da cedere ed ai prezzi da praticare, con successivo storno dei guadagni; dalla conoscenza dei meccanismi operativi e degli stessi clienti, come anche dalla non episodicità delle condotte illecite, come attestato dalla ripresa dell'attività, emergente dalla comunicazione valorizzata al capo d). Si tratta di una ricostruzione completa ed articolata, come tale immune da vizi. Rispetto alla quale la contrapposizione di una diversa interpretazione delle conversazioni valorizzate rispetto ai vari reati - fine si pone in contrasto con molteplici principi, disciplinanti la valida proposizione di vizi della sentenza. Tra questi, viene in rilievo la necessità di individuare vizi di motivazione manifesti, senza elaborare, invece, una diversa valutazione di dati processuali, come emerge nel caso in questione, in cui si contrappone alle considerazioni dei giudici una diversa valutazione di espressioni e del contesto in cui vengono formulate. Al riguardo, giova rammentarsi che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016 Rv. 268389 - 01). In tale quadro prospettico, seguito in ricorso, è improprio contrapporre alla valutazione dei giudici la propria ricostruzione dei dialoghi e concludere nel senso di un travisamento dei medesimi solo perché i giudici non hanno seguito l'elaborazione, diversa, difensiva. In proposito, va ribadito, come già in precedenza evidenziato, che il vizio del travisamento della prova, ai fini della sua configurabilità, richiede che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 cit.). Consegue da quanto osservato, che non può definirsi prova decisiva la mera allegazione di un documento relativo alla interessata, come nel caso di specie, su cui fondare ancora una volta non già una ricostruzione incontrovertibile emergente oggettivamente da quel documento, bensì una lettura alternativa oltre che del tutto ipotetica di fatti e condotte. 5. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. I giudici hanno espressamente risposto, in senso negativo, alla richiesta riqualificazione, laddove nel più ampio quadro della esclusione della fattispecie di cui all'art. 74 comma 6 del D.P.R. 309/90 hanno espressamente rilevato, senza specifiche contestazioni sul punto, come i "singoli reati commessi dai suoi componenti e dai soggetti ad essi collegati non sono stati - in ragione dei quantitativi di droga che ne hanno formato oggetto, ma soprattutto del complesso delle modalità dei fatti che li hanno caratterizzati ( ...) - connotati da un modesto disvalore...". Laddove il riferimento, tra l'altro, quanto alle modalità d'azione incidenti sulla denegata qualificazione, ai mezzi adoperati, tra cui auto e telefoni in uno con le modalità professionali di commissione, è certamente riconducibile alle forme di acquisizione della droga con successivi appuntamenti e cessioni ai clienti riguardanti anche la ricorrente. E la motivazione appare tanto più adeguata a fronte di un gravame sul punto estremamente generico e privo di illustrazione dei suoi fondamenti. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,